Cassazione Penale, Sentenza n. 22561/2025 del 16/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello sostenendo la violazione di legge per la mancata declaratoria di prescrizione dei reati anteriormente alla pronuncia di secondo grado; deducevano che i fatti (incauto acquisto, riqualificati dall'originaria imputazione) erano ormai estinti per decorso del termine prescrizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibili i ricorsi (la censura non era manifestamente infondata), ha però confermato che alla data della sentenza di appello (09/07/2024) il reato non risultava ancora prescritto considerando la sospensione prevista dalla legge n.103/2017 e ulteriori sospensioni/interruzioni (tra cui quelle connesse all'emergenza COVID e per legittimo impedimento del difensore). Tuttavia, tenuto conto del decorso del tempo durante il giudizio di legittimità, la Corte ha dichiarato estinto il reato per prescrizione intervenuta nelle more e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata; le statuizioni civili, non contestate, sono confermate.
Norme richiamate
art. 712 cod. pen.
Il reato è stato qualificato come incauto acquisto ai sensi dell'art. 712 c.p.; la condanna di merito faceva riferimento a tale fattispecie contravvenzionale
art. 474 cod. pen. e art. 648 cod. pen.
originarie imputazioni riqualificate
Le imputazioni originarie ex artt. 474 e 648 c.p. sono state riqualificate in contravvenzione (art. 712 c.p.) nel corso del processo
legge n. 103 del 2017 ("legge Orlando")
sospensione di un anno e sei mesi
Per i reati commessi nel periodo 3 agosto 2017 - 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di sospensione prevista dalla legge n.103/2017; la Corte ha aggiunto tale periodo al termine prescrizionale
Sezioni Unite, Polichetti, 12/12/2024
Sez. U, 12/12/2024, Polichetti
La decisione delle Sezioni Unite ha confermato l'interpretazione che applica la legge n.103/2017 ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019; la Corte di merito aveva seguito un orientamento poi avallato dalle Sezioni Unite
art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, conv. legge 24 aprile 2020 n. 27
sospensione per il periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020
La sospensione dei termini processuali per emergenza COVID-19 è stata applicata contabilizzando 64 giorni di sospensione risultanti dal rinvio d'ufficio di udienze
art. 611 cod. proc. pen.
termine per le conclusioni
La Corte non ha potuto tener conto di conclusioni pervenute via PEC il 22 aprile 2025 perché presentate oltre il termine previsto dall'art. 611 c.p.p.
regime prescrizionale per le contravvenzioni
termine massimo di cinque anni
Per la contravvenzione applicabile al caso il termine massimo prescrizionale considerato in primo grado è stato di cinque anni, al quale sono state aggiunte le sospensioni legali rilevanti
Massime di principio
- Per reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 va valutata l'applicazione della legge n.103/2017 che può sospendere il decorso della prescrizione per un periodo determinato; tale applicazione è oggi confermata dalle Sezioni Unite.
- Le sospensioni straordinarie (es. per emergenza COVID-19 ex d.l. 18/2020 e conversione) e le interruzioni per fatti processuali (es. legittimo impedimento del difensore) vanno conteggiate nel calcolo del termine prescrizionale.
- La prescrizione può maturare durante il giudizio di legittimità: se ciò avviene prima della pronuncia della Cassazione, il reato può essere dichiarato estinto e la sentenza annullata senza rinvio.
- Le statuizioni civili non vengono automaticamente invalidate dall'estinzione del reato per prescrizione se non sono oggetto di specifica impugnazione; vanno pertanto valutate separatamente.
- Le conclusioni o documenti presentati oltre i termini processuali (art. 611 c.p.p. o altri termini applicabili) possono non essere tenuti in considerazione dalla Corte.
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