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Provvedimento

Deliberazione n. 22 del 11/01/2024

Provvedimento dell’11 gennaio 2024

Garante Privacy22

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito della segnalazione di una persona che temeva la diffusione, tramite la piattaforma, di materiale sessualmente esplicito riferibile alla propria persona. L’intervento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy e mira a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, disponendone anche l’eventuale conservazione a fini probatori per dodici mesi. Il provvedimento è adottato in via urgente dal dirigente competente e poi ratificato dal Garante.

Ratifica d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale riconducibile a un caso di revenge porn segnalato dall’interessato

Ratifica d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC per un caso di revenge porn

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione relativa a materiale sessualmente esplicito potenzialmente destinato alla diffusione senza consenso dell’interessato. L’intervento è stato adottato nell’ambito della disciplina sul c.d. revenge porn di cui all’art. 144-bis del Codice privacy.

Presupposto della segnalazione e base normativa

La persona interessata ha rappresentato di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003 e ha chiesto all’Autorità di intervenire presso la piattaforma Telegram da essa indicata. La norma attribuisce al Garante il potere di ricevere tali segnalazioni e di decidere ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice entro 48 ore dal ricevimento.

Intervento urgente del dirigente competente

In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 9 del 5 gennaio 2024, ritenuta compatibile con la fattispecie segnalata. Il provvedimento urgente è stato poi trasmesso al gestore della piattaforma.

Misure imposte a Telegram FZ-LLC

Con la determinazione urgente sono state disposte due prescrizioni principali:

  • l’immediata adozione di misure idonee a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, per soli fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di comunicazione tempestiva all’Autorità.

Ratifica finale del Garante

Nella riunione dell’11 gennaio 2024 il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il provvedimento d’urgenza n. 9/2024 adottato il 5 gennaio 2024 nei confronti di Telegram FZ-LLC. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma consolida le misure urgenti finalizzate a impedire la diffusione del materiale segnalato.

Punti principali

Presupposto normativo e competenza del Garante

Il provvedimento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative a possibili divulgazioni di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso dell’interessato. La norma prevede una decisione del Garante entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione.

Segnalazione e intervento urgente sulla piattaforma Telegram

La persona interessata ha segnalato di trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Telegram indicata. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 9 del 5 gennaio 2024.

Misure ordinate a Telegram FZ-LLC

Con il provvedimento urgente è stato ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, per soli fini probatori e per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità, da comunicarsi tempestivamente all’Autorità.

Ratifica del provvedimento d’urgenza

Il Garante, riunito l’11 gennaio 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d’urgenza adottato il 5 gennaio 2024, confermandone integralmente gli effetti nei confronti di Telegram FZ-LLC.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure urgentidiritti dell'interessato

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