Ordinanza n. 2166/2026 - Napoli, Sezione 2
per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Sant'Antimo in ordine alla diffida presentata dalla ricorrente il 15.9.2025: a.1) per ottenere la conclusione del procedimento avviato con richiesta di permesso a costruire prot. n. 10182 del 04-04-2025 mediante l'adozione di un provvedimento espresso; a.2) in via subordinata, per conseguire il rilascio dell'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 20, comma 8, del D.P.R. n. 380/2001, nonché b) per la declaratoria dell'accertamento del silenzio-assenso, formatosi ai sensi dell''articolo 20, comma 8, D.P.R. 380/2001, sulla domanda di permesso di costruire assunta al protocollo del Comune di Sant'Antimo prot. n. 10182 del 04-04-2025; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tammaro Cira il 2\3\2026: per l’annullamento del provvedimento di diniego del permesso di costruire prot. n. 0000872 del 13/01/2026; comunicazione prot. n. 0035333 del 11/12/2025, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, con cui prefigura tardivamente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di Permesso di Costruire presentata in data 04/04/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla diffida relativa alla domanda di permesso di costruire e, con motivi aggiunti, diniego del permesso di costruire
Esito
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla diffida del 15 settembre 2025, nonché la condanna dell'amministrazione alla conclusione con provvedimento espresso del procedimento avviato dalla domanda di permesso di costruire presentata il 4 aprile 2025. In via subordinata ha chiesto il rilascio dell'attestazione relativa al decorso dei termini del procedimento e l'accertamento della formazione del silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, comma 8, del d.P.R. 380/2001. Dopo la notificazione, il 13 gennaio 2026, del diniego espresso, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti chiedendo la declaratoria di inefficacia del diniego e, in subordine, il suo annullamento, contestando anche la tardiva comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La decisione
L'ordinanza non decide nel merito né le domande relative al silenzio e al silenzio-assenso né l'impugnazione del diniego. Rilevato che i motivi aggiunti hanno introdotto, accanto alle domande soggette al rito speciale previsto per il silenzio, una domanda di annullamento del diniego soggetta al rito ordinario, il TAR ha applicato l'art. 32, comma 1, c.p.a. e ha convertito il rito da speciale a ordinario. Ha quindi fissato l'udienza pubblica di merito per il 13 maggio 2026, nel rispetto dei termini a difesa previsti dall'art. 71 c.p.a. Ai fini della decisione, ha disposto un incombente istruttorio a carico del Comune, ordinandogli di depositare, entro quaranta giorni liberi prima dell'udienza, una relazione documentata sui fatti di causa e la versione integrale delle N.T.A. del P.R.G. approvato nel 1977, il Piano Particolareggiato della zona industriale del 1985 con relativa tavola e la delibera del Commissario Straordinario n. 75 del 20 marzo 2003.
Norme richiamate
art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001
La ricorrente ne invoca l'applicazione per ottenere l'attestazione del decorso dei termini e l'accertamento della formazione del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire; la questione non è stata decisa con l'ordinanza.
art. 10-bis l. 241/1990
La ricorrente ha contestato la tardività della comunicazione dei motivi ostativi; il TAR non ha ancora esaminato il motivo nel merito.
art. 32, comma 1, c.p.a.
È sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV.
Il cumulo di domande connesse soggette a rito speciale e ordinario comporta, nel caso concreto, la conversione del rito speciale in rito ordinario.
art. 116 c.p.a.
Il TAR richiama il rito speciale applicabile alla domanda di condanna a concludere il procedimento relativo al silenzio della pubblica amministrazione.
art. 71 c.p.a.
Il termine è richiamato quale parametro per la fissazione dell'udienza pubblica nel rispetto dei termini a difesa.
Massime di principio
- Quando, mediante motivi aggiunti, vengono introdotte domande connesse soggette al rito ordinario accanto a domande già soggette a rito speciale, trova applicazione il rito ordinario ai sensi dell'art. 32, comma 1, c.p.a., salvo le specifiche deroghe previste dal Titolo V del Libro IV del codice del processo amministrativo.
- La proposizione di una domanda di annullamento contro un provvedimento espresso sopravvenuto nel corso di un giudizio sul silenzio può determinare il cumulo di domande connesse e la conseguente conversione del rito, quando le azioni siano soggette a riti differenti.
- Prima di decidere il merito di una controversia edilizia, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione documentata sui fatti e degli strumenti urbanistici e degli atti amministrativi necessari alla ricostruzione del quadro normativo e fattuale.
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