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Sentenza

Sentenza del 24/03/2015 n. 1772 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento liquidazione e controlli - Ricorso avverso accertamento conseguente a P.V.C.- Mancata allegazione dello stesso nel giudizio avverso il diniego di definizione ex L.289/2002 - Esito negativo, conseguente ricorso alla Commissione regionale che accoglie l'appello.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione tributaria provinciale aveva esaminato il ricorso della società. A seguito dell’esito negativo, è stato proposto appello alla Commissione tributaria regionale, che ha accolto l’appello dell’Ufficio, confermando in sostanza la legittimità della pretesa tributaria derivante dall’accertamento. Il testo non indica ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche della decisione regionale né eventuali successive impugnazioni.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato un avviso di accertamento fondato su un processo verbale di constatazione (P.V.C.) redatto dai funzionari e recepito dall’Ufficio. Dopo l’esito infruttuoso dell’istanza di accertamento con adesione, l’Ufficio ha rettificato la dichiarazione Unico 2006, recuperando maggiori imposte dirette e IVA. La controversia riguardava anche la mancata allegazione del P.V.C. nel giudizio relativo al diniego di definizione ai sensi della legge n. 289/2002.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato quale fondamento dei poteri di rettifica dell’Amministrazione finanziaria in materia di imposte sui redditi.

  • Art. 39, comma 4-bis, del d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dall’Ufficio insieme alle altre disposizioni per giustificare la rettifica della dichiarazione e il recupero delle maggiori imposte.

  • Art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato quale base normativa per la rettifica ai fini IVA e per il recupero dell’imposta ritenuta dovuta.

  • Legge n. 289/2002

    Richiamata in relazione alla procedura di definizione agevolata e al giudizio concernente il diniego di definizione; la mancata allegazione del P.V.C. è stata oggetto della contestazione.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento può essere fondato su un processo verbale di constatazione recepito dall’Ufficio, purché la motivazione dell’atto consenta al contribuente di comprendere adeguatamente i rilievi e di esercitare il diritto di difesa.
  • La mancata allegazione del P.V.C. non determina automaticamente l’annullamento dell’accertamento: occorre verificare se il verbale sia stato conosciuto dal contribuente, se il suo contenuto sia stato adeguatamente riportato o richiamato nell’atto e se la sua omissione abbia concretamente limitato la difesa.
  • L’esito negativo dell’accertamento con adesione non impedisce all’Amministrazione di procedere alla rettifica e al recupero delle imposte sulla base dei poteri previsti dalla normativa sulle imposte dirette e sull’IVA.
  • Nelle controversie relative a definizioni agevolate ai sensi della legge n. 289/2002, il contribuente deve dimostrare la sussistenza dei presupposti della definizione e contestare specificamente le ragioni del diniego; la valutazione della documentazione e degli atti presupposti è decisiva.
  • La decisione evidenzia che, in presenza di un accertamento sostenuto da un P.V.C. e da una motivazione ritenuta sufficiente, l’Amministrazione può risultare vittoriosa anche in appello, se le contestazioni del contribuente non dimostrano un concreto vizio dell’atto o una lesione effettiva del diritto di difesa.

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