Cassazione Penale, Sentenza n. 23134/2025 del 20/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Reggio Calabria (05/11/2024) che aveva rigettato l'istanza di restituzione di conti correnti e polizze assicurative sequestrati nel procedimento penale a carico del ricorrente. Il ricorrente deduceva una difformità tra motivazione e dispositivo della sentenza n. 80/2018 (GUP 01/03/2018): a suo avviso la motivazione avrebbe confiscato solo l'intero patrimonio aziendale dell'impresa individuale "Smeriglio Giuseppe" e il 50% delle quote di "Delizie del Mare s.r.l.", mentre il dispositivo parlava di "confisca di quant'altro in sequestro", con conseguente esclusione delle ulteriori somme/polizze dalla confisca e diritto alla restituzione. Il motivo di cassazione invocato era la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per omissione di rilevazione della presunta difformità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza n. 80/2018 fosse chiara nel disporre il dissequestro e la restituzione solo di specifici beni (quote sociali e patrimonio di società indicate) e, con la formula "confisca di quant'altro in sequestro", avesse incluso anche i conti correnti e le polizze richiesti in restituzione. Non è stata ravvisata alcuna difformità tra motivazione e dispositivo; inoltre la Corte ha ricordato che la prevalenza della motivazione sul dispositivo può essere ammessa solo se il dispositivo contiene un errore materiale oggettivamente rilevabile che porti a un risultato più favorevole per l'imputato, condizione non verificatasi. Ha altresì richiamato il principio dell'irrevocabilità della sentenza che impedisce di sollevare ex fase esecutiva conflitti non dedotti nella cognizione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Richiamato come motivo di cassazione relativo alla omissione di rilevazione di una difformità tra motivazione e dispositivo; la Corte ha ritenuto infondato l'assunto che sussistesse tale difformità e quindi non ha accolto il motivo fondato su tale norma.
art. 616 c.p.p.
Applicato nella parte sanzionatoria: la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e il versamento di una somma nella Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022 (Almanza)
Giurisprudenza richiamata sul principio che la prevalenza della motivazione sul dispositivo può trovare applicazione solo ove il dispositivo presenti un errore materiale obiettivamente rilevabile e tale correzione comporti un risultato più favorevole per l'imputato; principio ritenuto non applicabile al caso concreto.
Sez. 1, n. 20877 del 21/03/2023 (Muraca)
Giurisprudenza richiamata per il principio dell'irrevocabilità della sentenza: eventuali contrasti tra dispositivo e motivazione non dedotti nella fase di cognizione non possono essere fatti valere nella fase esecutiva mediante richiesta di correzione per errore materiale.
Massime di principio
- Se in sentenza c'è apparente discrepanza tra dispositivo e motivazione, prevale il dispositivo salvo che si tratti di un errore materiale oggettivo e manifestamente riscontrabile che renda più favorevole la posizione dell'imputato.
- I profili di incompatibilità tra motivazione e dispositivo vanno dedotti e censurati nella fase di cognizione (processo/impugnazioni ordinarie); non è agevole recuperarli nella fase esecutiva per effetto del principio di irrevocabilità della sentenza.
- La locuzione "confisca di quant'altro in sequestro" ha efficacia ampia e può ricomprendere beni non espressamente elencati nella parte dispositiva, salvo che non risulti con chiarezza dalla motivazione una esclusione; per ottenere restituzione è quindi necessario dimostrare un errore materiale o formale realmente manifesto.
- Per chiedere la restituzione di beni sequestrati conviene sollevare l'eccezione tempestivamente nella fase di merito o tramite i rimedi impugnatori appropriati, documentando puntualmente la contitolarità o la non pertinenza dei beni rispetto al reato.
- Ricorsi manifestamente infondati o non ammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. contribuzione alla Cassa delle ammende).
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