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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37465/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta sottoposizione alla custodia cautelare in due periodi: 1) per il reato di favoreggiamento dal 13/08/2013 al 14/02/2014; 2) per il reato di concorso in omicidio volontario dal 28/06/2019 al 06/07/2020. Lo Stizanin fu poi definitivamente assolto il 06/07/2020. La Corte territoriale rigettò la domanda ritenendo sussistente la colpa grave di cui all'art. 314, comma 1, c.p.p., in ragione della condotta ostativa posta in essere (fuga all'estero, attività diretta a occultare prove come il disincaglio della bicicletta, e dichiarazioni reticenti al momento dell'arresto), valutandone la valenza sinergica rispetto all'emissione e al mantenimento di entrambe le misure cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato adeguatamente l'accertamento della 'colpa grave' ai sensi dell'art. 314, comma 1, c.p.p., valorizzando la condotta ostativa complessiva del ricorrente e la sua rilevanza anche rispetto al secondo provvedimento cautelare. Ha sottolineato che la decisione di darsi alla latitanza e i comportamenti reticenti non costituiscono di per sé automatica colpa grave, ma possono essere valutati congiuntamente ad altri elementi ai fini della riparazione, e che l'ingiustizia formale (art. 314, comma 2) richiede un'illegittimità accertata irrevocabilmente dal giudice competente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro; nulla per le spese del Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Art. 314/1: la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina della riparazione per ingiusta detenzione e ha valutato l'esistenza di "colpa grave" per la condotta ostativa del ricorrente; Art. 314/2: la Corte ricorda che per ravvisare l'ingiustizia formale è necessaria l'illegittimità accertata con decisione irrevocabile del giudice cautelare o del giudice del merito.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le condizioni per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte osserva che l'asserita insussistenza delle condizioni di applicabilità non può essere dedotta dal giudice della riparazione senza una previa pronuncia irrevocabile del giudice competente.

  • art. 280 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento normativo sulle condizioni per la custodia cautelare; la sua applicabilità va valutata dal giudice cautelare nel relativo grado di impugnazione.

  • d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188

    modifiche in materia di dichiarazioni dell'imputato

    La Corte precisa che, nonostante le modifiche normative, il comportamento reticente o mendace può ancora assumere rilievo ai fini dell'accertamento della condotta ostativa ai fini della riparazione, distinguendolo dal mero esercizio del diritto al silenzio.

Massime di principio

  • La condotta ostativa (es. fuga, occultamento di prove, dichiarazioni reticenti o mendaci) può costituire "colpa grave" ai fini della negazione della riparazione per ingiusta detenzione se valutata nel suo complesso e in sinergia con gli altri elementi del caso.
  • La decisione di darsi alla latitanza non determina automaticamente la colpa grave, ma è un elemento valutabile insieme ad altri comportamenti ostativi.
  • Il mero trascorrere del tempo tra il fatto e l'emissione di una successiva misura cautelare, o la mancata opposizione formale alla sua esecuzione, non escludono di per sé la valutazione della condotta ostativa ai fini della riparazione.
  • L'ingiustizia formale della misura cautelare (art. 314, comma 2) richiede che l'illegittimità sia già stata accertata con decisione irrevocabile dal giudice cautelare o dal giudice del merito; il giudice della riparazione non sostituisce tale accertamento.
  • Il giudizio di responsabilità penale (oltre ogni ragionevole dubbio) e il giudizio cautelare (sulla base di gravi indizi) sono distinti: un'assoluzione nel merito non comporta automaticamente il diritto alla riparazione se sussistono elementi che dimostrano colpa grave nella condotta del detenuto.

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