Regolamento (UE) 2022/2534
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2534 della Commissione del 21 dicembre 2022 che autorizza l’immissione sul mercato della beta-lattoglobulina (β-lattoglobulina) del latte vaccino quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza la beta-lattoglobulina del latte vaccino come nuovo alimento nell’Unione europea, sulla base del parere favorevole dell’EFSA sulla sua sicurezza nelle condizioni d’uso proposte. L’autorizzazione è inserita nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti e accompagnata da prescrizioni di etichettatura, specifiche tecniche e limiti d’impiego per categorie di prodotti determinate. Per cinque anni sono inoltre tutelati i dati scientifici presentati da Arla Foods Ingredients Group P/S, con esclusiva di commercializzazione in favore del richiedente per lo stesso periodo, salvo autorizzazioni successive senza riferimento ai dati protetti o con consenso del titolare.
Autorizzazione all’immissione sul mercato dell’Unione della beta-lattoglobulina (β-lattoglobulina) del latte vaccino come nuovo alimento e aggiornamento dell’elenco اتح dell’Unione dei nuovi alimenti.
Ambito di applicazione
Si applica alla beta-lattoglobulina del latte vaccino, isolata dal siero di latte vaccino in condizioni di acidità o neutralità, come nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. L’autorizzazione riguarda l’uso in bevande analcoliche commercializzate in relazione all’esercizio fisico, siero di latte in polvere ricostituito, bevande a base di latte e prodotti analoghi, nonché in alimenti a fini medici speciali destinati alla popolazione generale di età superiore a tre anni, escluse le donne in gravidanza e allattamento. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; include obblighi specifici di etichettatura e una tutela dati per cinque anni a favore di Arla Foods Ingredients Group P/S. La fonte è il latte vaccino, sostanza allergenica ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011, con conseguenti indicazioni allergeniche obbligatorie.
Autorizzazione della beta-lattoglobulina del latte vaccino come nuovo alimento
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2534 autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione della beta-lattoglobulina (β-lattoglobulina) del latte vaccino quale nuovo alimento, ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. L’atto recepisce il parere scientifico favorevole dell’EFSA, che ha concluso per la sicurezza del prodotto alle condizioni d’uso proposte, e modifica conseguentemente l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
Contesto normativo e iter di valutazione
La disciplina dei nuovi alimenti richiede che solo i prodotti autorizzati e inclusi nell’elenco dell’Unione possano essere immessi sul mercato. Arla Foods Ingredients Group P/S ha presentato il 22 luglio 2020 domanda di autorizzazione per la beta-lattoglobulina del latte vaccino, specificando gli usi in bevande analcoliche commercializzate in relazione all’esercizio fisico, siero di latte in polvere, bevande a base di latte e prodotti analoghi, oltre che in alimenti a fini medici speciali destinati alla popolazione generale sopra i tre anni, escluse le donne in gravidanza e allattamento.
La Commissione ha richiesto la valutazione dell’EFSA il 5 novembre 2020. L’Autorità ha adottato il parere scientifico il 28 febbraio 2022, con esito positivo sulla sicurezza del nuovo alimento. Il parere si è basato su una serie di studi e dati scientifici forniti dal richiedente, ritenuti necessari per la valutazione della sicurezza.
Ambito di autorizzazione e condizioni d’uso
L’autorizzazione riguarda esclusivamente la beta-lattoglobulina del latte vaccino isolata dal siero di latte vaccino in condizioni di acidità o neutralità. Le categorie alimentari autorizzate e i relativi livelli massimi sono:
- bevande analcoliche commercializzate in relazione all’esercizio fisico: 25 g/100 ml;
- siero di latte in polvere (ricostituito): 8 g/100 ml;
- bevande a base di latte e prodotti analoghi: 12 g/100 ml;
- alimenti a fini medici speciali destinati alla popolazione generale di età superiore a tre anni, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento: secondo le particolari esigenze nutrizionali dei destinatari.
Etichettatura e profili di sicurezza alimentare
Poiché la fonte del nuovo alimento è il latte vaccino, sostanza figurante nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 tra gli allergeni, i prodotti contenenti beta-lattoglobulina devono riportare un’etichettatura appropriata ai sensi dell’articolo 21 di tale regolamento. L’allegato del regolamento di esecuzione stabilisce inoltre che la denominazione da utilizzare in etichetta sia "beta-lattoglobulina del latte vaccino" oppure "β-lattoglobulina del latte vaccino".
Tutela dei dati scientifici e esclusiva temporanea
Il regolamento riconosce la tutela dei dati scientifici presentati a sostegno della domanda, ritenendo soddisfatte le condizioni dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283. La tutela riguarda, tra l’altro, il test di retromutazione batterica, il test del micronucleo in vitro con linfociti umani, gli studi di tossicità orale di 14 giorni e 90 giorni nei roditori, i risultati delle analisi composizionali, i certificati analitici relativi a ulteriori lotti e i dati microbiologici.
Per un periodo di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento, solo Arla Foods Ingredients Group P/S può immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo che un richiedente successivo ottenga un’autorizzazione autonoma senza riferimento ai dati protetti o con il consenso del titolare. Nell’allegato è indicata come data finale della tutela dei dati l’11 gennaio 2028.
Specifiche del nuovo alimento
L’allegato descrive la beta-lattoglobulina come una polvere da bianca a crema prodotta dal siero di latte vaccino mediante filtrazione, concentrazione, cristallizzazione, ridissoluzione in acqua, regolazione del pH, riconcentrazione ed essiccazione. Sono riportati il numero CAS 9045-23-2, il peso molecolare, i parametri di composizione e i limiti massimi per impurità e contaminanti, tra cui cadmio, piombo, mercurio e aflatossina M1. Sono inoltre fissati criteri microbiologici per conta totale, lieviti/muffe, enterobatteriacee, Salmonella spp., Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus e clostridi solfito-riduttori.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La specifica esclusiva per il richiedente decorre dall’11 gennaio 2023, in coerenza con la tutela dei dati prevista dall’atto.
Disposizioni principali
Autorizzazione e inserimento nell’elenco UE
La beta-lattoglobulina (β-lattoglobulina) del latte vaccino è autorizzata a essere immessa sul mercato dell’Unione ed è inserita nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’allegato di tale regolamento è modificato di conseguenza.
Condizioni d’uso e categorie alimentari
L’uso è autorizzato in bevande analcoliche commercializzate in relazione all’esercizio fisico, con livello massimo di 25 g/100 ml; in siero di latte in polvere (ricostituito), con livello massimo di 8 g/100 ml; in bevande a base di latte e prodotti analoghi, con livello massimo di 12 g/100 ml; e in alimenti a fini medici speciali destinati alla popolazione in generale di età superiore a tre anni, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento, secondo le particolari esigenze nutrizionali dei destinatari.
Etichettatura specifica
La denominazione da indicare in ეტichetta per i prodotti che contengono il nuovo alimento è "beta-lattoglobulina del latte vaccino" oppure "β-lattoglobulina del latte vaccino". Poiché la fonte è il latte vaccino, sostanza che può provocare allergie o intolleranze, si applicano anche le prescrizioni dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Tutela dei dati e esclusiva temporanea
Per cinque anni a decorrere dall’11 gennaio 2023 solo Arla Foods Ingredients Group P/S è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo che un richiedente successivo ottenga un’autorizzazione senza fare riferimento ai dati scientifici protetti oppure ottenga il consenso del titolare. La tutela dei dati decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento e, secondo l’allegato, termina l’11 gennaio 2028.
Dati scientifici protetti
La tutela riguarda gli studi e i dati scientifici elencati nel considerando, tra cui test di retromutazione batterica, test del micronucleo in vitro con linfociti umani, studi di tossicità orale di 14 e 90 giorni, analisi composizionali, certificati analitici e dati microbiologici. La Commissione ha ritenuto soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 e ha disposto la protezione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1.
Specifiche tecniche del nuovo alimento
L’allegato stabilisce che la beta-lattoglobulina è una polvere da bianca a crema, ottenuta dal siero di latte vaccino mediante filtrazione, concentrazione, cristallizzazione, ridissoluzione in acqua, regolazione del pH, riconcentrazione ed essiccazione. Sono indicati numero CAS 9045-23-2, peso molecolare, parametri chimico-fisici, limiti per metalli pesanti, contaminanti e criteri microbiologici.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L’esclusiva per il richiedente decorre dall’11 gennaio 2023.
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