Cassazione Civile, Sentenza n. 12209/2022 del 14/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione delle pronunce della Corte d'appello di Venezia che avevano riconosciuto ai lavoratori (Premi e Giantin) il diritto al riscatto/portabilità della posizione individuale maturata presso il Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Venezia (fondo preesistente, a ripartizione e a prestazione definita). Questioni principali: (i) se l'art.10 d.lgs. n.124/1993 (oggi art.14 d.lgs. n.252/2005) si applichi anche ai fondi preesistenti a ripartizione/ a prestazione definita; (ii) quale sia la consistenza della posizione individuale riscattabile/portabile nei fondi a prestazione definita — se parametrata ai soli contributi versati o anche ai rendimenti prodotti dagli investimenti; (iii) tempestività e contenuto della domanda giudiziale in relazione ai rendimenti richiesti.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato estinto il giudizio relativo a Giantin per rinuncia. Hanno rigettato i ricorsi proposti da Intesa Sanpaolo avverso la sentenza definitiva concernente Roberto Premi e hanno respinto il ricorso incidentale di Premi. Il Collegio ha ribadito il principio che la portabilità/riscatto della posizione individuale disciplinata dall'art.10 d.lgs. n.124/1993 (ora art.14 d.lgs. n.252/2005) si applica anche ai fondi preesistenti, inclusi quelli a ripartizione e a prestazione definita. Quanto alla consistenza, la posizione individuale comprende i contributi versati e, se il fondo ha costituito un patrimonio di destinazione e ha effettuato investimenti produttivi (come avvenuto nel caso dal 1998), comprende anche i rendimenti prodotti da tale patrimonio a partire dalla data in cui tale redditività è stata effettivamente realizzata. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva quantificato il diritto di Premi in euro 177.218,42 (più accessori e interessi), decisione confermata dalle Sezioni Unite; le spese sono compensate tra le parti per la complessità e la rilevanza nomofilattica della questione.
Norme richiamate
d.lgs. n. 124 del 1993, art. 10
Norma che disciplina la portabilità/il riscatto della posizione individuale; le Sezioni Unite hanno confermato che la sua portata si estende anche ai fondi preesistenti, indipendentemente dalla struttura (a capitalizzazione individuale o a ripartizione/prestazione definita).
d.lgs. n. 252 del 2005, art. 14 e art. 20
Riordino della disciplina della previdenza complementare: l'art.14 (nell'evoluzione normativa) consolida la portabilità; le disposizioni transitorie/art.20 prevedono misure per l'adeguamento dei fondi preesistenti e possibilità di deroghe in caso di problemi di equilibrio tecnico del fondo.
D.M. n. 62 del 2007
Decreto attuativo contenente regole tecniche per l'adeguamento e funzionamento dei fondi; citato dalla ricorrente come riferimento per le modalità applicative della portabilità ai fondi preesistenti.
art. 2117 c.c.
Rilevanza del concetto di 'patrimonio di destinazione': se il fondo dispone di un patrimonio separato destinato alle finalità previdenziali, i proventi/ritorni di tale patrimonio rilevano nella consistenza delle posizioni individuali nei casi di cessazione anticipata.
artt. 2447-bis e ss. c.c. (richiamati analogicamente)
Uso analogico per disciplinare aspetti non espressamente regolati della gestione di patrimoni destinati: tracciabilità contabile e attribuzione dei proventi al patrimonio vincolato, da cui discende la possibilità di includere i rendimenti nella posizione individuale.
art. 429 c.p.c.
Norma processuale richiamata dalla Corte territoriale per la regola degli accessori della somma dovuta; la motivazione e il dispositivo della sentenza indicano la condanna agli accessori senza specifica censura in sede di legittimità.
Direttiva 98/49/CE, Direttiva 2003/41/CE, Direttiva 2014/50/UE
Quadro europeo che promuove la salvaguardia dei diritti pensionistici complementari e la mobilità dei lavoratori; le Sezioni Unite hanno richiamato tali direttive per sostenere l'interpretazione estensiva della portabilità e la necessità di tutela dei diritti acquisiti nel secondo pilastro pensionistico.
Massime di principio
- La portabilità/riscattabilità della posizione individuale prevista dall'art.10 d.lgs. n.124/1993 (oggi art.14 d.lgs. n.252/2005) si applica anche ai fondi pensione preesistenti a ripartizione e a prestazione definita; non conta la sola struttura attuariale del fondo.
- La posizione individuale riscattabile comprende i contributi versati e può comprendere i rendimenti degli investimenti solo se il fondo ha effettivamente costituito e destinato un patrimonio separato il cui rendimento è stato concretamente realizzato (data-effetto della redditività va provata).
- La quantificazione della posizione nei fondi a prestazione definita può richiedere criteri e metodi di matematica attuariale per trasformare la posizione in controvalore monetario; gli accertamenti di fatto sulla gestione e sulle date di investimento sono decisivi.
- I fondi preesistenti preoccupati per l'equilibrio tecnico potevano chiedere (nei termini di legge) deroghe o misure transitorie; l'assenza di tali misure non legittima in automatico l'esclusione della portabilità.
- In giudizio è essenziale documentare: a) lo statuto del fondo e le clausole di portabilità, b) l'esistenza di patrimonio di destinazione (art.2117 c.c.), c) la data e la natura degli investimenti e dei rendimenti effettivamente attribuiti al fondo, perché ciò determina la decorrenza dell'inclusione dei rendimenti nella posizione.
- Le questioni inerenti interessi, rivalutazione e accessori devono essere specificamente dedotte e censurate in sede di impugnazione se si intende mettere in discussione la misura o le modalità accessorie della condanna.
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