Ordinanza n. 9863/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - per quanto di ragione, della graduatoria di merito non nazionale del 26.11.2025 pubblicata il 27.112025 distinta per regioni e dell’elenco dei vincitori del concorso relativi alla Regione Sicilia, per “l’assunzione a tempi inde-terminato di complessive 2700 unità per l’area dei funzionari famiglia professionale funzionario giuridico tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, di cui 165 unità per la Direzione regionale Sicilia (codice concorso 2700TRIB)” (bando di concorso n. 290773 dell’11 luglio 2025), lesiva nella parte in cui non si riconosce alla ricorrente il Servizio Civile Nazionale, ai fini della riserva prevista dall’art. 18 D.lgs. n. 40/2017 e dalla lex specialis; ove sia stata frattanto emanata, della graduatoria unica nazionale del predetto concorso; - ove sia stata frattanto emanata, della graduatoria unica nazionale del predetto concorso, come risultante all’esito dell’espletamento della prova asincrona ai sensi dell’art. 7, comma 7, del D.P.R. 487/1994; - ove sia stata frattanto emanata, della graduatoria di merito non nazionale e dell’elenco dei vincitori distinta per regione e dell’elenco dei vincitori del con-corso de quo relativi alla Regione Sicilia come risultante all’esito dell’espletamento della prova asincrona ai sensi dell’art. 7, comma 7, del D.P.R. 487/1994; - ove esistenti, degli atti di approvazione della graduatoria di merito ed elenco vincitori del suindicato concorso relativi alla REGIONE SICILIA, lesivi nella parte in cui non si riconosce alla ricorrente il Servizio Civile Nazionale, ai fini della riserva prevista dall’art. 18 D.lgs. n. 40/2017; dell’avviso pubblicato sul sito istituzionale della Agenzia delle Entrate in data 27.11.2025 con cui l’amministrazione ha reso note le graduatorie e gli elenchi dei vincitori relativi alle Regione Sicilia; - del bando di concorso nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi della ricorrente e in specie nell’art. 3.6 e art. 8; -ove esistenti dei verbali con cui sono state approvate le graduatorie dei vinci-tori del concorso de quo; - degli atti e verbali della commissione di esami; - ove esistente, del provvedimento di assunzione dei vincitori del concorso de quo; - dell’esito di concorso per come visualizzabile all’interno dell’area personale della ricorrente recante il collocamento del ricorrente alla posizione; -della nota della Agenzia delle Entrate - Direzione centrale risorse umane del 15.10.25, a mezzo della quale viene comunicato che la ricorrente non potrà beneficare della riserva; - della nota di riscontro del 22.12.2025 all’accesso agli atti se ritenuta lesiva; - di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenziali o successivi riserva di motivi aggiunti, ivi compresi le assegnazioni di sede e i contratti di lavoro in favore di altri concorrenti; - Della nota di rigetto dell’istanza di revisione, ove frattanto emessa e trasmessa; - degli atti e verbali e degli avvisi della commissione di esami tutti reperibili al link L’Agenzia – Bando per l’assunzione a tempo indeterminato di 2.700 funzionari con profilo giuridico-tributario – Agenzia delle Entrate nonché al link diretto al portale InPA Agenzia delle Entrate – Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali Nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori riservisti del concorso; con la ricomprensione nella graduatoria finale dei vincitori del concorso de quo, nella posizione e nel punteggio legittimamente spettante e per l’accertamento del diritto della ricorrente all’assegnazione della sede e alla stipula del contratto di lavo-ro, previa rettifica del punteggio per titoli, e/o ogni misura idonea al soddisfa-cimento della pretesa de qua, con tutti gli effetti consequenziali sull’eventuale assunzione dei vincitori che dovesse intervenire medio tempore e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione di parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei vincitori riservisti del concorso, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici del contratto di lavoro stipulato, a far data dal provvedimento di assunzione dei vincitori, Il tutto previa adozione delle opportune misure cautelari, anche di segno propulsivo volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all’odierna ricorrente nella graduatoria impugnata, e /o l’adozione di ogni altra misura idonea a consentire alla ricorrente di poter essere inclusa con riserva nella graduatoria di merito del concorso con il punteggio legittimamente spettante. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17.4.2026: della nota “AGEDRSIC_7005_2026_1023” trasmessa a mezzo p.e.c. in data 9.2.2026 dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia – Settore Gestione Risorse – Ufficio risorse umane, di reiezione dell’istanza di revisione proposta dalla dott.ssa Lazzarotto in data 14.1.2026, integrata con pec del 2.2.2026 Nonché CONTRO I PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON IL RICORSO PRINCIPALE: - per quanto di ragione, della graduatoria di merito non nazionale del 26.11.2025 pubblicata il 27.112025 distinta per regioni e dell’elenco dei vincitori del concorso relativi alla Regione Sicilia, per “l’assunzione a tempi indeterminato di complessive 2700 unità per l’area dei funzionari famiglia professionale funzionario giuridico tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, di cui 165 unità per la Direzione regionale Sicilia (codice concorso 2700TRIB)” (bando di concorso n. 290773 dell’11 luglio 2025), lesiva nella parte in cui non si riconosce alla ricorrente il Servizio Civile Nazionale, ai fini della riserva prevista dall’art. 18 D.lgs. n. 40/2017 e dalla lex specialis (Doc.2, all.to ricorso principale); - ove sia stata frattanto emanata, della graduatoria unica nazionale del predetto concorso; - ove sia stata frattanto emanata, della graduatoria unica nazionale del predetto concorso, come risultante all’esito dell’espletamento della prova asincrona ai sensi dell’art. 7, comma 7, del D.P.R. 487/1994; - ove sia stata frattanto emanata, della graduatoria di merito non nazionale e dell’elenco dei vincitori distinta per regione e dell’elenco dei vincitori del concorso de quo relativi alla Regione Sicilia come risultante all’esito dell’espletamento della prova asincrona ai sensi dell’art. 7, comma 7, del D.P.R. 487/1994; - ove esistenti, degli atti di approvazione della graduatoria di merito ed elenco vincitori del suindicato concorso relativi alla REGIONE SICILIA, lesivi nella parte in cui non si riconosce alla ricorrente il Servizio Civile Nazionale, ai fini della riserva prevista dall’art. 18 D.lgs. n. 40/2017; - dell’avviso pubblicato sul sito istituzionale della Agenzia delle Entrate in data 27.11.2025 con cui l’amministrazione ha reso note le graduatorie e gli elenchi dei vincitori relativi alle Regione Sicilia (doc. 3, all.to ricorso principale); - - del bando di concorso nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi della ricorrente e in specie nell’art. 3.6 e art. 8 (doc. 4, all.to ricorso principale); - -ove esistenti dei verbali con cui sono state approvate le graduatorie dei vinci-tori del concorso de quo; - degli atti e verbali della commissione di esami; - ove esistente, del provvedimento di assunzione dei vincitori del concorso de quo; - dell’esito di concorso per come visualizzabile all’interno dell’area personale della ricorrente recante il collocamento del ricorrente alla posizione (doc. 5, all.to ricorso principale); -della nota della Agenzia delle Entrate - Direzione centrale risorse umane del 15.10.25, a mezzo della quale viene comunicato che la ricorrente non potrà beneficare della riserva (doc. 6, all.to ricorso principale); - della nota di riscontro del 22.12.2025 all’accesso agli atti se ritenuta lesiva (doc. 7, all.to ricorso principale); - di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenziali o successivi riserva di motivi aggiunti, ivi compresi le assegnazioni di sede e i contratti di lavoro in favore di altri con-correnti; - Della nota di rigetto dell’istanza di revisione, ove frattanto emessa e trasmessa - degli atti e verbali e degli avvisi della commissione di esami tutti reperibili al link L’Agenzia – Bando per l’assunzione a tempo indeterminato di 2.700 funzionari con profilo giuridico-tributario – Agenzia delle Entrate nonché al link diretto al portale InPA Agenzia delle Entrate – Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori riservisti del concorso; con la ricomprensione nella graduatoria finale dei vincitori del concorso de quo, nella posizione e nel punteggio legittimamente spettante e per l’accertamento del diritto della ricorrente all’assegnazione della sede e alla stipula del contratto di lavoro, previa rettifica del punteggio per titoli, e/o ogni misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, con tutti gli effetti consequenziali sull’eventuale assunzione dei vincitori che dovesse intervenire medio tempore e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la retti-fica della posizione di parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento del-la pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei vincitori riservisti del concorso, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici del contratto di lavoro stipulato, a far data dal provvedimento di assunzione dei vincitori Il tutto previa adozione delle opportune misure cautelari, anche di segno propulsi-vo volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all’odierna ricorrente nella graduatoria impugnata, e /o l’adozione di ogni altra misura idonea a consentire alla ricorrente di poter essere inclusa con riserva nella graduatoria di merito del concorso con il punteggio legittimamente spettante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria regionale e elenco dei vincitori del concorso per 2.700 funzionari giuridico-tributari, nonché diniego del riconoscimento del Servizio Civile Nazionale ai fini della riserva e successivo rigetto dell'istanza di revisione
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura concorsuale relativa all'assunzione a tempo indeterminato di 2.700 funzionari giuridico-tributari, nella parte in cui non le è stato riconosciuto il Servizio Civile Nazionale ai fini della riserva prevista dall'art. 18 del d.lgs. n. 40/2017 e dalla lex specialis. Ha contestato, tra l'altro, la graduatoria relativa alla Regione Sicilia, l'elenco dei vincitori, il bando, gli atti della commissione, il proprio collocamento, la nota con cui l'amministrazione aveva escluso il beneficio della riserva, il riscontro all'accesso agli atti e, con motivi aggiunti, la nota di rigetto dell'istanza di revisione. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto a essere collocata nella posizione spettante e inclusa tra i vincitori riservisti, l'assegnazione della sede e la stipula del contratto, nonché il risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a., previa adozione di misure cautelari propulsive.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del mancato riconoscimento della riserva né le ulteriori domande di annullamento, accertamento e risarcimento. Rilevato che l'eventuale accoglimento della domanda potrebbe pregiudicare tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e/o idonei, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tali controinteressati ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a. Considerato l'elevato numero dei destinatari e la difficoltà di reperirne gli indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, con evidenza anche sul portale della Direzione regionale interessata. L'avviso dovrà contenere le indicazioni relative al giudizio, alle parti, agli atti impugnati, ai controinteressati e rendere disponibili il ricorso introduttivo e l'ordinanza. L'Agenzia dovrà creare un collegamento denominato "Atti di notifica", rilasciare attestazione dell'avvenuta pubblicazione e mantenere online la documentazione fino alla sentenza definitiva di primo grado. La notificazione dovrà essere eseguita entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza e la prova dovrà essere depositata entro i successivi 10 giorni, entrambi termini perentori, a pena di improcedibilità del gravame. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata confermata l'udienza pubblica di merito del 15 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 49, comma 1, c.p.a.
Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che potrebbero subire un pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Consente, in presenza di un numero elevato di controinteressati e di difficoltà nel reperimento degli indirizzi, la notificazione mediante pubblici proclami.
art. 27, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della notificazione del gravame per pubblici proclami.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il mancato adempimento degli oneri di notificazione e deposito entro i termini perentori indicati comporta l'improcedibilità del gravame.
art. 30 c.p.a.
Invocato dalla ricorrente per ottenere il risarcimento in forma specifica mediante rettifica della posizione concorsuale e adozione delle misure conseguenti.
art. 18 d.lgs. n. 40/2017
Invocato dalla ricorrente quale base normativa della riserva collegata al Servizio Civile Nazionale; la relativa applicazione non è stata esaminata nel merito nell'ordinanza.
Massime di principio
- Quando l'eventuale accoglimento di un ricorso avverso una graduatoria concorsuale può incidere sulla posizione di tutti i soggetti utilmente collocati, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti dei vincitori e degli idonei potenzialmente pregiudicati.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperirne gli indirizzi, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata.
- L'ordinanza che autorizza i pubblici proclami può prescrivere il contenuto minimo dell'avviso, la pubblicazione del ricorso e del provvedimento giudiziale, la creazione di un collegamento informatico dedicato, il rilascio di un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione e la conservazione online degli atti.
- Il mancato adempimento, entro i termini perentori stabiliti, della notificazione per pubblici proclami o del deposito della relativa prova determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Come è indicizzato
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