Cassazione Penale, Sentenza n. 13535/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso fondato su tre motivi: (1) nullità della notifica del decreto di citazione in appello perché la polizia giudiziaria non avrebbe effettuato ricerche esaustive presso il domicilio e la notifica al difensore ex art.161, comma 4 c.p.p. sarebbe quindi illegittima; (2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla qualificazione della detenzione della sostanza come destinata allo spaccio, poiché l'imputato aveva sempre detto che la droga era per uso personale (mini scorta per le festività) e gli elementi rinvenuti (taglierini, bilancino, cellophane) servivano solo al consumo personale; (3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art.131-bis c.p., anche alla luce della riforma, considerando l'entità della sostanza e la condotta successiva favorevole del ricorrente.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valida la notifica del decreto di citazione in appello eseguita presso il difensore ai sensi dell'art.161, comma 4 c.p.p. alla stregua dei verbali di vane ricerche; ha confermato la valutazione di merito secondo la quale il quantitativo (circa 122 grammi lordi, idoneo a 524 dosi), unitamente a strumenti per il confezionamento e alla presenza di denaro, erano elementi convergenti e logici per ritenere la destinazione allo spaccio (onere della prova sulla destinazione grava sulla pubblica accusa); ha escluso l'applicazione dell'art.131-bis c.p. sulla base della gravità concreta della condotta, delle modalità e della quantità, ritenendo la valutazione discrezionale del giudice di merito corretta e non manifestamente illogica. Confermata la riqualificazione al rito attenuato ai sensi dell'art.73, comma 5 DPR 309/90 e la pena rideterminata in 6 mesi di reclusione e 1.400 euro di multa.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti)
Applicata la fattispecie attenuata per lieve entità del fatto; la Corte ha valutato quantità, mezzi e modalità per determinare la sussistenza dell'ipotesi attenuata, ma comunque non escludente della punibilità.
Interpretato nel senso che la notifica presso il difensore è legittima anche se l'imputato è temporaneamente assente dal domicilio indicato e le ricerche non devono essere estenuanti; il verbale di vane ricerche della polizia giudiziaria fa sorgere il presupposto per la notifica al difensore.
art. 157, art. 159, art. 170
Richiamati nei principi di notifica (modalità alternative e conseguenze della mancata notifica), con precisazione giurisprudenziale sull'effetto della attestazione di irreperibilità e sulla consegna dell'atto al difensore.
La causa di non punibilità per particolare tenuità va motivata con riferimento ai criteri di cui all'art.133 c.p.; la condotta successiva è elemento valutabile ma non decisivo se da sola non riduce la gravità dell'offesa. La Corte ha ritenuto che gli elementi concreti del fatto escludevano la particolare tenuità.
Criteri per la valutazione della gravità dell'offesa e del bisogno di pena: usati dalla Corte per escludere la tenuità del fatto in presenza di quantità e modalità indicanti attività di spaccio.
Massime di principio
- La notifica al difensore ex art.161, comma 4 c.p.p. è legittima quando vi sia attestazione di vane ricerche o temporanea irreperibilità dell'imputato al domicilio dichiarato; non è richiesta una ricerca estenuante: il verbale della polizia giudiziaria ha efficacia probatoria rilevante.
- In ipotesi di detenzione di stupefacenti, l'onere di dimostrare la destinazione allo spaccio grava sull'accusa; tuttavia il giudice di merito può inferire tale destinazione dalla convergenza di elementi oggettivi (quantitativo, strumenti per confezionamento, denaro, modalità di conservazione).
- La valutazione sulla destinazione (uso personale vs. spaccio) è rimessa al giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, non per una diversa riconsiderazione degli elementi di fatto.
- L'art.131-bis c.p. (particolare tenuità) richiede valutazione comparata dei criteri dell'art.133 c.p.; la condotta successiva al reato è un elemento integrativo ma non può, da sola, trasformare in tenuità un'offesa che al momento del fatto non lo era.
- La riqualificazione in una ipotesi attenuata (es. art.73 comma 5 DPR 309/90) non è automaticamente compatibile con l'esimente della particolare tenuità: sono istituti diversi con criteri valutativi distinti.
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