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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42627/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di condanna (artt. 624, 625 n.2 c.p.) per mancata autenticazione della firma sull'elezione di domicilio e sul mandato a impugnare depositati in atti: la Corte territoriale aveva ritenuto che la nomina del difensore e la dichiarazione-elezione di domicilio del 1/11/2023 fossero prive delle formalità dell'art. 161, comma 1, c.p.p. perché la sottoscrizione non era stata autenticata dal difensore. La difesa ha contestato tale valutazione sostenendo, fra l'altro, che l'imputato era detenuto per altra causa (profila la rilevanza della consegna alla persona) e che la firma digitale del difensore e il deposito via PEC, unitamente al mandato, avrebbero dovuto essere considerati come autenticazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata e disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per il proseguimento del procedimento. La Corte ha ritenuto che la firma digitale del difensore apposta sul mandato a impugnare contenente l'elezione di domicilio e il relativo deposito via PEC, unitamente alla verifica positiva di provenienza e firma digitale, possano valere come "autenticazione implicita" della sottoscrizione dell'imputato. La decisione si è fondata su precedenti di legittimità che riconoscono alla firma digitale del difensore valore di indice di riconoscimento e sull'esigenza di non introdurre formalismi tali da impedire l'effettivo accesso al processo (richiamo alla giurisprudenza della Corte EDU). Il Pubblico Ministero aveva parzialmente concluso per l'annullamento, favorevole all'accoglimento.

Norme richiamate

  • art. 624, 625 n. 2 cod. pen.

    Norme sostanziali relative al reato per cui l'imputato è stato condannato; citate per contestualizzare il procedimento penale oggetto dell'impugnazione.

  • art. 161, comma 1, cod. proc. pen.

    Regola le formalità relative alla nomina del difensore e all'elezione di domicilio; la Corte ha ritenuto che l'autenticazione tradizionale non sia necessaria quando la sottoscrizione è convalidata dalla firma digitale del difensore e dal deposito telematico unitario.

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in tema di modalità di notificazione e elezione di domicilio; la Corte ha valutato che le regole di notificazione in presenza di detenuto non ostano al riconoscimento dell'autenticazione implicita tramite firma digitale.

  • art. 582 cod. proc. pen.

    Disposizione sulla dichiarazione o elezione di domicilio necessaria per l'impugnazione; la Corte ha evitato un formalismo che portasse all'inammissibilità quando è provata la firma digitale del difensore sul mandato.

  • art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Norme sul deposito telematico e firma digitale; utilizzate per sostenere che la sottoscrizione digitale del difensore soddisfa gli indici di riconoscimento del mittente e può funzionare come autenticazione minore.

  • art. 24, comma 6-sexies, lett. a, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (richiamato nella giurisprudenza)

    Norma emergenziale richiamata nei precedenti che ha contribuito a consolidare il principio che il deposito telematico con firma digitale non rende inammissibile l'impugnazione a causa della mancata sottoscrizione manuale.

  • art. 6, § 1 CEDU (richiamata come principio)

    Principio del diritto di accesso a un tribunale; invocato per argomentare contro i formalismi che impediscano l'effettivo esercizio del diritto di difesa.

Massime di principio

  • La firma digitale del difensore apposta sul mandato a impugnare e il conseguente deposito telematico via PEC, unitamente alla verifica di provenienza/firma, possono valere come "autenticazione implicita" della sottoscrizione dell'imputato: pertanto non sempre è necessaria l'autenticazione fisica del difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p.
  • Quando atto contenente mandato ed elezione di domicilio è depositato unitamente all'impugnazione via PEC, è opportuno conservare e allegare la ricevuta/rapporto di verifica che attesti l'esito positivo della firma digitale e la provenienza dell'atto.
  • Nei casi di imputato detenuto per altra causa, la consegna della notifica alla persona può avere rilievo privilegiato, ma ciò non esclude che un'elezione di domicilio valida via PEC/difensore digitale renda l'impugnazione ammissibile: occorre valutare il concreto sistema delle notifiche e la prova del deposito.
  • Gli organi giudicanti devono evitare formalismi che possano tradursi in un diniego di giustizia: se le prove telematiche dimostrano l'autenticità e la provenienza, va riconosciuta la validità dell'atto sostanziale.
  • Per ridurre il rischio di eccezioni di inammissibilità, il difensore dovrebbe sempre apporre la firma digitale, depositare contestualmente mandato/elezione e impugnazione via PEC e conservare le ricevute e i rapporti di verifica.
  • Se la firma dell'imputato è illeggibile, la presenza della firma digitale del difensore e del relativo deposito telematico costituisce elemento forte per sostenere la validità dell'autenticazione; tuttavia è utile documentare circostanze accessorie (es. presenza dell'imputato in dibattimento, comunicazioni formali) per rafforzare la posizione.

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