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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05152/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata prima dell’udienza e dell’adesione della controricorrente, dichiarando estinto il giudizio di cassazione. La Corte ha inoltre precisato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 775/2023, ma il testo disponibile non consente di ricostruire la fattispecie sostanziale sottostante oltre all’indicazione dell’oggetto come "somministrazione". Prima dell’udienza il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso; la società controricorrente ha aderito alla rinuncia. Non risultano, nel testo, i motivi originari dell’impugnazione né le censure specifiche formulate nei confronti della sentenza di appello.

Norme richiamate

  • art. 391, quarto comma, c.p.c.

    In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove intervenuta prima dell'udienza e accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, la Corte non pronuncia sulle spese del giudizio ai sensi dell'art. 391, quarto comma, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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