Sentenza del 17/05/2021 n. 677 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IMU - Esenzione abitazione principale - Coniugi non separati - Residenza in comuni differenti - Non si applica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che l'esenzione non potesse essere riconosciuta al coniuge non separato che ha volontariamente trasferito la residenza in un comune diverso dal nucleo familiare, in assenza di comprovati motivi di necessità. È stata confermata la decisione del Comune di negare l'agevolazione, in quanto la norma richiede sia la dimora stabile sia la residenza anagrafica nello stesso immobile per tutto il nucleo familiare.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda l'applicabilità dell'esenzione IMU prevista dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 per l'abitazione principale. L'esenzione presuppone che il possessore dell'immobile e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente e risiedano anagraficamente nello stesso stabile. Il ricorrente aveva invece trasferito volontariamente la sua residenza anagrafica in un'altra abitazione situata in un comune diverso rispetto a quello del nucleo familiare, senza comprovati motivi di necessità (es. lavoro, salute).
Norme richiamate
art. 13 comma 2 D.L. 201/2011
L'esenzione per l'abitazione principale si applica solo se il possessore e il suo nucleo familiare dimorano stabilmente e risiedono anagraficamente nel medesimo stabile; il semplice possesso senza la corrispondente residenza anagrafica comune non è sufficiente. Sono previste deroghe solo in presenza di comprovati motivi di necessità (ad es. esigenze di salute o di lavoro).
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione IMU per 'abitazione principale' è necessario che il possessore e l'intero nucleo familiare abbiano sia la dimora abituale sia la residenza anagrafica nello stesso immobile.
- Il trasferimento volontario della residenza anagrafica in un altro immobile o in un altro comune, da parte di un coniuge non separato, esclude normalmente il diritto all'esenzione salvo prova di motivate esigenze (salute, lavoro, analoghe necessità).
- Le amministrazioni comunali possono verificare la corrispondenza tra situazione di fatto (dimora) e residenza anagrafica; la documentazione anagrafica è decisiva per il riconoscimento dell'agevolazione.
- In situazioni di separazione legale o di fatto devono essere valutati i profili specifici: la separazione incide sul nucleo familiare e può comportare trattamenti diversi rispetto al coniuge non separato.
- Chi intende ottenere l'esenzione deve conservare e presentare prove documentali delle ragioni che giustificano una diversa collocazione anagrafica (certificazioni mediche, contratti di lavoro, trasferimenti obbligati) e, se necessario, proporre ricorso indicando tali motivi.
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