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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05402/2026 del 10/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (controinteressato)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso originario dichiarato inammissibile dalla Corte di cassazione contro una sentenza della Corte d'appello di Milano. Nel giudizio di merito il ricorrente aveva censurato il diniego di ammissione della prova testimoniale, deducendo violazione degli artt. 2724, n. 3, 2725 c.c., dell'art. 244 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la prova per testi fosse ammissibile per dimostrare un contratto del quale il documento era andato perduto senza colpa e che il giudice non potesse subordinare l'ammissione della prova a una preventiva verifica della sua idoneità a dimostrare l'incolpevolezza dello smarrimento. Avverso l'ordinanza di inammissibilità del precedente ricorso per cassazione, la parte soccombente ha proposto revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo errore di fatto revocatorio: secondo il ricorrente, la Corte avrebbe supposto l'esistenza di prove assunte o valutate, quando invece la prova testimoniale era stata totalmente negata nei gradi di merito. La controricorrente ha eccepito inammissibilità e infondatezza del rimedio, sostenendo che l'ordinanza non aveva affatto travisato l'esistenza di prove, ma aveva correttamente qualificato la doglianza come richiesta di una nuova valutazione di merito. La Corte ha ritenuto che l'errore denunciato non integrasse un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., perché non vi era stata falsa percezione di un fatto processuale incontestabile: l'ordinanza impugnata aveva correttamente riassunto il contenuto dell'unico motivo di ricorso e, comunque, la censura verteva su un errore di giudizio nell'inquadramento del vizio denunciato e sulla pretesa rivalutazione della prova, profili estranei alla revocazione. La Corte ha inoltre osservato che, anche a voler prescindere da tale profilo, il ricorso originario sarebbe comunque stato inammissibile perché diretto a contestare il giudizio di genericità, pertinenza e decisività dei capitoli di prova, riservato al giudice di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il preteso errore di fatto non sussistesse, perché la decisione revocanda non aveva supposto prove inesistenti ma aveva semplicemente interpretato il precedente motivo di ricorso come una richiesta di rivalutazione del merito. La Corte ha anche precisato che la critica svolta dal ricorrente atteneva, in realtà, a un error iuris nell'inquadramento del motivo e comunque, sul piano sostanziale, sarebbe rimasta inammissibile perché volta a contestare valutazioni di fatto riservate al giudice di merito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio e a versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 2724, n. 3, c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'ammissibilità della prova testimoniale in caso di perdita senza colpa del documento necessario a provare il contratto

  • art. 2725 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione ai limiti di prova del contratto e alla possibilità di ricorrere alla testimonianza

  • art. 244 c.p.c.

    invocato per sostenere che la prova testimoniale sia ammissibile se i fatti sono articolati in capitoli specifici e separati

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa nella prova

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno del giusto processo

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale norma processuale di deduzione del vizio di violazione di legge nel ricorso originario

  • art. 391-bis c.p.c.

    base normativa del ricorso per revocazione avverso le decisioni della Corte di cassazione

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore di fatto revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto processuale incontestabile; non può riguardare valutazione giuridica, interpretazione dei motivi o motivazione della decisione

  • art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria da parte della controricorrente nel giudizio camerale

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede una falsa percezione di un fatto processuale pacifico e incontestabile, oggettivamente smentita dagli atti; non è configurabile quando la censura investe l'interpretazione del motivo, la qualificazione giuridica della doglianza o la motivazione della decisione.
  • La revocazione non può essere utilizzata per trasformare in errore di fatto un preteso errore di diritto o una critica al percorso argomentativo della sentenza o ordinanza impugnata.
  • Il giudizio sulla specificità, pertinenza, superfluità o genericità dei capitoli di prova testimoniale appartiene al potere del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione, salvo violazione di criteri legali di valutazione o manifeste incongruenze logiche.
  • Quando il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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