Sentenza n. 16106/2026 - Roma, Sezione 1
per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. -OMISSIS- del 3.5.2023, emesso dal Giudice di Pace di Roma per l’importo di €. 313,99 a titolo di liquidazione della fattura -OMISSIS- per il gratuito patrocinio del procedimento NRG -OMISSIS-; al decreto ingiuntivo n. -OMISSIS- del 16.10.2025, emesso dal Giudice di Pace di Roma per l’importo di €. 2.025,21 a titolo di liquidazione della fattura -OMISSIS- per il gratuito patrocinio del procedimento NRG -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero della Giustizia all'esecuzione di due decreti ingiuntivi del Giudice di Pace di Roma, relativi a compensi per il patrocinio a spese dello Stato
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza a due decreti ingiuntivi passati in giudicato: quello del 3 maggio 2023, per € 313,99, relativo alla liquidazione di una fattura per il patrocinio a spese dello Stato, e quello del 16 ottobre 2025, per € 2.025,21, relativo a un'altra fattura per la medesima attività. Per il primo titolo, prima del giudizio l'Amministrazione aveva versato € 192,92; in udienza il ricorrente ha riferito un ulteriore pagamento di € 147,89 e ha chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere. Per il secondo titolo, il ricorrente ha riferito un pagamento di € 1.597,21, chiedendo l'ottemperanza per il residuo di € 428,00. Il Ministero si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza per entrambi i decreti, passati in giudicato e muniti di certificato di esecutorietà. Quanto al decreto del 2023, ha rilevato che tra la notifica del titolo al Ministero (25 marzo 2025) e la notifica del ricorso (4 maggio 2026) erano trascorsi più di 120 giorni, e ha dichiarato cessata la materia del contendere in ragione dell'integrale pagamento riferito in udienza. Quanto al decreto del 2025, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 non era ancora decorso alla data di proposizione del ricorso né alla prima udienza del 15 luglio 2026, ma era decorso prima dell'udienza del 7 ottobre 2026: il TAR ha quindi considerato la sua scadenza una condizione di procedibilità, sopravvenuta nel corso del giudizio, e ha accolto il ricorso per il residuo di € 428,00, ordinando al Ministero di adempiere entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, detratto quanto già pagato e fatta salva la verifica dei conteggi. La nomina del commissario ad acta è stata riservata a un'eventuale successiva istanza. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 700,00 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Sussistono i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti del c.p.a., per il decreto n. -OMISSIS-/2023, in quanto tale titolo risulta passato in giudicato, come risulta dal certificato di esecutorietà depositati in atti;
L'azione di ottemperanza è accoglibile per un titolo giudiziale passato in giudicato e munito di certificato di esecutorietà.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Tanto premesso, rileva il Collegio che, in occasione dell’udienza camerale del 7 ottobre 2026 il difensore del ricorrente ha fatto presente che: - per quanto riguarda il decreto ingiuntivo n. -OMISSIS- del 3.5.2023, emesso dal Giudice di Pace di Roma, è stata ulteriormente corrisposta dall’Amministrazione la somma di euro 147,89 e che, pertanto, per tale tiolo sussisterebbero i presupposti per la cessazione della materia del contendere; - per quanto riguarda il decreto ingiuntivo n. -OMISSIS- del 16.10.2025, emesso dal Giudice di Pace di Roma per l’importo di €. 2.025,21, è stata corrisposta la somma di euro 1.597,21; e che, pertanto, sarebbe da corrispondere il residuo di euro 428,00.
Il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli di pagamento nei confronti delle amministrazioni pubbliche opera come condizione di procedibilità e non di ammissibilità: il ricorso proposto prima della scadenza può essere deciso se il termine matura nel corso del giudizio. Per il secondo decreto, il termine era decorso prima dell'udienza decisoria.
art. 64, comma 2, c.p.a.
a) al decreto ingiuntivo n. -OMISSIS- del 3.5.2023, emesso dal Giudice di Pace di Roma per l’importo di €. 313,99 a titolo di liquidazione della fattura -OMISSIS- per il gratuito patrocinio del procedimento NRG -OMISSIS-; titolo in merito al quale l’Amministrazione risulta, però, aver spontaneamente corrisposto € 192,92, e ciò per esplicita ammissione del ricorrente, ciò rilevando ai sensi dell’art. 64, comma 2 c.p.a.;
Il giudice valorizza, ai fini della ricostruzione dei pagamenti già eseguiti, l'ammissione del ricorrente quale elemento rilevante ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l'esecuzione di titoli di pagamento nei confronti delle amministrazioni pubbliche è una condizione di procedibilità, non di ammissibilità: un ricorso per ottemperanza proposto prima della scadenza può essere deciso quando il termine maturi nel corso del giudizio.
- L'ottemperanza a un decreto ingiuntivo richiede che il titolo sia passato in giudicato e sia munito di certificato di esecutorietà; l'ordine di adempimento deve tenere conto delle somme già pagate.
- Quando il pagamento sopravvenuto estingue integralmente il credito oggetto di uno dei titoli azionati, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente a quel titolo, proseguendo l'ottemperanza per il residuo relativo agli altri titoli.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5796/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5797/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5799/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5794/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5795/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5798/2026 - Napoli, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →