Ordinanza n. 2656/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) del Provvedimento Prot. n. 20250036353 del 27.01.2026 del Consolato Generale d’Italia in Istanbul con il quale comunica nei confronti del ricorrente il diniego del visto ex art. 4 comma 2 DL 286/1998 modificato da L 189/2002 ed ex art. 6 bis DPR 334/2004; 2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto per soggiorno di studi adottato dal Consolato Generale d’Italia in Istanbul
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto adottato dal Consolato Generale d’Italia in Istanbul, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, insieme agli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il diniego è stato adottato ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998 e dell’art. 6-bis d.P.R. 394/1999, in relazione alla mancata prova del possesso del requisito di conoscenza della lingua necessario per il soggiorno di studi. Il testo non specifica ulteriori motivi di ricorso articolati dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto, con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, che l’istruttoria posta a fondamento del diniego fosse completa e che risultasse non provato il possesso del prescritto requisito linguistico necessario per il soggiorno di studi. Quanto al periculum in mora, ha escluso la gravità e irreparabilità del pregiudizio prospettato, ravvisando nell’interesse azionato un’aspettativa all’inizio di un percorso di studi in Italia. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998
Richiamato quale base normativa del diniego del visto.
art. 6-bis d.P.R. 394/1999
Richiamato quale ulteriore base normativa del diniego del visto.
art. 55 c.p.a.
Applicato per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’assenza di fumus boni iuris può essere ravvisata quando, allo stato degli atti e con valutazione sommaria, l’istruttoria amministrativa risulti completa e non sia stata provata la sussistenza del requisito presupposto per il rilascio del visto.
- L’interesse a iniziare un percorso di studi in Italia, qualificato come aspettativa, non determina di per sé un periculum in mora quando il pregiudizio allegato non raggiunga la soglia della gravità e irreparabilità richiesta per la tutela cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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