Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2578

Regolamento (UE) 2022/2578 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un meccanismo di correzione del mercato per proteggere i cittadini dell'Unione e l'economia da prezzi eccessivamente elevati

Normativa europea32022R2578

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un meccanismo temporaneo di correzione del mercato (MCM) per contrastare episodi di prezzi anormalmente elevati del gas, ritenuti non coerenti con l’andamento dei mercati mondiali. Il cuore del sistema è un limite dinamico di offerta applicato ai derivati TTF, attivabile solo al ricorrere di condizioni cumulative molto rigorose, e accompagnato da un forte monitoraggio da parte di ACER, ESMA e della Commissione. Il meccanismo è costruito con diverse salvaguardie per non compromettere la sicurezza dell’approvvigionamento, i flussi intra-Unione, il funzionamento dei mercati dei derivati e i contratti di fornitura esistenti. Il regolamento prevede inoltre una possibile estensione ai derivati collegati ad altri VTP mediante atto di esecuzione della Commissione.

Istituzione di un meccanismo temporaneo di correzione del mercato per limitare i prezzi eccessivamente elevati del gas nei derivati TTF e, in prospettiva, nei derivati collegati ad altri punti di scambio virtuale dell’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica agli ordini di negoziazione di derivati su gas naturale negoziati su mercati regolamentati dell’Unione, in particolare ai derivati TTF e, tramite successivo atto di esecuzione della Commissione, ai derivati collegati ad altri VTP nell’Unione. Il meccanismo opera in un quadro temporaneo: il regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2023, si applica per un anno e il limite dinamico di offerta si applica dal 15 febbraio 2023. Sono esclusi i contratti derivati TTF conclusi prima del 1° febbraio 2023, le operazioni finalizzate a compensare o ridurre tali posizioni e le operazioni svolte nell’ambito della procedura di gestione degli inadempimenti di una CCP, comprese le OTC registrate ai fini di compensazione.

Meccanismo temporaneo di correzione del mercato per il gas

Il regolamento (UE) 2022/2578 del Consiglio introduce un meccanismo temporaneo di correzione del mercato (MCM) per contrastare i picchi eccezionali dei prezzi del gas nell’Unione, considerati distorsivi rispetto ai mercati mondiali. Il contesto è quello della crisi energetica generata dalla guerra russa contro l’Ucraina, dalle interruzioni delle forniture e dalla forte volatilità dei prezzi registrata nel 2022, in particolare sul benchmark TTF, ritenuto il principale riferimento del mercato europeo.

Il legislatore europeo afferma che il meccanismo deve essere efficace ma altamente selettivo: deve correggere le carenze della formazione dei prezzi senza compromettere la sicurezza dell’approvvigionamento, i flussi di gas intra-Unione, la stabilità finanziaria o i contratti di fornitura esistenti.

Ambito oggettivo e definizioni

Il regolamento si applica agli ordini di negoziazione relativi ai derivati TTF e, in prospettiva, ai derivati collegati ad altri VTP nell’Unione. I derivati TTF sono contratti su merci negoziati su mercati regolamentati con sottostante legato al Title Transfer Facility, gestito da Gasunie Transport Services B.V.; i derivati collegati ad altri VTP sono contratti analoghi riferiti a un punto di scambio virtuale dell’Unione.

Rilevano inoltre le nozioni di:

  • derivato TTF front month e front year;
  • prezzo di riferimento, costruito come paniere di valutazioni GNL e del prezzo NBP front month;
  • mercato regolamentato e gestore del mercato, secondo la direttiva 2014/65/UE.

Monitoraggio dei prezzi e formazione del prezzo di riferimento

ACER è incaricata di monitorare costantemente l’andamento del prezzo di riferimento e dei prezzi di regolamento dei derivati TTF front month e dei derivati collegati ad altri VTP. Le agenzie di rilevazione prezzi Platts e Argus devono notificare quotidianamente ad ACER, entro le 21.00 CET, le valutazioni indicate dal regolamento.

Sulla base di tali dati, ACER calcola e pubblica ogni giorno il prezzo di riferimento sul proprio sito web entro le 23.59 CET. Il prezzo di riferimento è costruito su valutazioni rappresentative dei mercati GNL in Europa nord-occidentale, nel Mediterraneo e in Asia nordorientale, oltre al prezzo NBP front month del Regno Unito e alla valutazione giornaliera dell’ACER.

Attivazione del meccanismo: evento di correzione del mercato

Per i derivati TTF, il MCM si attiva quando si verifica un "evento di correzione del mercato". Ciò accade se il prezzo di regolamento del derivato TTF front month:

  • supera 180 EUR/MWh per tre giorni lavorativi; e
  • nello stesso periodo è superiore di 35 EUR/MWh rispetto al prezzo di riferimento.

Quando ACER constata che l’evento si è verificato, pubblica un avviso sul proprio sito e informa Consiglio, Commissione, BCE ed ESMA. Dal giorno successivo alla pubblicazione, i gestori dei mercati e i partecipanti non possono inserire o accettare ordini a prezzi superiori al limite dinamico di offerta.

Se il prezzo di riferimento è inferiore a 145 EUR/MWh, il limite dinamico di offerta non può scendere al di sotto della soglia equivalente a 180 EUR/MWh.

Durata dell’applicazione e disattivazione automatica

Una volta attivato, il limite dinamico di offerta si applica per almeno 20 giorni lavorativi. Tuttavia, si disattiva automaticamente se il prezzo di riferimento resta inferiore a 145 EUR/MWh per tre giorni lavorativi consecutivi.

Il meccanismo si disattiva anche in caso di dichiarazione da parte della Commissione di uno stato di emergenza regionale o dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2017/1938, in particolare qualora si verifichi un razionamento o un deterioramento significativo dell’approvvigionamento di gas.

Sospensione della Commissione e salvaguardie

La Commissione può sospendere in qualsiasi momento il meccanismo con decisione di esecuzione, se si verificano turbative indesiderate del mercato o rischi evidenti di tali turbative, con impatto negativo sulla sicurezza dell’approvvigionamento, sui flussi intra-Unione o sulla stabilità finanziaria.

Nel valutare la sospensione, la Commissione tiene conto, tra l’altro, di:

  • possibili rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento, inclusa la riduzione delle importazioni di GNL;
  • mancato conseguimento degli obiettivi di riduzione della domanda previsti dal regolamento (UE) 2022/1369;
  • aumento complessivo del consumo di gas del 15% in un mese o del 10% in due mesi consecutivi;
  • ostacolo ai flussi di gas intra-Unione;
  • impatti sui mercati dei derivati energetici, incluse forti richieste di margini o spostamenti delle negoziazioni fuori dall’Unione;
  • differenze sostanziali tra i prezzi UE e quelli di altri mercati organizzati pertinenti;
  • incidenza sulla validità dei contratti di fornitura esistenti, anche a lungo termine.

La decisione di sospensione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale e produce effetti dal giorno successivo, nella misura in cui lo specifichi.

Ruolo di ESMA, ENTSOG, GCG e BCE

ESMA, ACER, ENTSOG e il gruppo di coordinamento del gas assistono la Commissione nel monitoraggio del meccanismo. ESMA deve trasmettere le proprie relazioni in tempi molto rapidi, entro 48 ore o, nei casi urgenti, lo stesso giorno della richiesta della Commissione.

La Commissione può inoltre consultare la BCE su ogni questione relativa alla stabilità finanziaria e al buon funzionamento dei mercati dei derivati, in coerenza con il TFUE e con il protocollo sul SEBC e sulla BCE.

Estensione ai derivati collegati ad altri VTP

Il regolamento prevede che la Commissione, sulla base della valutazione di ESMA e ACER, adotti entro il 31 marzo 2023 un atto di esecuzione per disciplinare i dettagli tecnici dell’applicazione del MCM ai derivati collegati ad altri VTP.

Nell’elaborare tale disciplina, la Commissione deve considerare:

  • disponibilità delle informazioni sui prezzi;
  • liquidità dei contratti;
  • impatto sui flussi di gas intra-UE e sulla sicurezza dell’approvvigionamento;
  • impatto sulla stabilità dei mercati finanziari, anche in relazione ai margini addizionali.

La Commissione può escludere specifici derivati dall’ambito del meccanismo se l’estensione comportasse effetti negativi significativi sui mercati finanziari o del gas.

Riesame e possibili modifiche future

ESMA e ACER devono presentare alla Commissione una valutazione degli effetti del MCM entro il 1° marzo 2023, con una relazione preliminare sui dati relativi all’introduzione del meccanismo entro il 23 gennaio 2023. La valutazione deve verificare in particolare se:

  • la limitazione ai derivati TTF abbia creato arbitraggio tra prodotti corretti e non corretti;
  • l’esclusione dell’OTC abbia causato uno spostamento rilevante verso i mercati OTC;
  • il MCM abbia ridotto significativamente le negoziazioni nell’Unione o spostato gli scambi verso sedi extra-UE;
  • siano ancora adeguati i criteri del prezzo di riferimento, le condizioni di attivazione e il livello del limite dinamico di offerta.

Sulla base di tali risultanze, la Commissione può proporre modifiche del regolamento, anche per includere i contratti OTC o rivedere i parametri del meccanismo.

Esclusioni e regime transitorio

Il regolamento non si applica:

  • ai contratti derivati TTF conclusi prima del 1° febbraio 2023;
  • alle operazioni volte a compensare o ridurre tali posizioni pregresse;
  • alle operazioni svolte nell’ambito della procedura di gestione degli inadempimenti di una CCP, comprese le OTC registrate a fini di compensazione.

L’articolo 4, che contiene la disciplina centrale dell’attivazione del meccanismo, si applica dal 15 febbraio 2023; l’articolo 8, paragrafo 2, si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2023. Il regolamento ha durata di un anno dalla sua entrata in vigore, fissata al 1° febbraio 2023.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

Il regolamento istituisce un MCM temporaneo per gli ordini relativi alla negoziazione di derivati TTF e di derivati collegati ad altri VTP, con l’obiettivo di limitare episodi di prezzi del gas eccessivamente elevati nell’Unione che non riflettono i prezzi dei mercati mondiali (art. 1).

Definizioni rilevanti

Sono definiti, tra gli altri, i concetti di derivato TTF, derivati collegati ad altri VTP, VTP, derivato TTF front month, derivato TTF front year, prezzo di riferimento, mercato regolamentato e gestore del mercato (art. 2). Il prezzo di riferimento è un paniere giornaliero basato su specifiche valutazioni GNL europee e asiatiche, sul prezzo NBP front month del Regno Unito e sulla valutazione giornaliera ACER ai sensi del regolamento (UE) 2022/2576.

Monitoraggio dei prezzi e calcolo del prezzo di riferimento

ACER monitora costantemente il prezzo di riferimento, il prezzo di regolamento dei derivati TTF front month e il prezzo di regolamento front month dei derivati collegati ad altri VTP (art. 3, par. 1). Le agenzie di rilevazione prezzi Platts e Argus devono trasmettere ad ACER, ogni giorno entro le 21.00 CET, le valutazioni indicate dal regolamento (art. 3, parr. 2-3). ACER calcola e pubblica quotidianamente il prezzo di riferimento entro le 23.59 CET (art. 3, par. 4).

Evento di correzione del mercato e limite dinamico di offerta

Per i derivati TTF, l’evento di correzione del mercato si verifica se il prezzo di regolamento del front month supera 180 EUR/MWh per tre giorni lavorativi e, nello stesso periodo, è superiore di 35 EUR/MWh al prezzo di riferimento (art. 4, par. 1). Dopo l’avviso ACER, i gestori dei mercati e i partecipanti non possono accettare o presentare ordini a prezzi superiori al limite dinamico di offerta, pari al prezzo di riferimento del giorno precedente più 35 EUR/MWh; se il prezzo di riferimento è inferiore a 145 EUR/MWh, il limite è fissato a 180 EUR/MWh (art. 4, par. 5). Il limite si applica per almeno 20 giorni lavorativi, salvo sospensione o disattivazione (art. 4, par. 7).

Possibile estensione ai derivati collegati ad altri VTP

La Commissione adotta, entro il 31 marzo 2023, un atto di esecuzione per definire i dettagli tecnici dell’applicazione del MCM ai derivati collegati ad altri VTP, sulla base della valutazione di cui all’art. 8 e secondo i criteri dell’art. 9, par. 2. La Commissione può escludere in via eccezionale taluni derivati se l’estensione produrrebbe effetti negativi significativi sui mercati finanziari o del gas (art. 9).

Disattivazione automatica del meccanismo

Il limite dinamico di offerta si disattiva dopo 20 giorni lavorativi dall’evento di correzione del mercato se il prezzo di riferimento resta sotto 145 EUR/MWh per tre giorni lavorativi consecutivi (art. 5, par. 1). Il meccanismo si disattiva anche se la Commissione dichiara lo stato di emergenza regionale o dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2017/1938 (art. 5, par. 2).

Sospensione della Commissione per turbative o rischi di mercato

La Commissione può sospendere in qualsiasi momento l’attivazione del MCM con decisione di esecuzione se emergono turbative indesiderate del mercato o rischi evidenti di tali turbative, con impatti negativi su sicurezza dell’approvvigionamento, flussi intra-Unione o stabilità finanziaria (art. 6, par. 2). Tra i fattori valutati figurano, in particolare, effetti negativi sugli obiettivi di riduzione della domanda, aumento del consumo di gas, ostacolo ai flussi intra-Unione, aumenti significativi delle richieste di margini, spostamenti delle negoziazioni verso sedi extra-UE, differenze sostanziali rispetto ad altri mercati e incidenza sui contratti esistenti (art. 6, par. 2).

Salvaguardie e monitoraggio di supporto

ESMA, ACER, ENTSOG e il GCG monitorano costantemente gli effetti del limite dinamico di offerta (art. 6, par. 1 e 4). La Commissione può consultare la BCE su questioni attinenti alla stabilità finanziaria (art. 6, par. 5). Il regolamento prevede anche che ACER, ESMA e Commissione possano intervenire tempestivamente per sospendere o disattivare il meccanismo quando si riscontrino rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento, per i mercati finanziari o per i contratti di fornitura (artt. 4-6).

Segreto professionale e riservatezza

Le informazioni riservate scambiate o trasmesse in base al regolamento sono soggette a segreto professionale, che vincola ACER, le autorità competenti, le imprese e i soggetti delegati, inclusi revisori ed esperti (art. 7). Le informazioni commerciali, operative, economiche o personali sono considerate riservate, salvo diversa indicazione dell’autorità competente o necessità processuali.

Riesame e valutazione degli effetti

ESMA e ACER devono valutare gli effetti del MCM sui mercati finanziari, sull’energia e sulla sicurezza dell’approvvigionamento, verificando anche se gli elementi chiave del meccanismo restano adeguati (art. 8, parr. 1-4). Le relazioni sono da presentare alla Commissione entro il 1° marzo 2023, con una relazione preliminare sui dati relativi all’introduzione del MCM entro il 23 gennaio 2023; l’art. 8, par. 2, si applica dal 1° gennaio 2023 (art. 8, par. 5 e art. 12, par. 3).

Procedura di comitato e competenze di esecuzione

La Commissione è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, e nei casi previsti si applica la procedura di esame di cui all’art. 5 di tale regolamento (art. 11).

Entrata in vigore, durata e esclusioni

Il regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2023 e si applica per un anno; l’art. 4 si applica dal 15 febbraio 2023 (art. 12, parr. 1-2). Non si applica ai contratti derivati TTF conclusi prima del 1° febbraio 2023, alle operazioni di compensazione/riduzione di tali contratti e alle operazioni eseguite nell’ambito della gestione degli inadempimenti di una CCP, comprese le OTC registrate ai fini di compensazione (art. 12, par. 4).

Come è indicizzato

Materieenergiamercati finanziariconcorrenzasicurezza dell'approvvigionamentopolitica dell'Unione in situazione di crisi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.