Sentenza del 23/02/2022 n. 721 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - Accertamento delle imposte sui redditi - Eredi del contribuente - Notifiche - Morte del contribuente - Notificazione agli eredi presso l'ultimo domicilio - Legittimità - Condizioni - Mancata comunicazione delle generalità e del domicilio degli eredi - Necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione della validità della notifica di atti tributari (cartella/accertamento) indirizzati al contribuente deceduto; gli eredi contestavano che la notifica non fosse valida perché non erano state preventivamente comunicate le loro generalità e il domicilio fiscale.
La decisione
la Corte ha ritenuto legittima la notifica effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio del defunto quando gli eredi non hanno comunicato all'Ufficio le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. Ha richiamato il D.P.R. n.600/1973, art.65: il secondo comma impone agli eredi di comunicare generalità e domicilio e il quarto comma stabilisce che, in mancanza, la notifica vada effettuata agli eredi presso l'ultimo domicilio del de cuius; ciò è ancor più valido se l'Ufficio è già a conoscenza del decesso.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65
Il secondo comma impone agli eredi la comunicazione delle proprie generalità e del domicilio fiscale all'Ufficio; il quarto comma dispone che, in mancanza di tale comunicazione, la notifica degli atti intestati al defunto si consideri validamente effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del de cuius. Se l'Ufficio è già a conoscenza del decesso, questa modalità di notifica è ancora più giustificata.
Massime di principio
- Gli eredi devono tempestivamente comunicare all'Amministrazione finanziaria le proprie generalità e il domicilio fiscale per ricevere correttamente le notifiche; la mancata comunicazione rende legittima la notifica presso l'ultimo domicilio del defunto.
- Se l'Ufficio è a conoscenza del decesso, la notifica presso l'ultimo domicilio del contribuente è particolarmente corretta e difficilmente annullabile dagli eredi.
- Per impugnare una notifica ricevuta dopo il decesso è necessario dimostrare che gli eredi avevano già comunicato all'Ufficio generalità e domicilio diversi o che la notifica è comunque viziata per altra causa procedurale.
- Gli eredi che vogliono evitare di subire notifiche inattese devono registrare formalmente il proprio domicilio fiscale e comunicare il decesso del contribuente all'Ufficio competente.
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