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Sentenza

Sentenza del 04/05/2016 n. 8847 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, che aveva annullato il recupero a tassazione relativo all'anno 1999. L'accertamento contestava alla società ricavi non dichiarati per Lire 965.683.419, ritenuti collegati a prestazioni fatturate tardivamente e a operazioni finanziarie considerate artificiose, nonché interessi passivi indeducibili per Lire 133.707.992. L'Agenzia ha denunciato, con due motivi, l'insufficienza della motivazione della sentenza regionale ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente interpretato il contenuto del processo verbale di constatazione e non avesse adeguatamente spiegato le ragioni dell'annullamento della ripresa sui ricavi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a ottenere una diversa valutazione del contenuto del processo verbale di constatazione, cioè una valutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché si limitava ad affermare che la motivazione della CTR fosse insufficiente senza indicare concretamente le ragioni dell'errore e senza formulare una critica specifica alla decisione impugnata. È stata confermata, quindi, la decisione favorevole alla contribuente, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 5.130,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi e oneri di legge.

Norme richiamate

  • Art. 360, n. 5, c.p.c.

    motivazione insufficiente

    Il motivo consente di denunciare in cassazione vizi della motivazione, ma non permette di ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove già esaminati dal giudice di merito.

  • Art. 366, n. 4, c.p.c.

    indicazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, concreti e idonei a criticare le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. Un motivo generico o meramente assertivo è considerato un "non motivo" e comporta l'inammissibilità.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Quando applicabile, il quesito di fatto presuppone comunque l'esistenza di un motivo di impugnazione adeguatamente formulato; non può sostituire la necessaria esposizione delle ragioni specifiche per cui la motivazione sarebbe erronea o insufficiente.

Massime di principio

  • In cassazione non è normalmente possibile contestare la ricostruzione dei fatti o chiedere una nuova valutazione del contenuto di verbali e documenti: tali profili appartengono al giudizio di merito.
  • La denuncia di motivazione insufficiente deve indicare con precisione quale passaggio della sentenza sia illogico, omesso o contraddittorio e spiegare perché tale vizio sia decisivo; una semplice affermazione di insufficienza non è sufficiente.
  • Un ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con le ragioni effettive della sentenza impugnata. Se il motivo non critica specificamente tali ragioni, può essere dichiarato inammissibile senza esame nel merito.
  • In materia tributaria, la conferma dell'annullamento dell'accertamento può derivare non solo dall'assenza di prova della pretesa, ma anche dall'inadeguatezza o contraddittorietà della motivazione dell'atto e della successiva impugnazione dell'Amministrazione.

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