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Sentenza

Sentenza del 22/07/2016 n. 15190 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il recupero di un credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate, previsto dall’art. 8 della legge n. 388/2000, utilizzato dalla società in compensazione negli anni 2002 e 2005. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto decaduta l’Amministrazione, considerando come dies a quo il 31 dicembre 2002, anno in cui il credito era stato indicato in dichiarazione. L’Agenzia delle Entrate ha sostenuto invece che il termine per il controllo dovesse decorrere dall’anno di presentazione della dichiarazione nella quale il credito utilizzato era stato indicato e, comunque, che il controllo potesse essere effettuato in relazione a ciascun periodo d’imposta nel quale il credito era stato concretamente utilizzato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia. Ha stabilito che l’avviso di recupero può riguardare non solo l’utilizzo eccedente i limiti consentiti, ma anche crediti ritenuti inesistenti, e che il controllo deve essere collegato ai singoli periodi d’imposta nei quali il credito è stato utilizzato in compensazione. Il giudice del rinvio dovrà compiere le verifiche di merito e decidere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, commi 5 e 7

    Il credito d’imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d’imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Il credito deve essere rideterminato se i beni non entrano in funzione o vengono dismessi entro i termini previsti.

    Il credito d’imposta sorge in relazione agli investimenti agevolabili, ma la sua spettanza e il suo corretto ammontare devono essere verificati anche considerando il concreto utilizzo del credito e gli eventuali eventi successivi che impongono la rideterminazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43

    L’avviso di recupero deve essere notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

    Il termine decadenziale per il controllo deve essere riferito al periodo d’imposta e alla dichiarazione collegati all’utilizzo del credito contestato, non necessariamente alla prima annualità nella quale il credito è stato originariamente indicato.

  • Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 421

    Per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati, anche in compensazione, l’Agenzia delle Entrate può emanare apposito atto di recupero motivato.

    L’atto di recupero costituisce lo strumento utilizzabile dall’Amministrazione per contestare crediti indebitamente utilizzati o inesistenti in compensazione.

  • Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, art. 27, commi 16 e 17, convertito dalla legge n. 2/2009

    L’atto di recupero relativo a crediti inesistenti utilizzati in compensazione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

    Per i crediti inesistenti opera uno specifico termine più lungo, decorrente dall’anno nel quale il credito è stato utilizzato in compensazione, applicabile nei casi in cui i termini ordinari non fossero già scaduti.

  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17

    Utilizzo dei crediti mediante compensazione attraverso il modello di pagamento unificato.

    La compensazione rappresenta il momento fiscalmente rilevante per verificare l’effettivo utilizzo del credito e, secondo la sentenza, per individuare il periodo cui collegare il controllo dell’Amministrazione.

Massime di principio

  • Quando un credito d’imposta viene riportato e utilizzato in più anni, la verifica della sua spettanza può essere effettuata con riferimento a ciascun periodo d’imposta nel quale il credito è stato concretamente compensato.
  • La decorrenza del termine decadenziale non dipende necessariamente dalla prima indicazione del credito in dichiarazione, ma può essere collegata alla dichiarazione e all’utilizzo del credito contestato.
  • L’Amministrazione può recuperare non solo la parte di credito utilizzata oltre i limiti quantitativi previsti, ma anche l’intero credito qualora ne contesti l’inesistenza o la carenza dei presupposti.
  • Per stabilire se l’atto di recupero sia tempestivo occorre distinguere tra credito semplicemente utilizzato oltre i limiti e credito inesistente, verificando il termine applicabile ratione temporis.
  • Nel caso di agevolazioni condizionate alla permanenza dei beni o al loro utilizzo, il termine per il controllo dell’obbligo di restituzione decorre dal periodo d’imposta nel quale si verifica l’evento che impone la rideterminazione del credito.
  • La cassazione con rinvio non determina necessariamente la definitività del debito: la causa deve essere riesaminata dal giudice di merito secondo i principi indicati dalla Corte.

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