Sentenza del 19/02/2016 n. 907 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Motivazione - Autonoma valutazione - Non necessità - Motivazione per relationem - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è stata ritenuta ammissibile. L'Ufficio che emette l'atto non deve necessariamente riesaminare autonomamente e criticamente le considerazioni formulate da altri organi, potendo recepirle anche senza ulteriori valutazioni, purché il contenuto richiamato consenta al destinatario di comprendere le ragioni della pretesa tributaria e di difendersi adeguatamente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento e, in particolare, se l'Ufficio tributario debba svolgere una valutazione autonoma delle considerazioni e degli elementi acquisiti da altri organi. La decisione afferma che non è necessaria un'elaborazione autonoma: la motivazione può consistere anche nella ricezione acritica delle valutazioni dell'organo procedente, purché tali elementi siano richiamati, anche per relationem, in modo idoneo a rendere comprensibili i presupposti dell'accertamento.
Norme richiamate
Principio di motivazione dell'avviso di accertamento
La motivazione può consistere nella ricezione, anche per relationem, di quanto esposto da altri organi.
L'atto impositivo è motivato validamente anche quando richiama o recepisce le valutazioni contenute in atti, verbali o relazioni di altri organi, senza che sia indispensabile una nuova autonoma valutazione da parte dell'Ufficio emittente.
Cassazione civile, n. 27060/2005
La pronuncia è richiamata come precedente conforme al principio secondo cui la motivazione per relationem e il recepimento delle valutazioni di altri organi possono essere sufficienti a legittimare l'avviso di accertamento.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento non è necessariamente illegittimo solo perché l'Ufficio ha recepito le conclusioni di altri organi senza svolgere una valutazione autonoma.
- La motivazione per relationem è generalmente ammissibile quando identifica con sufficiente chiarezza l'atto o gli elementi richiamati e consente al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa e di predisporre la difesa.
- Per contestare efficacemente l'atto non basta sostenere che l'Ufficio ha recepito valutazioni altrui; occorre dimostrare che il richiamo è generico, incompleto, non conoscibile o inidoneo a rendere comprensibile il percorso logico dell'accertamento.
- Il recepimento acritico non esonera comunque l'Amministrazione dall'indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa tributaria.
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