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Sentenza

Sentenza n. 16106/2026 - Roma, Sezione 1

per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. -OMISSIS- del 3.5.2023, emesso dal Giudice di Pace di Roma per l’importo di €. 313,99 a titolo di liquidazione della fattura -OMISSIS- per il gratuito patrocinio del procedimento NRG -OMISSIS-; al decreto ingiuntivo n. -OMISSIS- del 16.10.2025, emesso dal Giudice di Pace di Roma per l’importo di €. 2.025,21 a titolo di liquidazione della fattura -OMISSIS- per il gratuito patrocinio del procedimento NRG -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202605770

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero della Giustizia all'esecuzione di due decreti ingiuntivi del Giudice di Pace di Roma, relativi a compensi per il patrocinio a spese dello Stato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (avvocato creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza a due decreti ingiuntivi passati in giudicato: quello del 3 maggio 2023, per € 313,99, relativo alla liquidazione di una fattura per il patrocinio a spese dello Stato, e quello del 16 ottobre 2025, per € 2.025,21, relativo a un'altra fattura per la medesima attività. Per il primo titolo, prima del giudizio l'Amministrazione aveva versato € 192,92; in udienza il ricorrente ha riferito un ulteriore pagamento di € 147,89 e ha chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere. Per il secondo titolo, il ricorrente ha riferito un pagamento di € 1.597,21, chiedendo l'ottemperanza per il residuo di € 428,00. Il Ministero si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza per entrambi i decreti, passati in giudicato e muniti di certificato di esecutorietà. Quanto al decreto del 2023, ha rilevato che tra la notifica del titolo al Ministero (25 marzo 2025) e la notifica del ricorso (4 maggio 2026) erano trascorsi più di 120 giorni, e ha dichiarato cessata la materia del contendere in ragione dell'integrale pagamento riferito in udienza. Quanto al decreto del 2025, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 non era ancora decorso alla data di proposizione del ricorso né alla prima udienza del 15 luglio 2026, ma era decorso prima dell'udienza del 7 ottobre 2026: il TAR ha quindi considerato la sua scadenza una condizione di procedibilità, sopravvenuta nel corso del giudizio, e ha accolto il ricorso per il residuo di € 428,00, ordinando al Ministero di adempiere entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, detratto quanto già pagato e fatta salva la verifica dei conteggi. La nomina del commissario ad acta è stata riservata a un'eventuale successiva istanza. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 700,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Sussistono i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti del c.p.a., per il decreto n. -OMISSIS-/2023, in quanto tale titolo risulta passato in giudicato, come risulta dal certificato di esecutorietà depositati in atti;

    L'azione di ottemperanza è accoglibile per un titolo giudiziale passato in giudicato e munito di certificato di esecutorietà.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Tanto premesso, rileva il Collegio che, in occasione dell’udienza camerale del 7 ottobre 2026 il difensore del ricorrente ha fatto presente che: - per quanto riguarda il decreto ingiuntivo n. -OMISSIS- del 3.5.2023, emesso dal Giudice di Pace di Roma, è stata ulteriormente corrisposta dall’Amministrazione la somma di euro 147,89 e che, pertanto, per tale tiolo sussisterebbero i presupposti per la cessazione della materia del contendere; - per quanto riguarda il decreto ingiuntivo n. -OMISSIS- del 16.10.2025, emesso dal Giudice di Pace di Roma per l’importo di €. 2.025,21, è stata corrisposta la somma di euro 1.597,21; e che, pertanto, sarebbe da corrispondere il residuo di euro 428,00.

    Il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli di pagamento nei confronti delle amministrazioni pubbliche opera come condizione di procedibilità e non di ammissibilità: il ricorso proposto prima della scadenza può essere deciso se il termine matura nel corso del giudizio. Per il secondo decreto, il termine era decorso prima dell'udienza decisoria.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    a) al decreto ingiuntivo n. -OMISSIS- del 3.5.2023, emesso dal Giudice di Pace di Roma per l’importo di €. 313,99 a titolo di liquidazione della fattura -OMISSIS- per il gratuito patrocinio del procedimento NRG -OMISSIS-; titolo in merito al quale l’Amministrazione risulta, però, aver spontaneamente corrisposto € 192,92, e ciò per esplicita ammissione del ricorrente, ciò rilevando ai sensi dell’art. 64, comma 2 c.p.a.;

    Il giudice valorizza, ai fini della ricostruzione dei pagamenti già eseguiti, l'ammissione del ricorrente quale elemento rilevante ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l'esecuzione di titoli di pagamento nei confronti delle amministrazioni pubbliche è una condizione di procedibilità, non di ammissibilità: un ricorso per ottemperanza proposto prima della scadenza può essere deciso quando il termine maturi nel corso del giudizio.
  • L'ottemperanza a un decreto ingiuntivo richiede che il titolo sia passato in giudicato e sia munito di certificato di esecutorietà; l'ordine di adempimento deve tenere conto delle somme già pagate.
  • Quando il pagamento sopravvenuto estingue integralmente il credito oggetto di uno dei titoli azionati, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente a quel titolo, proseguendo l'ottemperanza per il residuo relativo agli altri titoli.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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