Sentenza n. 12944/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento A) quanto al ricorso introduttivo, - del decreto del Ministero della salute del 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022; - del decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in G.U. n. 251 del 26 ottobre 2022; - dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell’art. 9-ter, d.-l. 78/2015, conv. in l. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli Enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici e i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, allo stato non conosciuta; - della circolare del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute - DGSIS); - della circolare del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute -DGSIS); - dell’intesa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6 ottobre 2022; - dell’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6 ottobre 2022; - della nota esplicativa “ripiano dispositivi medici anni 2015-2018” del Ministero della Salute del 5 agosto 2022; nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall’art. 9-ter, co. 9-bis, d.-l. 78/2015, con particolare ma non esclusivo riferimento a: • determinazione dell’Assessorato della Salute n. 1247 del 13 dicembre 2022 e relativi allegati; • deliberazioni (non note perché prive di estremi identificativi) dei Direttori generali delle Aziende e degli Enti (non meglio specificati) del SSR, di certificazione dei dati di spesa per dispositivi medici relativamente agli anni 2015-2018 adottati nel 2019; • nota al Ministero della salute prot. n. 66228 del 16.9.2019 (allo stato non conosciuta); • nota al Ministero della salute prot. n. 80494 del 23.12.2019 (allo stato non conosciuta); B) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 27 luglio 2023, dei medesimi atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo sulla scorta di ulteriori censure; C) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 13 novembre 2023, - del Decreto dell’Assessore della Salute della Regione Siciliana n. 741 del 21 luglio 2023, pubblicato il 24 luglio 2023, recante “Aggiornamento individuazione quota pay back dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e relativi allegati, nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale, ivi comprese: • le deliberazioni (non note perché prive di estremi identificativi) dei Direttori generali delle Aziende e degli Enti (non meglio specificati) del SSR, di certificazione dei “nuovi dati” di spesa per dispositivi medici relativamente agli anni 2015-2018; • il Decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana n. 860 del 12 settembre 2023, recante “Modifica dell’articolo 2 del DA n. 741 del 21 luglio 2023”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali, accordi, circolari e atti regionali e aziendali relativi alla determinazione e al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e due ricorsi per motivi aggiunti, gli atti statali e regionali relativi al meccanismo del payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi la certificazione del superamento del tetto di spesa, le linee guida ministeriali, l'accordo Stato-Regioni, le circolari presupposte e i successivi provvedimenti della Regione Siciliana di aggiornamento della quota dovuta. Il testo non espone analiticamente le singole censure di legittimità, limitandosi a dare atto della loro proposizione. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l'art. 7, comma 1, d.-l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, che ha previsto la definizione degli obblighi mediante il versamento del 25 per cento degli importi regionali. La ricorrente ha documentato il pagamento della quota ridotta dovuta alla Regione Siciliana e ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i due ricorsi per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Il pagamento documentato dalla ricorrente non era, da solo, sufficiente a dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché la legge richiedeva anche la comunicazione al Tribunale, da parte delle Regioni interessate, dei provvedimenti di accertamento dell'integrale versamento della quota ridotta. Tuttavia, il pagamento costituiva elemento idoneo a dimostrare, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, anche perché non contestato dalle amministrazioni resistenti quanto all'importo dovuto. Le spese sono state compensate, in ragione della definizione in rito e della mancata opposizione delle amministrazioni.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.-l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.
La disposizione consente di estinguere gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il pagamento della quota ridotta del 25 per cento e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tali obblighi; la cessazione della materia del contendere presuppone la comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali o provinciali di accertamento dell'integrale pagamento.
art. 84, comma 4, c.p.a.
L'avvenuto pagamento non contestato della quota rideterminata può dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, determinando l'improcedibilità del ricorso, anche quando non ricorrano formalmente i presupposti legislativi per la cessazione della materia del contendere.
art. 9-ter, comma 9, d.-l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
La norma è richiamata quale fonte degli obblighi di ripiano gravanti sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento dei tetti di spesa.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.-l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
La disposizione è richiamata quale base normativa dei provvedimenti regionali e provinciali oggetto di impugnazione e quale disciplina applicabile in caso di mancato versamento della quota ridotta.
Massime di principio
- Il pagamento della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta sul payback dei dispositivi medici, se documentato dal ricorrente e non contestato dall'amministrazione quanto al quantum, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso avente a oggetto gli atti di determinazione dell'obbligo.
- La cessazione della materia del contendere richiede l'adempimento formale previsto dalla legge, consistente nella comunicazione al giudice amministrativo dei provvedimenti regionali o provinciali che accertano l'integrale versamento della quota ridotta; in mancanza, il giudizio può comunque essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il pagamento renda non più utile la pronuncia richiesta.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta da un comportamento satisfattivo della parte, quale il pagamento dell'importo rideterminato dalla normativa sopravvenuta, quando tale circostanza elimini l'utilità concreta e attuale della decisione e non sia contestata dalle controparti.
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