Cassazione Penale, Ordinanza n. 37040/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché era intervenuta rinuncia all'impugnazione da parte del difensore munito di procura speciale, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emerse ragioni di esonero ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 21 marzo 2025, con cui era stato condannato per guida in stato di ebbrezza nella forma aggravata prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-sexies, del codice della strada. Tuttavia, prima della decisione sul merito del ricorso, il difensore munito di procura speciale ha depositato rinuncia all'impugnazione. La Corte ha quindi rilevato la causa di inammissibilità del ricorso per rinuncia e ha applicato le conseguenze economiche previste dalla legge.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice applicata nella sentenza di merito per la condanna dell'imputato; il testo della decisione non ne specifica il contenuto oltre al riferimento alla fattispecie di condanna.
art. 186, comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Richiamato come ulteriore base normativa della condanna pronunciata in appello; il testo non ne dettaglia la funzione concreta oltre il rinvio alla fattispecie contestata.
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
La rinuncia all'impugnazione, proveniente dal difensore munito di procura speciale, determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, quando proviene dal difensore munito di procura speciale, determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, salvo specifiche ragioni di esonero.
- In caso di declaratoria di inammissibilità non essendo ravvisabili cause di esonero, la Corte deve applicare anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
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