Regolamento (UE) 2022/2577
Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce, in via temporanea e d’urgenza, un quadro di misure per ridurre drasticamente i tempi autorizzativi dei progetti rinnovabili e delle tecnologie correlate, al fine di contrastare la crisi energetica, ridurre la dipendenza dal gas e attenuare la volatilità dei prezzi. Le misure incidono soprattutto su solare, revisione della potenza degli impianti esistenti e pompe di calore, prevedendo termini massimi, silenzio-assenso, deroghe a talune valutazioni ambientali e una presunzione di interesse pubblico prevalente. Il regolamento si applica per 18 mesi dalla sua entrata in vigore ed è soggetto a riesame da parte della Commissione entro il 31 dicembre 2023.
Regolamento temporaneo emergenziale che accelera le procedure autorizzative per la diffusione delle energie rinnovabili, con misure specifiche per solare, revisione della potenza e pompe di calore.
Ambito di applicazione
Si applica a tutte le procedure autorizzative avviate nel periodo di applicazione del regolamento; gli Stati membri possono estenderne l’applicazione alle procedure in corso che non abbiano ancora portato a una decisione finale prima del 30 dicembre 2022, purché l’applicazione accorci la procedura e siano rispettati i diritti preesistenti di terzi. Riguarda impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, impianti di stoccaggio dell’energia co-ubicati, infrastrutture di rete necessarie all’integrazione delle rinnovabili, apparecchiature per l’energia solare e pompe di calore, con possibili esclusioni territoriali o tecniche decise dagli Stati membri per motivi di tutela culturale/storica, difesa nazionale o sicurezza, nonché limiti legati a specifiche aree o tecnologie. Restano impregiudicate le norme nazionali che prevedano termini più brevi e le disposizioni in materia di partecipazione del pubblico, accesso alle informazioni e accesso alla giustizia.
Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio: quadro temporaneo per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili
Il regolamento interviene in un contesto di emergenza energetica, segnato dalla guerra di aggressione russa contro l’Ucraina, dalla riduzione delle forniture di gas e dall’eccezionale volatilità dei prezzi dell’energia. Il legislatore unionale intende ridurre nel breve termine la domanda di gas, rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento e accelerare l’installazione di capacità rinnovabile mediante una disciplina temporanea e mirata delle autorizzazioni.
Ambito di applicazione e struttura generale
Il testo si applica alle procedure autorizzative avviate durante il periodo di vigenza del regolamento e, facoltativamente, anche a quelle in corso senza decisione finale prima del 30 dicembre 2022, purché l’applicazione acceleri il procedimento e non pregiudichi i diritti preesistenti di terzi. Restano salve le norme nazionali che prevedano termini più brevi e gli obblighi derivanti da partecipazione pubblica, accesso alle informazioni e accesso alla giustizia in materia ambientale.
Definizioni rilevanti
Ai fini del regolamento, la nozione di procedura autorizzativa è ampia e ricomprende tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per costruire, rivedere la potenza ed esercire impianti rinnovabili, pompe di calore, stoccaggi co-ubicati e le opere di connessione alla rete, incluse le eventuali valutazioni ambientali. Sono inoltre definiti espressamente le apparecchiature per l’energia solare, comprendendo tecnologie solari termiche e fotovoltaiche.
Interesse pubblico prevalente e ponderazione degli interessi
L’articolo 3 introduce una presunzione secondo cui la pianificazione, costruzione ed esercizio degli impianti rinnovabili, della rete necessaria alla loro connessione e degli impianti di stoccaggio sono d’interesse pubblico prevalente e di interesse per la salute e la sicurezza pubblica ai fini di specifiche deroghe previste dalle direttive habitat, acque e uccelli. Gli Stati membri possono circoscrivere l’applicazione di tale presunzione a determinate aree, tecnologie o progetti. Nella ponderazione degli interessi giuridici deve essere accordata priorità a tali impianti e alle infrastrutture connesse, ma per la tutela delle specie ciò è subordinato all’adozione di misure di conservazione adeguate e alla disponibilità di risorse e aree sufficienti.
Accelerazione dei progetti solari
Il regolamento dedica un regime particolarmente favorevole ai progetti solari su strutture artificiali esistenti o future non destinate principalmente alla produzione solare. Per tali impianti, inclusi gli stoccaggi co-ubicati e le connessioni alla rete, il termine massimo è di tre mesi. Inoltre, è escluso l’obbligo di verifica preliminare di assoggettabilità a VIA e, se del caso, di VIA ai sensi della direttiva 2011/92/UE. Per gli impianti fino a 50 kW, l’assenza di risposta dell’autorità competente entro un mese equivale a autorizzazione, purché non sia superata la capacità esistente della connessione di distribuzione. Gli Stati membri possono prevedere esclusioni territoriali o abbassare la soglia, ma non sotto 10,8 kW. Le decisioni adottate devono essere rese pubbliche secondo gli obblighi vigenti.
Revisione della potenza degli impianti rinnovabili
La revisione della potenza è trattata come leva essenziale per aumentare rapidamente la produzione rinnovabile senza consumo di nuovo suolo. Se la revisione comporta aumento di capacità, la procedura autorizzativa, comprensiva delle autorizzazioni per l’ammodernamento delle connessioni alla rete, non può superare sei mesi. Quando l’aumento non supera il 15 %, le connessioni alla rete devono essere autorizzate entro tre mesi, salvo problemi di sicurezza o incompatibilità tecnica. Le eventuali determinazioni di assoggettabilità e valutazioni di impatto ambientale devono limitarsi agli effetti della modifica rispetto al progetto originario. Per gli impianti solari, se non vi è uso di spazio supplementare e restano rispettate le misure di mitigazione originarie, è prevista un’esenzione dalla verifica di assoggettabilità a VIA. Anche in questo caso le decisioni devono essere rese pubbliche.
Progetti in zone dedicate e deroghe ambientali
Gli Stati membri possono esentare da VIA e da valutazioni di protezione delle specie i progetti rinnovabili, di stoccaggio e di rete situati in zone dedicate alle energie rinnovabili o alla rete, purché tali zone siano già state oggetto di valutazione ambientale strategica. In tali casi l’autorità competente deve comunque imporre misure di mitigazione adeguate e proporzionate; se queste non sono disponibili, l’operatore è tenuto a versare una compensazione pecuniaria destinata a programmi di protezione delle specie.
Pompe di calore
Per le pompe di calore, il regolamento prevede una procedura accelerata: il termine è di un mese per capacità elettrica inferiore a 50 MW, o di tre mesi per le pompe geotermiche. Le connessioni alla rete possono essere autorizzate previa notifica per pompe fino a 12 kW e per pompe fino a 50 kW installate da autoconsumatori di energia rinnovabile, a condizione che la capacità dell’impianto rinnovabile dell’autoconsumatore sia almeno il 60 % della capacità della pompa. Sono ammessi motivi di esclusione legati a patrimonio culturale o storico, difesa nazionale e sicurezza. Le decisioni devono essere pubbliche.
Computo dei termini procedurali
Nel calcolo dei termini abbreviati non si conteggiano i periodi di costruzione degli impianti e delle infrastrutture di rete, né i periodi necessari per ammodernamenti significativi della rete richiesti per garantire stabilità, affidabilità e sicurezza, salvo che tali periodi coincidano con altre fasi amministrative della procedura autorizzativa.
Riesame, entrata in vigore e applicazione
La Commissione deve riesaminare il regolamento entro il 31 dicembre 2023, valutando l’andamento della sicurezza dell’approvvigionamento, dei prezzi dell’energia e la necessità di ulteriori misure di accelerazione. Sulla base del riesame può proporre la proroga del regolamento. L’atto è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e si applica per 18 mesi; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e durata temporanea
Il regolamento stabilisce norme temporanee di carattere emergenziale per accelerare la procedura autorizzativa relativa alla produzione di energia da fonti rinnovabili, con attenzione a tecnologie e progetti in grado di produrre effetti rapidi. Si applica per 18 mesi dall’entrata in vigore, che coincide con il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Definizioni rilevanti
Si applicano le definizioni della direttiva (UE) 2018/2001; inoltre, la nozione di "procedura autorizzativa" comprende tutte le autorizzazioni amministrative per costruire, rivedere la potenza ed esercire impianti rinnovabili, pompe di calore, stoccaggi co-ubicati e relative connessioni alla rete, incluse eventuali valutazioni di impatto ambientale, dalla domanda completa alla decisione finale. È definita anche l’"apparecchiatura per l’energia solare" come tecnologia che converte l’energia solare in energia termica o elettrica.
Presunzione di interesse pubblico prevalente
La pianificazione, costruzione ed esercizio degli impianti rinnovabili, della relativa connessione alla rete, della rete stessa e degli impianti di stoccaggio sono considerati d’interesse pubblico prevalente e d’interesse per la salute e la sicurezza pubblica ai fini di specifiche norme delle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE e 2009/147/CE. Gli Stati membri possono limitarne l’applicazione a parti del territorio, a tecnologie o a progetti con determinate caratteristiche; nella ponderazione degli interessi giuridici deve essere data priorità a tali progetti, nel rispetto di misure di conservazione adeguate per la tutela delle specie.
Accelerazione dei progetti solari
Per l’installazione di apparecchiature solari e di stoccaggio co-ubicato su strutture artificiali esistenti o future, la procedura autorizzativa non può superare tre mesi, con esclusione delle superfici d’acqua artificiali e a condizione che la struttura non abbia come scopo principale la produzione di energia solare. Tali installazioni sono esentate, in via derogatoria, dall’obbligo di determinazione preventiva di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE. Per impianti fino a 50 kW, in assenza di risposta entro un mese, l’autorizzazione si considera concessa, purché non si superi la capacità esistente della connessione di distribuzione; gli Stati membri possono fissare una soglia inferiore, ma superiore a 10,8 kW.
Revisione della potenza degli impianti rinnovabili
Se la revisione della potenza determina un aumento di capacità, la procedura autorizzativa, comprese le autorizzazioni per l’ammodernamento delle connessioni alla rete, non può superare sei mesi, includendo le eventuali valutazioni ambientali necessarie. Per aumenti non superiori al 15 %, le connessioni alla rete di trasmissione o distribuzione devono essere autorizzate entro tre mesi, salvo problemi di sicurezza o incompatibilità tecnica. Le valutazioni ambientali si limitano agli effetti significativi potenziali derivanti dalla modifica o dall’estensione rispetto al progetto iniziale; per gli impianti solari, se non vi è uso di spazio supplementare e restano rispettate le misure di mitigazione originarie, è prevista un’ulteriore esenzione dalla verifica di assoggettabilità a VIA.
Esenzioni per progetti in zone dedicate
Gli Stati membri possono esentare progetti rinnovabili, di stoccaggio e di rete necessari all’integrazione delle rinnovabili dalle valutazioni di impatto ambientale e dalle valutazioni di protezione delle specie, se i progetti sono situati in zone dedicate alle rinnovabili o alla rete e tali zone sono già state oggetto di valutazione ambientale strategica. L’autorità competente deve applicare misure di mitigazione adeguate e proporzionate; se tali misure non sono disponibili, l’operatore deve versare una compensazione pecuniaria per programmi di protezione delle specie.
Diffusione accelerata delle pompe di calore
La procedura autorizzativa per pompe di calore con capacità elettrica inferiore a 50 MW non può superare un mese, o tre mesi per le pompe geotermiche. Le connessioni alla rete sono autorizzate previa notifica per pompe fino a 12 kW e per pompe fino a 50 kW installate da autoconsumatori di energia rinnovabile, purché la capacità dell’impianto rinnovabile dell’autoconsumatore sia almeno pari al 60 % della capacità della pompa di calore. Sono previste esclusioni territoriali per tutela del patrimonio, difesa nazionale o sicurezza.
Sospensione dal computo di taluni periodi
Nel calcolo dei termini per solare, revisione della potenza e pompe di calore non si conteggiano i periodi di costruzione degli impianti e delle infrastrutture di rete, né quelli relativi ad ammodernamenti significativi della rete necessari per garantire stabilità, affidabilità e sicurezza, salvo coincidenza con altre fasi amministrative della procedura.
Riesame e possibile proroga
Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione deve riesaminare il regolamento alla luce dell’evoluzione della sicurezza dell’approvvigionamento, dei prezzi dell’energia e della necessità di accelerare ulteriormente le rinnovabili, presentando una relazione al Consiglio. Sulla base di tale relazione, la Commissione può proporre la proroga della validità del regolamento.
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