Sentenza n. 5089/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. 7124/2021, emessa dal Tribunale di ordinario di Napoli, Sezione Lavoro, pubblicata il 20/12/2021, sul procedimento R.G. 15304/2020;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli, Sezione lavoro, relativa alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Napoli, che aveva riconosciuto il diritto al computo del servizio non di ruolo ai fini giuridici ed economici, disposto l'inquadramento nella fascia stipendiale maturata e condannato l'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive, dei ratei di tredicesima, degli accessori e dell'incremento stipendiale conseguente al nuovo inquadramento. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la condanna al pagamento della penalità di mora, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con memoria formale, senza provare l'avvenuta esecuzione del giudicato né il pagamento delle somme dovute.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza azionata era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero ed era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Collegio ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato, per la parte riferita alla ricorrente, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante il riconoscimento del servizio non di ruolo e il pagamento delle somme dovute. Sono state escluse dall'ordine le spese di giudizio liquidate unitariamente in favore di tutti i ricorrenti nel giudizio presupposto, già distratte in favore del difensore. Il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con facoltà di delega, da attivare in caso di ulteriore inerzia e previa comunicazione della parte ricorrente. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfo, oppure fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il testo richiama l'articolo 114 del codice del processo amministrativo e, in particolare, il comma 4, lettera e).
La norma consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora per l'inosservanza dell'ordine giudiziale.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute e non corrisposte, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
L'inutile decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza concernente obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, è stato portato a conoscenza dell'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza, la costituzione formale dell'amministrazione non è sufficiente a dimostrare l'adempimento del giudicato: l'amministrazione deve provare l'esecuzione puntuale e integrale degli obblighi risultanti dal titolo.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in caso di ulteriore inerzia dopo la scadenza del termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere commisurata agli interessi legali sulle somme dovute e non pagate, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'adempimento o, al più tardi, alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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