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Sentenza

Sentenza n. 1966/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202101665

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: intimazione di pagamento per euro 347.064,55 relativa a prelievi supplementari sul latte, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1995/1996, 1996/1997, 1998/1999 e 2001/2002

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (produttore agricolo)

Prevale il privato

La controversia

La società agricola ha impugnato l’intimazione notificata via PEC il 29 ottobre 2021, fondata sulla cartella AGEA del 2018, deducendo: invalidità delle notificazioni per l’uso di indirizzi PEC non risultanti dai pubblici elenchi; inclusione di somme già annullate da precedenti pronunce, con riferimento ai prelievi 1995/1996 e 1996/1997 e agli interessi 1998/1999; illegittimità delle imputazioni per contrasto con il diritto UE, in relazione ai criteri delle compensazioni nazionali e ai dati produttivi; decadenza ex art. 25 d.P.R. 602/1973 e prescrizione, invocando il termine quadriennale UE o, in subordine, quello quinquennale o decennale civilistico; duplicazione del ruolo rispetto all’iscrizione nel Registro nazionale dei debiti; mancato scomputo di compensazioni con premi PAC; invalidità o omissione delle notificazioni degli atti presupposti; necessità di una nuova cartella dopo il trasferimento dei residui ad ADER; carenze di motivazione e contestazioni sul capitale, sugli interessi, sul tasso di mora, sull’anatocismo e sugli oneri di riscossione. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

La decisione

Il ricorso è stato accolto limitatamente alle somme riferite alle campagne 1995/1996 e 1996/1997, inclusi interessi e oneri: il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7718/2019, aveva annullato le imputazioni relative a tali campagne anche nei confronti della ricorrente, facendo salvi ulteriori provvedimenti; in assenza di una nuova determinazione conforme al giudicato, è venuto meno il titolo per proseguire la riscossione delle relative partite. Le pretese sono state considerate autonome e scindibili, perciò l’annullamento parziale non ha travolto le altre annualità; le ulteriori censure sulle partite annullate sono state assorbite. Per le campagne 1998/1999 e 2001/2002, il giudice ha distinto i vizi propri dell’intimazione dai vizi originari degli atti presupposti ormai definitivi. Ha dichiarato inammissibili le contestazioni che miravano a riaprire la cartella o gli atti presupposti, tra cui quelle sui criteri di imputazione e compensazione, sui dati produttivi, sulla formazione del ruolo e sulla quantificazione originaria del capitale e degli interessi. Il contrasto con il diritto UE dedotto contro tali atti configura un vizio di annullabilità da far valere nei termini, non una nullità; gli annullamenti conseguiti da altri produttori non si estendono automaticamente, trattandosi di atti plurimi e rapporti individuali scindibili. La precedente sentenza del TAR Veneto n. 580/2015 sugli interessi 1998/1999 era stata riformata dal Consiglio di Stato nel 2024; inoltre non era provato che l’importo di euro 20.159,24 riguardasse interessi maturati prima della comunicazione del prelievo. È stata respinta la tesi di un’esenzione generalizzata dagli interessi: l’esonero previsto per le campagne considerate era subordinato all’adesione alla rateizzazione del 2003, alla quale la ricorrente non aveva aderito. Per il 2001/2002 è venuto meno ogni possibile effetto caducante della sentenza del TAR Lazio n. 6646/2023, riformata dal Consiglio di Stato nel 2025. Sono state respinte le censure sulla notificazione: l’impiego di un indirizzo PEC non coincidente con quello pubblicato non determina da solo l’inesistenza della notifica quando la provenienza è riconoscibile e non è allegato un concreto pregiudizio difensivo; la tempestiva impugnazione ha inoltre sanato l’eventuale irregolarità per raggiungimento dello scopo. La comunicazione degli accertamenti ai primi acquirenti è stata ritenuta idonea nel quadro della solidarietà tra produttore e acquirente e dell’estensione degli effetti interruttivi della prescrizione ai condebitori solidali. Respinta la decadenza ex art. 25 d.P.R. 602/1973, perché il prelievo supplementare non ha natura tributaria e la norma riguarda imposte dirette e IVA. Respinta la prescrizione: si applica il termine decennale al capitale e quello quinquennale agli interessi; non opera il termine quadriennale del regolamento UE n. 2988/1995. Gli atti di riscossione e i giudizi promossi dalla debitrice, durante i quali la pretesa è rimasta sub iudice anche per effetto della resistenza dell’Amministrazione, hanno interrotto o sospeso il decorso della prescrizione; tra cartella e intimazione non era comunque maturato il termine quinquennale. Respinta la censura sulle compensazioni PAC, non documentate in modo chiaro e riferibile alle singole campagne; AGEA aveva indicato compensazioni complessive per euro 112.784,84, relative anche ad annualità estranee, e per le campagne qui considerate risultava un recupero di euro 29,12 soltanto per il 1995/1996. Respinta la pretesa di una nuova cartella dopo il trasferimento dei residui ad ADER: la disciplina prevede la prosecuzione delle procedure e la surrogazione dell’agente negli atti esecutivi già avviati, senza nuova imposizione o rinnovazione della cartella. Quanto alla motivazione, il richiamo all’identificativo e alla data di notificazione della cartella, già conosciuta, è stato ritenuto sufficiente per l’intimazione e per gli accessori. Le contestazioni sul tasso di mora e sull’anatocismo sono state dichiarate inammissibili perché riguardavano il calcolo già fissato nella cartella definitiva. Gli oneri di riscossione sono dovuti nella misura prevista dalla legge e risultavano separatamente esposti; la contestazione della quantificazione era generica, ferme le somme da eliminare per le due campagne annullate. Non sono stati disposti rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia, non essendo state ritenute decisive le questioni prospettate. La domanda risarcitoria è stata respinta perché l’illegittimità parziale non provava da sola un danno e la società non aveva allegato e dimostrato un pregiudizio specifico e causalmente collegato. Spese compensate per reciproca soccombenza, peculiarità della vicenda e disomogeneità degli orientamenti.

Norme richiamate

  • art. 46 c.p.a.

    Il termine di costituzione previsto dall’art. 46 cod. proc. amm. non è perentorio.

    Il termine per la costituzione della parte resistente non è perentorio; le difese possono inoltre risultare da una relazione depositata tra i documenti, se ne emerge compiutamente la posizione sui fatti di causa.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione, sancito dall’art. 115 cod. proc. civ., non viene in rilievo allorquando i fatti dedotti nell’atto introduttivo trovino smentita nei documenti prodotti in giudizio.

    La non contestazione riguarda i fatti allegati, ma non opera quando la documentazione in atti li smentisce.

  • art. 156 c.p.c.

    L’eventuale irregolarità è comunque sanata dal raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ.

    L’irregolarità della notificazione dell’intimazione è sanata quando l’atto ha raggiunto il destinatario, che ne ha riconosciuto la provenienza e lo ha tempestivamente impugnato senza allegare un concreto pregiudizio difensivo.

  • art. 1310 c.c.

    In virtù del predetto vincolo di solidarietà, l’interruzione della prescrizione nei confronti di un condebitore solidale si estende anche agli altri a norma dell’art. 1310 cod. civ. e quindi gli atti interruttivi nei confronti degli acquirenti hanno effetto anche per i produttori.

    Nel rapporto solidale tra acquirente e produttore, gli atti interruttivi della prescrizione compiuti nei confronti dell’acquirente producono effetto anche verso il produttore.

  • art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. 602/1973

    Il prelievo supplementare non ha natura tributaria, pur essendo riscosso mediante gli strumenti della riscossione coattiva. Non si applica quindi il termine di decadenza previsto dall’art. 25, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 602/1973, applicabile alle sole imposte dirette e all’IVA.

    Il termine decadenziale previsto dall’art. 25, comma 1, lett. c), non si applica al prelievo supplementare sul latte, che non è un tributo.

  • art. 2946 c.c.

    Il termine applicabile è quello ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ. per il capitale e quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ. per gli interessi.

    Il credito per il capitale del prelievo supplementare è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, poiché la misura non costituisce una prestazione periodica.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Il termine applicabile è quello ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ. per il capitale e quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ. per gli interessi.

    Gli interessi relativi al prelievo supplementare sono soggetti alla prescrizione quinquennale.

  • art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/1995

    Né è applicabile il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95, venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato, o meglio, misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali.

    Il termine quadriennale non si applica ai crediti per prelievo supplementare, che costituiscono misure patrimoniali di regolazione del mercato e non recupero di aiuti indebitamente percepiti.

  • art. 2943, comma 1, c.c.

    L’art. 2943, comma 1, cod. civ. ricollega infatti l’interruzione della prescrizione alla sola notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, senza indicare il soggetto che deve iniziare lo stesso, e la ratio della previsione è quella di tenere in quiescenza il meccanismo prescrizionale fintanto che l’accertamento dell’an o del quantum della pretesa creditoria risulta ancora sub iudice.

    La notificazione dell’atto introduttivo interrompe la prescrizione anche quando il giudizio è promosso dal debitore per contestare la pretesa; il meccanismo prescrizionale resta quiescente finché la pretesa è sub iudice.

  • art. 2945, comma 2, c.c.

    La prescrizione non corre, quindi, per la durata del giudizio e fino al passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce.

    Quando il credito è contestato in giudizio e l’Amministrazione creditrice resiste alla domanda, la prescrizione rimane sospesa per la durata del processo e fino al passaggio in giudicato della decisione.

  • art. 8-quinquies, commi 10-bis e 10-quater, d.l. 5/2009, convertito dalla l. 33/2009, come modificato dal d.l. 27/2019

    Il trasferimento non comporta una nuova imposizione e non richiede la rinnovazione della cartella.

    Il trasferimento ad ADER dei residui di gestione AGEA comporta la prosecuzione delle procedure già avviate e la surrogazione negli atti esecutivi, senza necessità di una nuova cartella.

  • art. 3 l. 241/1990

    In sostanza, l’Amministrazione, richiamando la cartella di pagamento e le date di avvenuta notifica, ha dimostrato, in piena armonia con l’art. 7, co. 1, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), di aver assolto all’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 L. n. 241/1990, essendo la ricorrente già in possesso della motivazione al momento della ricezione degli atti presupposti.

    L’intimazione può assolvere l’obbligo di motivazione mediante il richiamo alla cartella presupposta già conosciuta, senza riprodurre le ragioni degli accertamenti o allegare nuovamente gli atti noti al destinatario.

  • art. 17, comma 2, lett. a), n. 3, d.lgs. 112/1999

    La loro mancata quantificazione nella cartella emessa da AGEA non ne preclude la richiesta da parte di ADER, successivamente subentrata nella riscossione, trattandosi di oneri previsti direttamente dall’art. 17, comma 2, lett. a), n. 3, del d.lgs. n. 112/1999, nel testo applicabile ratione temporis, nella misura del 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora, in caso di pagamento oltre sessanta giorni dalla notificazione della cartella.

    Gli oneri di riscossione previsti dalla legge possono essere richiesti dall’agente subentrato anche se non quantificati nella cartella originaria, quando ricorrono i presupposti e sono determinabili secondo la misura legale.

  • art. 10, comma 34, d.l. 49/2003, convertito dalla l. 119/2003

    I produttori avrebbero potuto beneficiare dell’esonero dal pagamento degli interessi unicamente se avessero aderito alla rateizzazione del 2003 prevista dall’art. 10, comma 34, d.l. n. 49/2003. La ricorrente non ha aderito a tale rateizzazione, sicché non può invocare l’esonero.

    L’esonero dagli interessi per le campagne considerate era subordinato all’adesione alla rateizzazione prevista dalla disposizione; in assenza di adesione, gli interessi restano dovuti.

  • artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies d.l. 5/2009, convertito dalla l. 33/2009

    Neppure gli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del d.l. n. 5/2009, convertito dalla legge n. 33/2009, prevedono un’esenzione dagli interessi.

    Le disposizioni richiamate non escludono gli interessi dovuti per il ritardato pagamento del prelievo supplementare.

  • artt. 22 e 23 d.lgs. 546/1992

    Il testo non contiene un passaggio applicativo o interpretativo riferibile a queste disposizioni.

    Il testo non fonda la decisione su queste disposizioni.

Massime di principio

  • L’intimazione di pagamento è autonoma rispetto alla cartella presupposta, ma può essere impugnata soltanto per vizi propri e per fatti estintivi sopravvenuti. I vizi originari della cartella o degli atti anteriori divenuti definitivi non possono essere riproposti contro l’intimazione successiva, anche se formulati come contrasto con il diritto dell’Unione, quando si tratta di vizi di annullabilità e non di nullità.
  • Quando un atto di riscossione contiene pretese riferite a campagne o annualità autonome e scindibili, l’annullamento del titolo relativo ad alcune partite comporta l’eliminazione delle sole somme, accessori compresi, riferibili a quelle partite; non travolge le pretese relative alle altre annualità.
  • L’utilizzo, per una notifica via PEC, di un indirizzo del mittente diverso da quello risultante dai pubblici elenchi non determina di per sé l’inesistenza della notificazione, se la provenienza è riconoscibile e il destinatario non dimostra un concreto pregiudizio al diritto di difesa; la tempestiva conoscenza e impugnazione dell’atto può sanare l’irregolarità per raggiungimento dello scopo.
  • Il prelievo supplementare sul latte non ha natura tributaria né costituisce una prestazione periodica: non si applica la decadenza prevista per la riscossione delle imposte ex art. 25 d.P.R. 602/1973 né il termine quadriennale del regolamento UE n. 2988/1995; il capitale è soggetto a prescrizione decennale e gli interessi a prescrizione quinquennale.
  • La notificazione di un ricorso promosso dal debitore per contestare l’esistenza o la misura del credito può interrompere la prescrizione; quando l’Amministrazione creditrice resiste alla domanda, la prescrizione non corre per la durata del giudizio e fino al passaggio in giudicato della sentenza.
  • Il trasferimento all’agente della riscossione dei residui di gestione AGEA comporta la prosecuzione delle procedure e la surrogazione negli atti esecutivi già avviati, senza nuova imposizione e senza necessità di notificare una nuova cartella.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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