Sentenza n. 1139/2026 - Genova, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza nr. -OMISSIS- del Tar Liguria del -OMISSIS-, emessa nel ric. iscritto al nr. R.G. -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS- con la quale l'adito Tar, condannava il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese processuali in favore dell'odierno ricorrente, liquidate in € 1.000,00 oltre al rimborso del C.U., oltre rimborso forfettario spese generali 15,00%, CPA ed IVA come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Ministero dell’Interno nell’esecuzione della sentenza del TAR Liguria che lo aveva condannato al pagamento di € 1.000,00 per spese processuali, oltre rimborso del contributo unificato, spese generali e accessori di legge
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, difensore dichiaratosi antistatario nel giudizio presupposto, ha promosso il giudizio di ottemperanza limitatamente al pagamento delle spese processuali liquidate in suo favore dalla sentenza del TAR Liguria. Ha chiesto che fosse ordinato al Ministero dell’Interno di eseguire il giudicato, con nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e fissazione di una penalità di mora. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 9 dicembre 2025; il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda: ha dichiarato l’inottemperanza e ordinato al Ministero di pagare, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, € 1.000,00 a titolo di spese del giudizio presupposto, oltre spese generali del 15% e accessori di legge, in favore del difensore antistatario. Ha ritenuto ammissibile l’ottemperanza anche per l’esecuzione della condanna alle spese liquidate direttamente in favore del difensore antistatario e ha accertato che era inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente preposto alla Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali del Ministero, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere entro 60 giorni dalla richiesta di parte; ha escluso un compenso per l’attività commissariale, in quanto rientrante nei compiti istituzionali. Ha inoltre fissato, su richiesta del ricorrente, una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute per ogni giorno di ritardo, dal sessantesimo giorno successivo alla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’esecuzione o, in mancanza, all’insediamento del commissario. Il Ministero è stato infine condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.
Si premette che la sentenza di cui la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione, rientra tra i provvedimenti del giudice amministrativo che devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione, giusta quanto disposto dall’articolo 112, comma 2, lett. a), c.p.a., e che il giudizio di ottemperanza deve ritenersi ammissibile anche per l’esecuzione delle statuizioni giurisdizionali riguardanti la condanna al pagamento delle spese di giudizio, ivi compresi i casi in cui le stesse siano liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 18733 del 25 ottobre 2024).
La sentenza amministrativa che condanna al pagamento delle spese è eseguibile in ottemperanza; l’azione è ammissibile anche quando le spese siano liquidate direttamente al difensore dichiaratosi antistatario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Risulta, poi, inutilmente decorso il termine dilatorio sancito dall’articolo 14 del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dato che la sentenza è stata notificata all'Amministrazione intimata il 9 dicembre 2025.
L’ottemperanza è procedibile una volta decorso inutilmente il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei titoli di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche; nel caso concreto il termine era decorso dalla notificazione del 9 dicembre 2025.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Essendovi richiesta di parte e non ricorrendo ragioni ostative, sussistono altresì i presupposti per la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e) c.p.a., che si determina nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditarsi per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato, da calcolarsi assumendo quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza all’Amministrazione debitrice e quale dies ad quem il giorno dell’esecuzione del giudicato da parte della stessa oppure, in difetto, quello dell’insediamento del Commissario ad acta.
Su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell’ottemperanza può applicare una penalità di mora; la decisione la quantifica negli interessi legali giornalieri sulle somme dovute, dal termine assegnato all’Amministrazione fino all’esecuzione o, se questa manca, all’insediamento del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza amministrativa che condanna al pagamento delle spese processuali anche quando queste siano liquidate direttamente in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
- Decorso inutilmente il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei titoli di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di adempiere entro un termine e nominare un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, per l’eventuale persistente inerzia.
- Su richiesta della parte e in assenza di ragioni ostative, nel giudizio di ottemperanza può essere fissata una penalità di mora; la decorrenza e il termine finale devono essere individuati con riferimento al termine assegnato per l’adempimento e all’esecuzione del giudicato o, in mancanza, all’insediamento del commissario ad acta.
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