Regolamento (UE) 2023/674
Regolamento delegato (UE) 2023/674 della Commissione del 26 dicembre 2022 che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna gli allegati del regolamento NUTS, sostituendo integralmente le tabelle delle unità territoriali per tenere conto delle modifiche intervenute nella suddivisione territoriale di vari Stati membri. La revisione è adottata nel rispetto della cadenza prevista dall'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1059/2003 ed è destinata a riflettersi sulla trasmissione dei dati a Eurostat dal 1o gennaio 2024. Il testo ha natura tecnica e assicura l'allineamento della nomenclatura statistica regionale europea.
Aggiornamento della classificazione NUTS dell'Unione europea mediante sostituzione degli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione statistica territoriale NUTS utilizzata per la raccolta, compilazione e diffusione di statistiche regionali armonizzate nell'Unione europea. Riguarda gli Stati membri elencati negli allegati, con riferimento ai livelli NUTS 1, NUTS 2 e NUTS 3, nonché alle unità amministrative esistenti e alle unità amministrative locali. Non introduce esclusioni soggettive ulteriori, ma aggiorna i codici e le denominazioni territoriali sulla base delle modifiche comunicate dagli Stati membri. Si applica alla trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) dal 1o gennaio 2024; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Aggiornamento della classificazione NUTS
Il regolamento delegato (UE) 2023/674 modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003, che istituisce la classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS). La finalità è mantenere aggiornato il sistema di classificazione territoriale utilizzato per la produzione di statistiche regionali armonizzate nell'Unione, in coerenza con le variazioni territoriali comunicate dagli Stati membri.
Finalità e contesto normativo
La classificazione NUTS serve a consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche regionali comparabili a livello UE. Il regolamento richiama la regola dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1059/2003, secondo cui le modifiche della classificazione sono adottate nel secondo semestre dell'anno civile, di norma con un intervallo minimo di tre anni. La revisione qui introdotta segue l'ultimo aggiornamento operato dal regolamento delegato (UE) 2019/1755.
Ambito della modifica
Il provvedimento non disciplina obblighi sostanziali per operatori economici, ma incide sulla struttura tecnica delle unità territoriali usate per le statistiche ufficiali. L'aggiornamento riguarda gli Stati membri elencati negli allegati e si riflette sui livelli NUTS 1, NUTS 2 e NUTS 3, oltre che sulle unità amministrative esistenti e sulle unità amministrative locali. Il testo degli allegati riporta i codici e le denominazioni territoriali aggiornati, inclusi i casi di "Extra-Regio".
Sostituzione degli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003
L'articolo 1 dispone la sostituzione degli allegati I, II e III del regolamento madre con il testo allegato al regolamento delegato.
- L'allegato I contiene la classificazione NUTS per ciascuno Stato membro interessato, con codici e denominazioni a livello NUTS 1, 2 e 3.
- L'allegato II elenca le unità amministrative esistenti corrispondenti ai diversi livelli NUTS per gli Stati membri interessati.
- L'allegato III elenca le unità amministrative locali per ciascuno Stato membro.
Aggiornamenti territoriali e contenuto tecnico
La classificazione viene aggiornata sulla base delle informazioni trasmesse alla Commissione dagli Stati membri. Il testo degli allegati riflette le modifiche delle suddivisioni territoriali intervenute in vari Paesi e mantiene la struttura codificata necessaria per l'uso statistico da parte di Eurostat e delle amministrazioni nazionali.
Tra gli elementi tecnici rilevanti, il regolamento include:
- le denominazioni ufficiali delle regioni e delle subregioni statistiche;
- i codici NUTS corrispondenti;
- le indicazioni sulle unità amministrative esistenti per ciascun livello;
- le unità amministrative locali associate.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Quanto all'applicazione materiale, il regolamento si applica alla trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) a decorrere dal 1o gennaio 2024. Ciò implica che, da tale data, i flussi informativi statistici dovranno utilizzare la classificazione NUTS aggiornata.
Natura dell'atto
Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Si tratta dunque di un atto di aggiornamento tecnico direttamente vincolante, rilevante soprattutto per amministrazioni pubbliche, uffici statistici e soggetti che trasmettono dati territorialmente disaggregati secondo la nomenclatura NUTS.
Disposizioni principali
Sostituzione degli allegati NUTS
L'articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1059/2003 con il testo contenuto nell'allegato del regolamento delegato. L'aggiornamento riguarda la classificazione NUTS dei territori degli Stati membri e le corrispondenti unità amministrative esistenti e locali.
Base giuridica e ragioni dell'aggiornamento
Il regolamento è adottato sulla base dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1059/2003. La modifica si giustifica con i cambiamenti intervenuti nella suddivisione territoriale di vari Stati membri rispetto all'ultima revisione della classificazione NUTS, precedentemente aggiornata dal regolamento delegato (UE) 2019/1755.
Entrata in vigore e applicazione temporale
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica alla trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) a decorrere dal 1o gennaio 2024.
Contenuto degli allegati
L'allegato sostituito contiene: l'allegato I con la classificazione NUTS per tutti gli Stati membri indicati; l'allegato II con l'elenco delle unità amministrative esistenti per i diversi livelli NUTS; l'allegato III con l'elenco delle unità amministrative locali. Sono inoltre presenti specifiche note esplicative su abbreviazioni territoriali e sulla Provincia autonoma di Bolzano/Bozen e di Trento.
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