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Ordinanza

Ordinanza n. 5210/2026 - Napoli, Sezione 1

per l’ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, n. 2813/2024, pubblicata il 17/04/2024 e notificata in pari data, resa nel giudizio RG n. 2147/2023.

Giustizia amministrativa202500374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto differenze retributive, rivalutazione, interessi e spese processuali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, n. 2813/2024, con la quale il Ministero era stato condannato a pagarle euro 20.169,05, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché le spese processuali. In un precedente giudizio di ottemperanza, il TAR aveva ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo e aveva nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali, con facoltà di delega esercitata in favore del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale della Campania. La ricorrente ha successivamente chiesto la revoca e sostituzione del commissario, dichiarando di non avere ancora ricevuto le somme dovute e chiedendo la nomina di un nuovo commissario con il compito di adottare tutti gli atti necessari, incluso il mandato di pagamento. La richiesta è stata motivata dalla persistente mancata corresponsione delle somme e dalla documentazione amministrativa non univoca. Da un lato, il commissario aveva riferito che la ricostruzione della carriera era stata cristallizzata con decreto e che si attendeva il visto di congruità della Ragioneria; dall'altro, la Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli aveva dichiarato che non risultava pervenuto alcun decreto riferito alla sentenza di ottemperanza, precisando però che un decreto di ricostruzione della carriera del 2023 aveva già superato con esito positivo il controllo preventivo amministrativo-contabile.

La decisione

Il TAR non ha deciso immediatamente sull'istanza di revoca e sostituzione del commissario ad acta, ritenendo non univoca la documentazione prodotta dalle amministrazioni sullo stato dell'esecuzione e rilevando una discrepanza tra gli atti dell'Ufficio scolastico regionale e quelli della Ragioneria Territoriale dello Stato. Poiché non risultava comprovato l'effettivo pagamento delle somme dovute, comprese quelle relative all'indennità di mora già riconosciuta nel giudizio, il Collegio ha disposto che il commissario ad acta svolga gli accertamenti e le verifiche necessarie presso le amministrazioni coinvolte, in particolare presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli e l'Ufficio scolastico regionale, e depositi entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza una relazione chiara e documentata sullo stato di esecuzione della sentenza. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 18 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 123 d.lgs. 123/2011

    La Ragioneria Territoriale dello Stato ha richiamato il controllo preventivo amministrativo-contabile e la registrazione del decreto di ricostruzione della carriera; la disposizione è menzionata nel testo senza un'ulteriore interpretazione del TAR.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la documentazione delle amministrazioni coinvolte è contraddittoria e non consente di verificare l'effettiva esecuzione del giudicato, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori prima di decidere sulle richieste di sostituzione o revoca del commissario ad acta.
  • Il commissario ad acta deve verificare non solo l'adozione degli atti preparatori o contabili, ma anche l'effettiva corresponsione al creditore delle somme dovute in esecuzione del titolo giudiziale.
  • In presenza di una persistente incertezza sullo stato dell'ottemperanza, il commissario ad acta può essere onerato di acquisire informazioni presso tutte le amministrazioni coinvolte e di depositare una relazione chiara, documentata e verificabile entro il termine assegnato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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