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Sentenza

Sentenza n. 16377/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202604628

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze definitive del Tribunale di Roma, sezione Lavoro e Previdenza, recanti condanna al pagamento di spese legali per complessivi € 2.490,96, distratte in favore dell’avvocato antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi su due sentenze definitive e non impugnate del Tribunale di Roma, sezione Lavoro e Previdenza, che avevano condannato l’Amministrazione al pagamento, in suo favore quale avvocato antistatario, delle spese legali per complessivi € 2.490,96. Le sentenze risultavano notificate al Ministero, ma le somme non erano state corrisposte.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando che l’Amministrazione non aveva eseguito il titolo giudiziale e dichiarando il suo obbligo di adempiervi. Ha assegnato al Ministero 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale ministeriale competente, senza compenso, incaricato di eseguire il titolo entro i successivi 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione non adempie a una sentenza definitiva che la condanna al pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’obbligo di esecuzione e fissare un termine per adempiere.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di persistente inadempimento entro il termine assegnato all’amministrazione.
  • L’incarico di commissario ad acta affidato a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica, quando rientra nei suoi compiti istituzionali, può essere svolto senza compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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