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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02420/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Roggero ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza la sua istanza di ricusazione nei confronti dei componenti della Corte di assise di appello, originata dall'adozione, in corso di appello, di un sequestro conservativo su beni mobili e immobili a suo carico. Ha articolato due motivi: 1) violazione di legge per procedura de plano e mancato instaurarsi del contraddittorio, sostenendo che la decisione richiedeva la preventiva fissazione di udienza di discussione; 2) violazione di legge e carenza di motivazione, deducendo che l'ordinanza cautelare conteneva valutazioni sul dolo e sulla natura illecita dell'azione che avrebbero costituito una indebita anticipazione del giudizio e un pregiudizio idoneo a giustificare la ricusazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto legittima la procedura de plano ai sensi dell'art. 41 cod. proc. pen. quando i motivi di ricusazione sono manifestamente infondati, e ha escluso la necessità del contraddittorio. Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo di indebita anticipazione del giudizio: la Corte d'appello, nell'adottare il sequestro conservativo, si è attenuta ai limiti propri della misura cautelare reale e all'obbligo motivazionale (anche con riferimento alla valutazione del fumus commissi delicti e della pertinenzialità dei beni), senza anticipare in modo illegittimo l'esito del giudizio di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e a versare, in via equitativa, la somma di euro tremila.

Norme richiamate

  • art. 41 cod. proc. pen.

    Consente alla corte competente di dichiarare inammissibile la dichiarazione di ricusazione, con procedura de plano, quando i motivi sono manifestamente infondati; di conseguenza in tali ipotesi non è obbligatorio instaurare il contraddittorio.

  • art. 38 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle forme e ai termini per proporre la ricusazione; la mancata osservanza di tali requisiti è una delle ipotesi di inammissibilità.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Il ricorrente non può dolersi del mancato rispetto di taluni principi processuali (quali quelli evocati dal ricorrente) quando la ricusazione è dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 41.

  • art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Individua come causa di ricusazione l'indebita manifestazione del convincimento del giudice; la Corte precisa che essa è rilevante solo se costituisce un'anticipazione della valutazione sulla colpevolezza che anticipi in tutto o in parte l'esito del giudizio di merito senza necessità funzionale.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Il vincolo reale e la misura cautelare reale devono essere giustificati con valutazione di pertinenzialità del bene rispetto al reato; la motivazione su tali aspetti rientra nel dovere del giudice e non costituisce di per sé anticipo illegittimo del giudizio di merito.

  • Giurisprudenza di Cassazione citata (diversi precedenti)

    La Corte richiama orientamenti consolidati secondo cui la dichiarazione de plano di inammissibilità per manifesta infondatezza è compatibile con una motivazione complessa e secondo cui le valutazioni svolte nell'ambito di misure cautelari reali, quando connesse alla pertinenzialità e al fumus commissi delicti, non costituiscono causa automatica di ricusazione.

Massime di principio

  • La dichiarazione di inammissibilità di una istanza di ricusazione può essere adottata con procedura de plano quando i motivi sono manifestamente infondati; in tali casi non è obbligatorio l'instaurazione del contraddittorio.
  • L'adozione di misure cautelari reali (sequestri conservativi) e la relativa motivazione, anche se contengono riferimenti a elementi quali il dolo o la natura illecita dell'azione, non costituiscono automaticamente motivo di ricusazione se le valutazioni sono funzionali e limitate ai requisiti della misura (fumus commissi delicti, pertinenzialità).
  • Per configurare una causa di ricusazione per indebita anticipazione del convincimento occorre che il giudice abbia espresso valutazioni sul merito tali da anticipare, in tutto o in parte, l'esito della decisione di merito senza necessità funzionale rispetto all'atto compiuto.
  • Un ricorso per cassazione non è la sede per un sindacato di merito sulla congruità o sulla complessità della motivazione di un provvedimento che sia stato legittimamente adottato nell'ambito di un potere cautelare.
  • La parte che propone ricorso per cassazione recentemente dichiarato inammissibile può essere condannata alle spese e a un pagamento equitativo se non emerge che abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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