Cassazione Civile, Ordinanza n. 12840/2025 del 13/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (albergatore)
La controversia
Un cliente di albergo ha agito per ottenere il risarcimento del danno subito a causa del furto del proprio motoveicolo, parcheggiato nell'area privata della struttura durante un soggiorno retribuito comprensivo del servizio di parcheggio. La domanda era fondata sull'assunto che tra le parti si fosse perfezionato un contratto di deposito del veicolo, o comunque un obbligo di custodia in capo all'albergatore, in ragione delle modalità concrete del parcheggio e della presunta sorveglianza dell'area. La società convenuta ha contestato l'esistenza del deposito, deducendo che non vi fosse stata consegna del veicolo o delle chiavi e che il parcheggio fosse incustodito. Il tribunale e la corte d'appello hanno rigettato la domanda; il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo articolato, denunciando: a) violazione dell'art. 1785-quinquies c.c. per avere la corte ritenuto insussistente il deposito nonostante il comportamento concludente dell'albergatore; b) erronea valutazione delle prove sulla presenza dei cartelli di parcheggio incustodito e sulla destinazione della videosorveglianza; c) conseguente diritto al risarcimento del danno. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile la censura sulla valutazione delle prove, perché formulata come violazione di legge anziché come vizio motivazionale e, comunque, preclusa dalla doppia conforme; ha ritenuto infondata la censura di violazione dell'art. 1785-quinquies c.c., osservando che la disciplina alberghiera non si applica ai veicoli e che la responsabilità dell'albergatore può sorgere secondo le regole del deposito solo se sia effettivamente concluso un contratto di deposito, circostanza esclusa dal giudice di merito sulla base dell'accertamento fattuale. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e alle conseguenze processuali aggravate previste per la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato che, nel caso concreto, non era stato accertato un contratto di deposito del motoveicolo né un affidamento in custodia del mezzo all'albergatore; la presenza di un'area parcheggio liberamente accessibile e di cartelli indicanti che il parcheggio era incustodito escludevano un ragionevole affidamento del cliente sull'assunzione di un obbligo di custodia. La Corte ha inoltre escluso la censurabilità in cassazione della valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, sia perché dedotta con il motivo sbagliato, sia per la preclusione da doppia conforme. Conseguentemente, oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e, in applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. richiamato dall'art. 380-bis c.p.c., al pagamento di una somma a favore della controparte e di un'ulteriore somma a favore della cassa delle ammende; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1785-quinquies c.c.
La norma esclude l'applicazione della disciplina di responsabilità dell'albergatore ai veicoli; per la custodia dei veicoli si torna alle regole generali del deposito ordinario, ma solo se il contratto di deposito sia effettivamente concluso.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Non è lo strumento per dedurre una mera errata valutazione delle prove, che attiene semmai a un vizio motivazionale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio omesso esame richiede l'indicazione di un fatto decisivo specifico; non consente una rilettura complessiva del materiale probatorio.
art. 348-ter, comma 5 c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è precluso nei limiti temporali indicati dalla Corte.
art. 380-bis c.p.c.
La proposta di definizione accelerata non determina incompatibilità del magistrato che l'ha formulata nel collegio chiamato a decidere il ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il giudizio camerale successivo alla richiesta della parte si inserisce nel medesimo giudizio di cassazione e non costituisce fase autonoma di riesame della proposta.
art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.
Quando la decisione finale conferma la proposta ex art. 380-bis c.p.c., opera la disciplina dell'abuso del processo e della responsabilità aggravata, con condanna a somma equitativa e ulteriore importo alla cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'albergatore non risponde automaticamente dei veicoli dei clienti: per configurare un'obbligazione di custodia occorre l'effettiva conclusione di un contratto di deposito o un affidamento in custodia desumibile da circostanze concrete univoche.
- La consegna delle chiavi o del veicolo, oppure modalità organizzative della sosta che oggettivamente manifestino un servizio di custodia, possono integrare il deposito; in mancanza di tali elementi, il semplice parcheggio nell'area dell'albergo non basta.
- La presenza di cartelli che segnalano il parcheggio come incustodito e l'accesso libero dalla via pubblica sono elementi idonei a escludere un affidamento incolpevole del cliente sull'assunzione della custodia da parte della struttura.
- La censura relativa alla valutazione delle prove non può essere formulata come violazione di legge e, in cassazione, non consente una rivalutazione globale del merito; inoltre, in caso di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è nei limiti di legge precluso.
- La conformità della decisione finale alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. consente l'applicazione della disciplina sull'abuso del processo e sulla responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
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