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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02058/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti, dopo aver frequentato scuole di specializzazione medica percependo una borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257/1991, hanno agito per ottenere il risarcimento del danno da tardiva e incompleta attuazione della normativa comunitaria in tema di adeguata remunerazione dei medici specializzandi. In appello sostenevano, in sintesi, che la borsa corrisposta non fosse una remunerazione adeguata ai sensi delle direttive UE e che comunque avessero diritto all'adeguamento periodico dell'importo previsto dall'art. 6 d.lgs. n. 257/1991. In Cassazione hanno dedotto la violazione di plurime disposizioni di legge e di direttive comunitarie, insistendo sia sulla inadeguatezza originaria del compenso sia sulla sua successiva inadeguatezza per mancato aggiornamento nel tempo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. perché contrastante con un orientamento consolidato secondo cui, per i medici iscritti alle scuole di specializzazione negli anni anteriori al 2006/2007, continua ad applicarsi la disciplina del d.lgs. n. 257/1991, e la direttiva 93/16/CEE non impone un ulteriore obbligo quanto alla misura della borsa di studio. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, richiamando la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 20006/2024, che ha escluso l'adeguamento triennale delle borse di studio per gli anni accademici dal 1992/1993 al 2005/2006 per effetto dei successivi blocchi legislativi. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti ed è stata altresì applicata la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    Rende inammissibile il motivo quando la censura contrasta con un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte.

  • d.lgs. n. 257 del 1991, art. 6

    Disciplina la borsa di studio dei medici specializzandi; per i ricorrenti non comportava il diritto all'adeguamento periodico invocato nei limiti ritenuti dalla Corte.

  • Direttiva 93/16/CEE

    Secondo la Corte, non introduce alcun nuovo obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio per i medici specializzandi soggetti al d.lgs. n. 257/1991.

  • art. 39 d.lgs. n. 368 del 1999

    Si applica solo, per effetto di differimenti, ai medici iscritti alle scuole di specializzazione dall'anno accademico 2006/2007.

  • art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, conv. in l. n. 438 del 1992

    Ha concorso, insieme alle successive disposizioni, al blocco dell'adeguamento delle borse di studio ai livelli raggiunti nel 1992.

  • art. 1, comma 33, l. n. 549 del 1995

    Richiamato come norma che, in combinato disposto con le altre, ha inciso sul blocco dell'aggiornamento economico.

  • art. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993

    Richiamato tra le disposizioni che hanno determinato il blocco dell'adeguamento.

  • art. 1, comma 66, l. n. 662 del 1996

    Richiamato tra le disposizioni che hanno determinato il blocco dell'adeguamento.

  • art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997

    Secondo la Corte e le Sezioni Unite, ha bloccato l'importo delle borse di studio e ogni tipo di adeguamento ai livelli raggiunti nel 1992.

  • art. 22 l. n. 488 del 1999

    Richiamato tra le disposizioni che hanno concorso al blocco dell'adeguamento.

  • art. 36 l. n. 289 del 2002

    Richiamato tra le disposizioni che hanno concorso al blocco dell'adeguamento.

  • art. 118, comma 1, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.

    Richiamato per rinviare alle motivazioni della pronuncia delle Sezioni Unite già intervenuta sulla medesima questione.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Base per la regolazione delle spese di legittimità secondo soccombenza.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Fondamento della condanna dei ricorrenti per responsabilità aggravata, in ragione della manifesta infondatezza e riproposizione di censure già respinte.

  • art. 10 c.p.c.

    Richiamato ai fini della determinazione del valore della causa.

  • art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014

    Richiamato per l'aumento del 30% delle spese per ciascun ricorrente oltre il primo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 65 ord. giud.

    Richiamato per affermare il ruolo nomofilattico delle Sezioni Unite.

Massime di principio

  • Per i medici iscritti alle scuole di specializzazione in anni anteriori all'anno accademico 2006/2007 continua ad applicarsi la disciplina del d.lgs. n. 257/1991; la successiva disciplina del d.lgs. n. 368/1999 opera solo per le iscrizioni decorrenti da tale anno.
  • La direttiva europea richiamata non consente di desumere un obbligo, per lo Stato membro, di determinare una specifica misura della borsa di studio o di assicurare un adeguamento economico diverso da quello previsto dalla normativa interna applicabile.
  • L'adeguamento triennale delle borse di studio dei medici specializzandi può essere escluso da una sequenza di disposizioni di blocco della spesa pubblica che, lette congiuntamente, mantengono fermo l'importo ai livelli raggiunti in una data determinata.
  • In presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato e specifico sul punto, il ricorso che lo contrasti senza apportare argomenti idonei a superarlo può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.
  • La riproposizione di questioni già ripetutamente respinte in controversie identiche può giustificare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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