Cassazione Penale, Sentenza n. 14546/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato indicato (art. 493-ter c.p.p.), articolando quattro motivi incentrati sul diniego, da parte del Tribunale, della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore (coincidente impegno professionale per udienza fissata il 25/11/2022). I rilievi principali sono: (1) illegittima utilizzazione da parte della Corte d'appello del verbale trascritto dalla fonoregistrazione invece del verbale sintetico, con conseguente integrazione di motivazione 'a sorpresa'; (2) violazione del diritto di difesa per aver rigettato l'istanza nonostante la documentazione dell'anteriorità dell'impegno e la presunta impossibilità di nominare un sostituto; (3) analoghe censure sul diniego dell'istanza di rinvio e sulla tardiva comunicazione dell'impedimento; (4) dedotta nullità connessa al rigetto di una istanza ex art. 108 c.p.p. per nomina tardiva del difensore.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato nella sua interezza. La Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il ricorso dei giudici di merito: ha confermato che, quando esiste una registrazione fonografica integrale e intellegibile, essa prevale sul verbale sintetico (art. 139 c.p.p.), pertanto l'utilizzo del verbale trascritto non costituisce integrazione 'a sorpresa' se depositato nei termini. Ha inoltre ritenuto tempestiva la valutazione del Tribunale che ha giudicato tardiva la comunicazione dell'impedimento (comunicata il 21/11/2022 nonostante l'impegno fosse noto prima) e che il difensore doveva verificare in cancelleria la data di rinvio e comunicare il legittimo impedimento prontamente (art. 420-ter c.p.p.). È stato poi ritenuto insufficiente il generico richiamo all'anteriorità dell'impegno: l'istanza doveva dare indicazioni sulle ragioni processuali e sostanziali della prevalenza dell'altro impegno. Infine il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per non essere stato oggetto di specifico motivo di appello (art. 606 c.p.p., comma 3). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 611 c.p.p.
Norma procedurale sulla trattazione del ricorso; qui segnalato che il ricorso è stato trattato ai sensi dell'art. 611. Indica la procedura seguita in Cassazione.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limita l'enunciazione dei motivi in appello/cassazione ai soli profili necessari per la motivazione; usato per delimitare i motivi esposti dalla difesa.
art. 125 c.p.p.
Richiamato come norma correlata ai poteri e modalità delle udienze e dei verbali; contestato rispetto alla preservazione del diritto di difesa e alla formalità dei verbali d'udienza.
art. 178 lett. c) c.p.p.
Richiamato tra le norme sulla verbalizzazione e documentazione dell'udienza; rilevante nella discussione sul valore probatorio dei verbali rispetto alle registrazioni.
art. 179 c.p.p.
Norma concernente la redazione del verbale d'udienza; utilizzata nel confronto tra verbale sintetico e trascrizione fonografica.
art. 420-ter c.p.p.
Disciplina il legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale e l'obbligo di comunicazione tempestiva; la Corte ha ritenuto che il difensore dovesse verificare la data e comunicare l'impedimento non appena possibile, per rispettare l'onere previsto.
art. 139 c.p.p.
Stabilisce il rapporto tra verbale sintetico e registrazione fonografica: quando la registrazione è integrale e intellegibile essa prevale sul verbale riassuntivo; la Corte ha confermato la correttezza dell'uso della trascrizione fonografica depositata.
art. 586 c.p.p.
Indica l'appello come mezzo per impugnare le ordinanze rese nel dibattimento; richiamato per evidenziare i termini e i mezzi di impugnazione disponibili alle parti.
art. 108 c.p.p.
Disciplina il termine a difesa e le conseguenze della nomina tardiva del difensore; la Corte ha osservato che il diritto al termine non implica automaticamente il rinvio e che la nomina tardiva non deve essere usata per dilazionare il processo.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Prevede l'inammissibilità dei motivi non dedotti in appello in sede di cassazione; applicata per dichiarare inammissibile il quarto motivo per non essere stato oggetto del gravame in appello.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Quando in udienza è disponibile una registrazione fonografica integra e intellegibile, essa prevale sul verbale sintetico: il giudice può farne uso e la parte non può poi censurare l'utilizzo quale integrazione 'a sorpresa' se la trascrizione è stata regolarmente depositata e conosciuta dalle parti.
- Il difensore che intende invocare il legittimo impedimento per concomitante impegno professionale deve comunicare prontamente l'impedimento non appena abbia la possibilità di farlo: la tempestività è valutata in relazione alla conoscenza della data di rinvio e all'obbligo di verificare in cancelleria le nuove fissazioni.
- Non è sufficiente attestare genericamente che un impegno è anteriore: l'istanza di rinvio deve specificare le ragioni processuali e sostanziali per le quali la presenza del difensore nell'altro procedimento è essenziale e merita prevalenza rispetto alla trattazione immediata dell'udienza in esame.
- La nomina tardiva del difensore (art. 108) non garantisce automaticamente il rinvio: il giudice deve bilanciare il diritto di difesa con il principio della ragionevole durata del processo e valutare eventuali abusi o dilazioni indebite.
- In sede di impugnazione è essenziale sollevare espressamente tutti i motivi che si intendono far valere: questioni non dedotte in appello possono essere dichiarate inammissibili in Cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3.
- Per evitare censurabilità, il difensore deve documentare tempestivamente e in modo dettagliato l'impossibilità di nominare un sostituto ed eventuali ragioni che giustifichino la priorità dell'altro impegno; in mancanza la richiesta di rinvio rischia di essere respinta e la strategia difensiva compromessa.
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