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Sentenza

Sentenza del 21/09/2017 n. 3715 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Contenzioso - Atti impugnabili - Società "non operative" o "di comodo" - Atto di diniego di disapplicazione - Qualificazione - Diniego di agevolazione - Impugnabilità dinanzi alle Commissioni tributarie - Configurabilità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato il provvedimento con cui l'Amministrazione finanziaria ha negato la disapplicazione della disciplina prevista per le società non operative o di comodo, sostenendo che tale diniego fosse impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie, in quanto assimilabile a un diniego di agevolazione o comunque lesivo della propria posizione fiscale.

La decisione

La sentenza ha escluso l'impugnabilità autonoma del diniego. Il provvedimento non costituisce esercizio di un potere autoritativo diretto a far valere una pretesa erariale e non integra un diniego di agevolazione ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 546/1992. La disapplicazione, infatti, non attribuisce un beneficio fiscale in senso proprio, ma consente alla società di essere tassata ordinariamente in base al reddito effettivamente prodotto, anziché secondo la disciplina penalizzante delle società non operative. Il ricorso avverso il solo diniego è quindi stato ritenuto inammissibile o comunque non proponibile in via autonoma.

Norme richiamate

  • Art. 19, comma 1, lettera h), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    diniego di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari

    Il diniego di disapplicazione della disciplina sulle società non operative non rientra nella categoria del diniego di agevolazione impugnabile ai sensi di questa disposizione, poiché la disapplicazione non attribuisce un'agevolazione, ma evita l'applicazione di un regime fiscale presuntivo e penalizzante.

  • Disciplina delle società non operative o di comodo

    La richiesta di disapplicazione mira a ottenere l'applicazione della tassazione ordinaria sul reddito effettivamente conseguito. Il relativo diniego non rappresenta, di per sé, una pretesa tributaria definitiva né un atto autonomamente lesivo impugnabile.

Massime di principio

  • Non ogni atto o risposta dell'Amministrazione finanziaria è autonomamente impugnabile: occorre verificare che rientri nell'elenco degli atti impugnabili o che produca una lesione attuale e concreta della posizione tributaria.
  • Il diniego di disapplicazione di un regime fiscale antielusivo o presuntivo non coincide necessariamente con il diniego di un'agevolazione: se la disapplicazione serve soltanto a consentire la tassazione ordinaria, il diniego può non essere autonomamente impugnabile.
  • La contestazione può essere proposta, in linea generale, insieme all'impugnazione dell'atto impositivo successivo nel quale l'Amministrazione applica concretamente il regime fiscale contestato.
  • Per valutare l'impugnabilità occorre distinguere tra atti meramente interlocutori o preparatori e atti che determinano direttamente una pretesa tributaria, una sanzione o una definitiva perdita di un beneficio fiscale.

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