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Sentenza

Sentenza del 17/04/2015 n. 7858 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la revisione degli accertamenti doganali relativi a importazioni effettuate tra il 12 ottobre 1998 e il 7 aprile 2000, per le quali erano stati presentati certificati AGRIM successivamente ritenuti falsi dall'OLAF. L'Agenzia delle Dogane aveva emesso un avviso suppletivo e di rettifica e una decisione di rigetto della controversia doganale. La contribuente contestava gli atti sostenendo, tra l'altro, che l'errore derivante dalla falsità dei certificati fosse scusabile ai sensi dell'art. 220, comma 2, lett. b), del Regolamento CE n. 2913/1992.

La decisione

La CTP e la CTR avevano respinto le contestazioni della società. Nel giudizio di cassazione, tuttavia, la Commissione europea aveva parzialmente accolto la domanda di sgravio dei dazi, limitatamente alle importazioni effettuate presso la Dogana di Ravenna, e le parti avevano stipulato una transazione. Poiché entrambe avevano dichiarato di non avere più nulla da pretendere, la Corte di cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 220, comma 2, lett. b), Regolamento (CEE) n. 2913/1992

    L'obbligazione doganale non viene contabilizzata a posteriori quando l'importo dei dazi legalmente dovuti non è stato contabilizzato per un errore delle autorità doganali, che il debitore non avrebbe potuto ragionevolmente rilevare, purché abbia agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente.

    La contribuente aveva invocato la scusabilità dell'errore consistente nel non avere rilevato la falsità dei certificati AGRIM. La CTR aveva ritenuto infondata tale tesi; la Cassazione non ha deciso definitivamente il merito, poiché la controversia è stata transatta.

  • Art. 382, comma 3, codice di procedura civile

    Consente alla Corte di cassare la sentenza senza rinvio quando non è necessario procedere a ulteriori accertamenti o quando la prosecuzione del giudizio non è possibile. Nel caso concreto è stato applicato perché la transazione aveva fatto venir meno l'interesse delle parti alla decisione.

  • Art. 65, D.P.R. n. 43/1973

    Disciplina la decisione della controversia doganale da parte dell'amministrazione. La decisione regionale di rigetto emessa ai sensi di tale disposizione era stata impugnata dalla società.

Massime di principio

  • Quando le parti concludono una transazione che definisce integralmente la controversia, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere invece di decidere il merito.
  • La cessazione della materia del contendere determina la caducazione delle sentenze precedenti non ancora passate in giudicato: tali decisioni non regolano più il rapporto tra le parti.
  • La pronuncia di cessazione non comporta una decisione definitiva sulla fondatezza originaria delle pretese, ma accerta soltanto che è venuto meno l'interesse a proseguire il processo.
  • In materia doganale, l'invocazione dell'errore scusabile richiede normalmente la dimostrazione dell'errore dell'autorità, della buona fede dell'importatore e dell'impossibilità ragionevole di rilevare l'irregolarità; tuttavia, se la controversia viene transatta, il giudice può non esaminare tali requisiti nel merito.
  • Se le parti concordano sulla definizione transattiva e non formulano richieste contrapposte sulle spese, è possibile che le spese di tutti i gradi vengano compensate.

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