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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2568

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2568 della Commissione del 21 dicembre 2022 recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in via urgente la mappatura delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana prevista dal regolamento (UE) 2021/605. La modifica si fonda sull’evoluzione della situazione epidemiologica nell’Unione, in particolare su nuovi focolai in Slovacchia, e ridisegna le zone I, II e III in diversi Stati membri. L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è integralmente sostituito.

Modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 aggiornando le zone soggette a restrizioni per la peste suina africana, con particolare riferimento alla Slovacchia e al riassetto delle zone in vari Stati membri.

Ambito di applicazione

Si applica negli Stati membri interessati elencati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, limitatamente alle zone soggette a restrizioni I, II e III ivi individuate per il controllo della peste suina africana. Le modifiche incidono su aree territoriali di Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Bulgaria, Italia, Repubblica ceca, Romania e Slovacchia. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/605 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2568 della Commissione interviene in un contesto di forte dinamicità della situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione. La Commissione richiama la necessità di aggiornare rapidamente la regionalizzazione per riflettere l’evoluzione dei focolai, in particolare in Slovacchia, e per mantenere proporzionate e scientificamente fondate le misure di controllo.

Contesto normativo e finalità

Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, normativa quadro in materia di sanità animale, e in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3. Esso modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana da applicare, per un periodo limitato, nelle zone soggette a restrizioni I, II e III individuate nell’allegato I.

I considerando chiariscono che:

  • la peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce suini domestici e selvatici, con impatti significativi sulla popolazione animale, sulla redditività degli allevamenti e sugli scambi intra-UE e con paesi terzi;
  • le delimitazioni territoriali devono basarsi sulla situazione epidemiologica dell’area e dello Stato membro interessato, sul livello di rischio di diffusione, su criteri scientifici e sugli orientamenti UE concordati con gli Stati membri;
  • occorre tenere conto anche delle norme internazionali, in particolare del codice sanitario WOAH per gli animali terrestri, e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti nazionali.

Contenuto della modifica

L’articolo 1 stabilisce che l’allegato I del regolamento (UE) 2021/605 è sostituito integralmente dal testo allegato al regolamento in commento. Ne consegue una nuova classificazione e delimitazione delle zone soggette a restrizioni nei vari Stati membri elencati.

La parte più estesa dell’allegato riguarda la ridefinizione territoriale delle zone I e II, e in alcuni casi della zona III, per numerosi Stati membri, tra cui Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Bulgaria, Italia, Repubblica ceca, Romania e Slovacchia. Le delimitazioni sono estremamente dettagliate e si basano su confini amministrativi, strade, linee ferroviarie, fiumi e singole municipalità o frazioni.

Motivi specifici dell’intervento: il caso slovacco

I considerando 5, 6 e 7 evidenziano che, dalla precedente modifica dell’allegato I, si sono verificati nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Slovacchia, in particolare nel distretto di Zlaté Moravce. Tali nuovi eventi epidemiologici hanno aumentato il rischio di ulteriore diffusione e hanno imposto:

  • l’inserimento di nuove aree slovacche nell’elenco delle zone soggette a restrizioni II;
  • la ridefinizione dei confini delle zone soggette a restrizioni I;
  • l’aggiornamento delle misure di gestione del rischio già in vigore.

La Commissione sottolinea, inoltre, che la delimitazione di nuove zone soggette a restrizioni deve essere sufficientemente ampia e tener conto anche della situazione epidemiologica delle aree circostanti, dato il carattere dinamico della diffusione della malattia nell’Unione.

Zone soggette a restrizioni: struttura dell’allegato

L’allegato sostitutivo divide le zone territoriali in tre parti:

  • Parte I: zone soggette a restrizioni I;
  • Parte II: zone soggette a restrizioni II;
  • Parte III: zone soggette a restrizioni III.

Per ciascuno Stato membro, sono elencate le unità territoriali interessate. In alcuni casi si tratta dell’intero territorio di una regione o di un distretto; in altri, di porzioni di comuni, frazioni, municipalità o aree delimitate da specifici elementi infrastrutturali o geografici.

Implicazioni operative per gli operatori

Per i professionisti che assistono imprese agricole, allevatori, trasportatori e operatori della filiera suinicola, il regolamento rileva perché l’inclusione di un territorio in una zona soggetta a restrizioni comporta conseguenze sui movimenti di suini vivi e dei relativi prodotti, nonché sulle condizioni di commercializzazione e di esportazione. Il testo non disciplina direttamente le singole misure applicabili, ma aggiorna il perimetro geografico entro cui operano le restrizioni previste dal regolamento (UE) 2021/605.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la sua diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3. Mira ad adeguare le misure speciali di controllo della peste suina africana alla situazione epidemiologica aggiornata nell’Unione.

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/605

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il testo contenuto nell’allegato del presente regolamento, ridefinendo le zone soggette a restrizioni I, II e III.

Ridefinizione delle zone soggette a restrizioni

Le aree sono aggiornate sulla base della situazione epidemiologica, del livello di rischio di ulteriore diffusione, di principi scientificamente validi, degli orientamenti dell’Unione concordati in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e delle norme internazionali WOAH. Per la Slovacchia, i nuovi focolai in suini selvatici hanno determinato l’inclusione di nuove aree nelle zone I e II e la revisione dei confini delle zone già esistenti.

Effetti specifici sulla Slovacchia

Il regolamento evidenzia nuovi focolai nel distretto di Zlaté Moravce e in altre aree slovacche, con conseguente inserimento di nuove zone soggette a restrizioni II e rideterminazione delle zone soggette a restrizioni I e delle misure di gestione del rischio secondo gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (UE) 2021/605.

Entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalemalattie animali trasmissibilicircolazione degli animali e dei prodotti di origine animalemisure di controllo e regionalizzazionemercato interno

Testo integrale

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