Sentenza del 16/10/2019 n. 21160 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava alla società l'importazione, tra il 2006 e il 2008, di lampade fluorescenti compatte provenienti dalla Cina dichiarate come prodotte da un'impresa cui spettava un dazio antidumping ridotto del 20,2%, mentre risultavano fabbricate da altra società soggetta al dazio pieno del 66,1%. La contribuente ha impugnato il recupero dei maggiori dazi e delle sanzioni, deducendo, tra l'altro, violazione del contraddittorio preventivo, carenza di motivazione dell'avviso, valore probatorio del certificato FORM A, insufficienza delle presunzioni utilizzate, errore dell'autorità doganale e legittimo affidamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la legittimità del recupero dei maggiori dazi e delle sanzioni. Ha ritenuto applicabile, in materia doganale, la disciplina speciale del D.Lgs. n. 374/1990 sul contraddittorio preventivo, anziché l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente. L'avviso era sufficientemente motivato sulla base delle verifiche autonome dell'Amministrazione e non doveva richiamare o allegare l'indagine OLAF, che aveva avuto soltanto funzione di impulso. Il certificato FORM A non aveva efficacia privilegiata ed era comunque irrilevante, anche perché le merci non beneficiavano del regime preferenziale. La società non ha dimostrato le condizioni cumulative necessarie per escludere il recupero dei dazi per errore dell'autorità e legittimo affidamento; inoltre, gli elementi acquisiti dimostravano l'assenza di buona fede. La contribuente è stata condannata al pagamento di 10.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 374/1990, art. 11
In materia doganale si applica esclusivamente lo ius speciale previsto dall'art. 11, nel testo vigente ratione temporis.
La disciplina doganale speciale regola il contraddittorio preventivo e prevale sull'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. Il procedimento doganale previsto dalla norma tutela comunque il diritto di difesa dell'importatore.
Legge n. 212/2000, art. 12, comma 7
Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente non trova applicazione automatica agli accertamenti doganali, quando opera la disciplina speciale del D.Lgs. n. 374/1990.
Reg. CE n. 1470/2001
Il dazio antidumping agevolato presuppone il trasferimento diretto tra lo specifico esportatore-produttore cui è riconosciuto il trattamento individuale e l'importatore. Non è sufficiente interporre un'altra società nella catena commerciale.
Reg. CE n. 980/2005, allegato I
Le merci oggetto della controversia erano escluse dal Sistema delle Preferenze Generalizzate e soggette alla disciplina antidumping; pertanto, il certificato FORM A non era idoneo a fondare il trattamento invocato.
Codice doganale comunitario, art. 220, par. 2, lett. b
Il mancato recupero a posteriori è possibile solo se ricorrono cumulativamente errore dell'autorità, errore non ragionevolmente rilevabile dal debitore in buona fede e rispetto di tutte le prescrizioni doganali.
L'operatore deve provare tutte e tre le condizioni. La falsità della dichiarazione d'origine consente il recupero dei dazi; il rilascio di una certificazione falsa non costituisce, da solo, errore attivo dell'autorità, soprattutto se deriva da una falsa rappresentazione dell'esportatore.
Reg. CE n. 1073/1999, art. 10, par. 1
L'OLAF può trasmettere in qualsiasi momento alle autorità competenti degli Stati membri le informazioni ottenute nel corso delle indagini esterne.
Le informazioni OLAF possono orientare l'attività dell'autorità nazionale, ma non vincolano quest'ultima né devono necessariamente essere richiamate nell'avviso se l'accertamento si fonda sulle autonome verifiche dell'Amministrazione.
Codice civile, artt. 2697, 2727 e 2729
Le presunzioni semplici sono ammissibili quando gli elementi siano gravi, precisi e concordanti. La Corte di cassazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- In materia doganale occorre verificare anzitutto quale disciplina speciale regoli il procedimento: il contraddittorio previsto dalla normativa doganale può sostituire quello ordinario dello Statuto del contribuente.
- Il certificato d'origine o FORM A non garantisce automaticamente il trattamento preferenziale: può essere disatteso quando esistano elementi concreti sulla falsità o inattendibilità dell'origine dichiarata.
- Le comunicazioni o relazioni OLAF non sono necessariamente vincolanti né devono essere sempre allegate all'avviso; l'autorità doganale deve però fondare la pretesa su proprie verifiche e indicare nell'atto le ragioni concrete dell'accertamento.
- Per evitare il recupero dei dazi ai sensi dell'art. 220, par. 2, lett. b, del Codice doganale devono essere provate cumulativamente l'esistenza di un errore dell'autorità, la sua non riconoscibilità per un operatore diligente e il rispetto di tutti gli obblighi dichiarativi.
- La buona fede dell'importatore non si presume in presenza di documenti falsi, dichiarazioni incoerenti o circostanze che avrebbero dovuto suscitare dubbi; in tali casi è richiesta la massima diligenza, documentata dall'operatore.
- In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o contestare genericamente il peso attribuito a documenti e presunzioni; occorre indicare uno specifico errore di diritto o l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
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