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Sentenza

Sentenza del 20/04/2016 n. 7860 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE - Disciplina fiscale della perdita su crediti - Art. 101, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Inesigibilità del credito risultante da "elementi certi e precisi" - Necessità - Perdita derivante da rinuncia al credito - Condizioni - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità, ai fini IRPEG e IRAP per l'anno 2002, di vari costi recuperati dall'Amministrazione finanziaria, tra cui spese di sponsorizzazione, compensi corrisposti a top manager di società controllate e una perdita su crediti commerciali di Euro 25.954. In particolare, Edison contestava l'indeducibilità della perdita derivante dalla rinuncia integrale a un credito di Euro 176.028,90 verso Tencara S.p.A., sostenendo che sussistessero elementi certi e precisi dell'inesigibilità. L'Agenzia delle Entrate contestava invece la qualificazione delle sponsorizzazioni come spese di pubblicità e la deducibilità dei compensi ai manager.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi dell'Agenzia delle Entrate sulle spese di sponsorizzazione, ritenendo insufficiente la motivazione della Commissione tributaria regionale e affermando che tali spese sono, in linea generale, spese di rappresentanza, salvo prova di una diretta aspettativa di ritorno economico e commerciale. Ha dichiarato inammissibile il motivo dell'Agenzia relativo ai compensi dei top manager, poiché volto a ottenere una nuova valutazione di fatto sull'inerenza dei costi. Ha accolto il ricorso incidentale di Edison sulla perdita su crediti: la rinuncia integrale non è automaticamente indeducibile, se giustificata dall'effettiva irrecuperabilità del credito. La sentenza è stata cassata nei punti accolti e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 101, comma 5 (già art. 66, comma 3)

    l'inesigibilità del credito deve risultare da "elementi certi e precisi"

    La perdita su crediti è deducibile solo quando l'inesigibilità risulta da elementi oggettivi, certi e precisi. Se la perdita deriva da una rinuncia al credito, la rinuncia deve essere giustificata dall'effettiva irrecuperabilità; in mancanza, può essere qualificata come liberalità indeducibile.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, comma 5 (già art. 75)

    Il requisito dell'inerenza riguarda tutti i componenti negativi del reddito d'impresa, ma non è sufficiente, da solo, a distinguere una spesa di pubblicità da una spesa di rappresentanza.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 74, comma 2

    Le spese di sponsorizzazione sono normalmente riconducibili alle spese di rappresentanza e sono deducibili nei limiti previsti, salvo che il contribuente dimostri una diretta aspettativa di ritorno economico e commerciale, tale da giustificarne la qualificazione come spese pubblicitarie.

Massime di principio

  • La rinuncia a un credito non comporta automaticamente l'indeducibilità della perdita: occorre verificare se esistano elementi oggettivi che dimostrino la totale o parziale irrecuperabilità del credito.
  • La rinuncia integrale può essere fiscalmente deducibile anche se un'altra società del gruppo ha rinunciato solo parzialmente a un credito verso lo stesso debitore, perché la diversa misura della rinuncia può dipendere dalle caratteristiche specifiche dei singoli crediti.
  • In presenza di una rinuncia al credito, il contribuente deve documentare l'insolvenza del debitore, le iniziative di recupero, le condizioni della transazione e ogni circostanza economica che escluda un intento liberale.
  • Per distinguere pubblicità e rappresentanza non basta dimostrare che la spesa è collegata all'oggetto sociale: occorre provare una diretta promozione di prodotti, marchi o servizi e una concreta aspettativa di ritorno commerciale.
  • La Corte di cassazione verifica l'interpretazione delle norme e la logicità della motivazione, ma non sostituisce normalmente il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito sulle circostanze di fatto.

Testo integrale

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