Sentenza del 01/02/2019 n. 402 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Massima n.192/2019 IMPOSTE DIRETTE - CONTROLLO EX ART. 36 TER - Successivo ravvedimento - Non rileva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa massima stabilisce che il ravvedimento operoso effettuato successivamente alla comunicazione degli esiti del controllo ex art. 36-ter non produce effetti favorevoli. Una volta che il contribuente ha avuto formale conoscenza della comunicazione, il ravvedimento è precluso e non può determinare la riduzione delle sanzioni prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 dopo che l'Amministrazione finanziaria ha effettuato un controllo formale ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. 600/1973. Il ravvedimento consente di regolarizzare errori o omissioni con una riduzione delle sanzioni, ma solo se la violazione non è già stata constatata e non sono iniziate attività amministrative di accertamento, comprese le comunicazioni delle somme dovute derivanti dai controlli ex artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. 633/1972, quando il contribuente ne abbia avuto formale conoscenza.
Norme richiamate
Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Il contribuente può ravvedere gli errori commessi sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972, delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Il ravvedimento operoso è ammesso solo prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza della violazione o dell'attività di controllo rilevante. La comunicazione degli esiti del controllo ex art. 36-ter costituisce una causa ostativa al ravvedimento successivo.
Art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il controllo formale della dichiarazione e la successiva comunicazione delle somme dovute rientrano tra le attività amministrative che impediscono il ravvedimento quando il contribuente ne abbia avuto formale conoscenza.
Art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Anche le comunicazioni derivanti dal controllo automatizzato possono precludere il ravvedimento, se formalmente conosciute dal contribuente.
Art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Le comunicazioni relative ai controlli automatizzati IVA costituiscono, al pari di quelle fiscali dirette, un limite temporale all'utilizzo del ravvedimento operoso.
Massime di principio
- Il ravvedimento operoso deve essere effettuato prima che il contribuente riceva una comunicazione formale relativa alla violazione o agli esiti di un controllo fiscale.
- La ricezione di una comunicazione ex art. 36-ter non è un semplice invito a regolarizzare liberamente la posizione: essa può rendere inefficace un ravvedimento eseguito successivamente.
- Per valutare la tempestività del ravvedimento occorre verificare non solo se sia iniziata un'attività di controllo, ma soprattutto se il contribuente ne abbia avuto formale conoscenza.
- Un ravvedimento successivo alla comunicazione degli esiti del controllo non consente, in linea generale, di ottenere la riduzione delle sanzioni prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
- In situazioni analoghe è opportuno regolarizzare spontaneamente l'errore non appena individuato, senza attendere comunicazioni dell'Amministrazione finanziaria o altri atti formali di controllo.
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