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Sentenza

Sentenza del 19/02/2016 n. 911 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Società "di comodo" - Perdite sistematiche - Prova contraria - Difetti dei prodotti - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il diniego dell'Agenzia delle Entrate alla disapplicazione delle norme antielusive previste per le società non operative e in perdita sistematica, ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. 600/1973. Il contribuente sosteneva che le perdite non fossero riconducibili a una struttura societaria artificiosamente priva di operatività, ma a circostanze oggettive e specifiche: i difetti dei prodotti acquistati per la rivendita avevano compromesso il lancio di una nuova linea, causando la perdita dei costi sostenuti e dei ricavi attesi. L'Agenzia pretendeva, invece, una dimostrazione particolarmente rigorosa del fatto che, in assenza di tali eventi negativi, la società avrebbe certamente conseguito un reddito.

La decisione

Il diniego dell'Agenzia delle Entrate è stato ritenuto infondato. È stata riconosciuta la rilevanza dei difetti dei prodotti e delle conseguenti perdite economiche quale valida prova contraria idonea a giustificare la disapplicazione della disciplina antielusiva. Non è necessario dimostrare con assoluta certezza che, senza gli eventi negativi, la società avrebbe prodotto un reddito: è sufficiente provare l'esistenza di circostanze oggettive, documentate e non imputabili a una mera scelta elusiva, che abbiano concretamente determinato le perdite sistematiche.

Norme richiamate

  • Art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. 600/1973

    La disposizione consente la disapplicazione delle norme antielusive quando il contribuente dimostra l'esistenza di situazioni oggettive che hanno impedito il conseguimento dei ricavi, degli utili o del reddito presunti dalla disciplina sulle società di comodo. La prova non deve raggiungere il livello della certezza assoluta circa il reddito che sarebbe stato conseguito in assenza delle circostanze negative.

Massime di principio

  • Le perdite sistematiche non comportano automaticamente l'applicazione definitiva della disciplina delle società di comodo: il contribuente può fornire una prova contraria basata su circostanze oggettive, specifiche e documentabili.
  • Eventi commerciali sfavorevoli, come difetti dei prodotti, insuccesso di una linea o perdita dei costi di lancio, possono giustificare le perdite se dimostrano un concreto impedimento all'ordinario conseguimento dei ricavi.
  • La prova contraria non deve dimostrare con assoluta certezza che la società avrebbe conseguito un reddito senza l'evento negativo; è sufficiente evidenziare un nesso plausibile, concreto e documentato tra l'evento e le perdite.
  • È opportuno conservare documentazione tecnica, commerciale e contabile che dimostri i difetti dei prodotti, i costi sostenuti, i tentativi di commercializzazione, i mancati ricavi e il collegamento causale con le perdite.
  • La valutazione deve concentrarsi sulla reale operatività della società e sulle cause delle perdite, distinguendo le difficoltà economiche effettive da comportamenti meramente elusivi o da una volontaria inattività.

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