Cassazione Civile, Ordinanza n. 18522/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parti convenute)
La controversia
La lite nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da un creditore per far dichiarare inefficaci tre negozi immobiliari: una prima vendita tra una società immobiliare e un'impresa, una seconda vendita dei medesimi immobili dall'impresa a una persona fisica, e una terza vendita di altri immobili della stessa area a una società estera. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva rigettato l'appello della soccombente. In cassazione le ricorrenti hanno articolato sei motivi. Con il primo deducevano violazione degli artt. 1362 c.c. e 115 c.p.c., lamentando che il giudice di merito non avesse valorizzato tutte le prove documentali e il comportamento successivo delle parti ai fini della ricostruzione della comune intenzione contrattuale, così da non riconoscere la validità del contratto d'appalto che, secondo loro, giustificava le vendite. Con il secondo deducevano violazione degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente addossato alla ricorrente l'onere di provare il motivo della coesistenza di due contratti di appalto aventi il medesimo oggetto; a loro dire, non spettava alla parte dimostrare tale coesistenza, essendo stato sempre sostenuto che esistesse un solo contratto valido, quello da loro prodotto. La Corte di cassazione ha tuttavia ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a una rivalutazione fattuale, mentre ha accolto il secondo, rilevando una radicale contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva attribuito all'appellante la mancata censura di un punto che invece era stato specificamente contestato e, così facendo, le aveva impropriamente addossato l'onere di giustificare l'esistenza di due contratti, pur trattandosi di un tema già oggetto di disputa sulla base di documenti contrapposti e di opposte ricostruzioni difensive.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo, e ha dichiarato inammissibile il primo motivo. Ha quindi cassato la sentenza d'appello in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione per un nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di cassazione. La cassazione ha ritenuto decisiva la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla questione dell'unicità o pluralità del contratto d'appalto e al correlato riparto dell'onere di allegazione e prova.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
richiamato in relazione ai criteri di interpretazione del contratto e alla ricerca della comune intenzione delle parti, ma la censura che vi si appuntava è stata ritenuta fattuale e quindi inammissibile in cassazione
art. 115 c.p.c.
invocato per lamentare la mancata considerazione delle prove prodotte; la censura è stata ritenuta inammissibile nel primo motivo e, nel secondo, non è stato accolto il tentativo di sindacare la valutazione probatoria se non nei limiti della contraddittorietà motivazionale
art. 2697 c.c.
richiamato per contestare l'erroneo riparto dell'onere della prova; la Corte ha ravvisato che la motivazione impugnata era contraddittoria perché aveva sostanzialmente addossato alla parte appellante la prova della coesistenza di due contratti, tema che risultava invece già oggetto di contrapposte allegazioni
art. 116 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per censurare la valutazione delle prove; la Corte non ha accolto il primo motivo ma ha valorizzato la contraddittorietà della motivazione sul punto centrale della controversia
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come norma di riferimento per le censure di violazione di legge proposte con il ricorso
art. 2901, terzo comma, c.c.
richiamato nel contesto dell'azione revocatoria per l'eccezione relativa al pagamento del debito mediante la prima vendita; la questione resta assorbita per effetto della cassazione con rinvio
art. 183, sesto comma, nn. 2 e 3 c.p.c.
citato solo come riferimento alle produzioni difensive richiamate nelle censure, senza una specifica statuizione di diritto
art. 522/2022
numero della sentenza di primo grado richiamata nel testo, non norma
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una censura in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio quando il motivo, pur formalmente rubricato come violazione di legge, mira in realtà a sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti e dei documenti.
- Quando le parti contrappongono versioni documentali incompatibili di un medesimo contratto, il giudice di merito deve confrontarsi con la specifica impugnazione proposta e non può ritenere non censurato un punto che risulta invece espressamente devoluto; diversamente la motivazione può risultare radicalmente contraddittoria.
- Il riparto dell'onere della prova non può essere alterato dal giudice attribuendo a una parte la dimostrazione di circostanze che discendono già dal contrasto tra le rispettive allegazioni e produzioni documentali; l'onere probatorio va collocato in coerenza con i fatti costitutivi, impeditivi o modificativi effettivamente controversi.
- Se la decisione di merito si fonda su una premessa logica incoerente circa l'esistenza o meno di un contratto e sulla pretesa mancata impugnazione di tale premessa, la sentenza è cassabile per contraddittorietà della motivazione, con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame.
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