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Sentenza

Sentenza n. 946/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202200782

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto di detenzione adottato dal Prefetto di Cosenza, deducendo la violazione del R.D. n. 773/1931 e l’eccesso di potere. Il provvedimento traeva origine da una lite familiare con il padre, nel cui contesto erano intervenuti i Carabinieri, i quali avevano denunciato il ricorrente per omessa custodia delle armi, ritenendo che i fucili non fossero custoditi con la necessaria diligenza e cautela. Il ricorrente ha sostenuto: l’assenza di una concreta prognosi di pericolo di abuso delle armi; l’archiviazione del procedimento penale relativo all’omessa custodia; l’adozione, dopo il controllo dei Carabinieri, di un armadio idoneo alla conservazione delle armi; la mancata comunicazione di tale circostanza al Prefetto; l’irrilevanza della lite familiare, descritta come episodica, verbale, di modesta entità e priva di minacce. La domanda cautelare era stata già respinta per carenza di fumus boni iuris.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi degli artt. 11 e 39 R.D. n. 773/1931, la valutazione sull’affidabilità del soggetto e sulla sua possibile capacità di abusare delle armi appartenga alla discrezionalità amministrativa del Prefetto e sia sindacabile solo per manifesta illogicità o irragionevolezza. Il divieto non richiede che il comportamento posto a fondamento della misura sia definitivamente accertato come reato: è sufficiente una valutazione autonoma dell’amministrazione sul fatto storico e la presenza anche di meri indizi idonei a far dubitare della piena affidabilità del detentore. L’archiviazione del procedimento penale non impediva quindi al Prefetto di considerare il dato storico della custodia dei fucili in un armadio privo di serratura e il contesto di tensione familiare. Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato, ragionevole e coerente con la finalità preventiva di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, prevalente sull’interesse individuale alla detenzione delle armi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 11 R.D. n. 773/1931

    Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione

    La disposizione conferma il potere dell’autorità di revocare le autorizzazioni quando vengano meno le condizioni richieste o emergano circostanze incompatibili con il rilascio o il mantenimento del titolo.

  • art. 39, comma 1, R.D. n. 773/1931

    Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, …, alle persone ritenute capaci di abusarne

    Il Prefetto dispone di un ampio potere valutativo e preventivo nei confronti delle persone la cui affidabilità nella detenzione e nell’uso delle armi risulti dubbia anche sulla base di elementi indiziari.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La causa è stata trattata nell’ambito dell’udienza di smaltimento secondo il rito richiamato dal provvedimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi previsto dall’art. 39 R.D. n. 773/1931 ha natura preventiva e può essere adottato quando l’amministrazione, sulla base di fatti anche solo indiziari, ritenga che il soggetto non offra piena garanzia di affidabilità e possa abusare delle armi.
  • La valutazione prefettizia sull’affidabilità del detentore di armi costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o carenza evidente di istruttoria.
  • L’archiviazione del procedimento penale o la mancata definitiva affermazione della responsabilità penale non impediscono all’autorità di pubblica sicurezza di valutare autonomamente il fatto storico ai fini dell’adozione di una misura amministrativa preventiva.
  • Per l’adozione del divieto di detenzione di armi non è necessaria una specifica e ulteriore istruttoria sulla pericolosità sociale del destinatario, essendo sufficiente una prognosi ragionevole, fondata su elementi concreti, circa il rischio di uso improprio o di abuso delle armi.
  • La custodia non diligente delle armi, valutata insieme a un contesto di tensione o conflitto familiare, può costituire un compendio indiziario idoneo a fondare il giudizio prefettizio di inaffidabilità, anche se il conflitto non ha dato luogo a minacce penalmente rilevanti.
  • Nel bilanciamento tra l’interesse individuale alla detenzione delle armi e le esigenze di ordine pubblico e sicurezza, queste ultime possono prevalere quando l’amministrazione abbia motivato in modo ragionevole il dubbio sull’affidabilità del detentore.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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