Ordinanza n. 6021/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'ottemperanza e/o l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 980/2022 pubbl. il 05/10/2022 RG n. 1798/2022 passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 980/2022, passata in giudicato
Esito
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza relativo all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 980/2022, il Commissario ad acta, nominato con precedente ordinanza del TAR Lazio, ha rappresentato di non avere ricevuto riscontro dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone alla richiesta di informazioni inviata il 7 gennaio 2026. Ha quindi chiesto una proroga del termine assegnato per l'esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha concesso al Commissario ad acta una proroga di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'ordinanza. Il Collegio ha precisato che il Commissario, quale longa manus del giudice, deve, ove necessario, sostituirsi alle amministrazioni inadempienti, acquisire direttamente le informazioni anche recandosi presso gli uffici, procedere sulla base di presunzioni e delle autocertificazioni della ricorrente e segnalare le amministrazioni inadempienti alla Corte dei conti e all'OIV ai fini della valutazione della performance dei dirigenti. L'ordinanza non definisce la controversia di ottemperanza, ma proroga il termine per l'attività commissariale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il Commissario ad acta opera quale longa manus del giudice e, in presenza di inerzia dell'amministrazione, può e deve sostituirsi agli uffici inadempienti per assicurare l'esecuzione del giudicato.
- Per adempiere al proprio incarico, il Commissario ad acta può acquisire direttamente le informazioni necessarie presso l'amministrazione, procedere anche mediante presunzioni e utilizzare le autocertificazioni dell'interessato, quando ciò sia funzionale all'esecuzione della decisione.
- L'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato può essere segnalata dal Commissario ad acta alla Corte dei conti e all'organismo indipendente di valutazione, anche ai fini della valutazione della performance dei dirigenti.
- Il giudice dell'ottemperanza può prorogare il termine assegnato al Commissario ad acta quando l'inerzia dell'amministrazione impedisca o ritardi lo svolgimento dell'incarico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 31 mar 2026Ordinanza n. 211/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 31 mar 2026Ordinanza n. 212/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 31 mar 2026Ordinanza n. 760/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 31 mar 2026Ordinanza n. 38/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 31 mar 2026Ordinanza n. 662/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 31 mar 2026Ordinanza n. 5992/2026 - Roma, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →