Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 4788/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento − della nota prot. GSE/P20250128655, del G.S.E. S.p.a. del 5.12.2025, avente ad oggetto «Rif. Prot. GSE/A20250314686 - Istanza di accesso documentale ex art. 5 D.lgs. 33/2013 e di ostensione documentale ex artt. 22 - 28 L. 241/1990 - RISCONTRO»; − di ogni atto preordinato, presupposto, conseguenziale e connesso; nonché, in ogni caso, per l’accertamento del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e i documenti richiesti con l’istanza in data 7.11.2025, con conseguente condanna del Gestore dei Servizi Energetici ad esibire e rilasciare copia di tali atti e documenti.

Giustizia amministrativa202600676

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego o riscontro negativo del Gestore dei Servizi Energetici sull'istanza di accesso documentale relativa alla circolazione e alla sorte di titoli di efficienza energetica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota del Gestore dei Servizi Energetici del 5 dicembre 2025, emessa in riscontro all'istanza del 7 novembre 2025, con la quale aveva chiesto accesso documentale ai sensi degli artt. 22 ss. l. 241/1990 e accesso ai sensi del d.lgs. 33/2013. La domanda riguarda tutti gli atti e documenti relativi alla circolazione e alla sorte dei titoli di efficienza energetica generati da alcune società operanti sul mercato energetico, chiedendone visione ed estrazione di copia. Nel giudizio risultano costituite il Gestore dei Servizi Energetici e non costituite altre società già evocate in giudizio. Il TAR ha rilevato che la documentazione concerne operazioni di soggetti terzi e che tali soggetti possono essere controinteressati, in quanto titolari di un diritto alla riservatezza potenzialmente compromesso dall'accesso. Poiché il ricorso non era stato notificato alle società Proeco s.r.l. ed Energy Costruzioni s.r.l., il contraddittorio è risultato incompleto.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di accesso nel merito. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle società Proeco s.r.l. ed Energy Costruzioni s.r.l., ritenendole controinteressate ai sensi dell'art. 22 l. 241/1990, poiché facilmente individuabili in base alla natura dei documenti richiesti e potenzialmente pregiudicate nell'interesse alla riservatezza dall'ostensione. Il giudice ha richiamato l'art. 116 c.p.a., che rende applicabile al giudizio in materia di accesso la disciplina sull'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 49 c.p.a. Al ricorrente è stato assegnato termine sino al 26 marzo 2026 per eseguire la notificazione e sino al 9 aprile 2026 per depositare la prova dell'avvenuta integrazione. La successiva trattazione è stata fissata alla camera di consiglio del 12 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza

    Sono controinteressati nel giudizio di accesso i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura della documentazione richiesta, qualora l'ostensione possa compromettere il loro diritto alla riservatezza.

  • art. 116 c.p.a.

    Nel giudizio in materia di accesso si applica espressamente ai controinteressati la disciplina sull'integrazione del contraddittorio prevista dal codice del processo amministrativo.

  • art. 49 c.p.a.

    La disciplina sull'integrazione del contraddittorio consente al giudice di ordinare la notificazione del ricorso ai soggetti necessari pretermessi, fissando i relativi termini.

Massime di principio

  • Nel giudizio relativo all'accesso documentale, sono controinteressati i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura dei documenti richiesti quando l'ostensione possa compromettere il loro diritto alla riservatezza.
  • Quando la documentazione oggetto dell'istanza di accesso riguarda operazioni o dati riferibili a soggetti terzi, il giudice deve verificare la necessità di coinvolgere tali soggetti nel processo quali controinteressati.
  • Nel giudizio in materia di accesso, l'omessa notificazione del ricorso ai controinteressati individuabili impone l'integrazione del contraddittorio secondo la disciplina dell'art. 49 c.p.a., richiamata dall'art. 116 c.p.a.; fino a tale adempimento la domanda non può essere definita nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.