Sentenza n. 316/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del T.a.r. Campania, sede di Napoli, sez. II, 7 gennaio 2025 n. 65, che ha respinto il ricorso n. 13900/1994 R.G. proposto per l’annullamento: a) del decreto 1 aprile 1994, notificato il successivo 7 luglio, con il quale il Ministro per i beni culturali ed ambientali, ora della cultura, ha annullato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Sindaco del Comune di Terzigno quanto alla concessione edilizia 4 febbraio 1987 n. 31; b) dell’ordinanza 27 settembre 1994 n.113 e prot. n.10262, notificata il successivo 5 ottobre, con la quale il Sindaco del Comune di Terzigno ha annullato la predetta concessione, relativa alla sopraelevazione di un fabbricato di proprietà di Luigi Ammirati, sito in via Puccini e distinto al catasto al fg. 7, p.lla 8.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di annullamento del nulla-osta paesaggistico relativo a una concessione edilizia per sopraelevazione e conseguente ordinanza comunale di annullamento della concessione edilizia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale e comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro il decreto ministeriale e la conseguente ordinanza comunale. Con il primo motivo ha contestato l’accertamento della sottoposizione dell’immobile a vincolo paesaggistico, sostenendo che il fabbricato non ricadesse nel Parco nazionale del Vesuvio e che il Ministero avesse sostituito illegittimamente una propria valutazione di merito a quella del Comune. Con il secondo motivo ha dedotto l’illegittimo superamento del termine di sessanta giorni per l’annullamento ministeriale, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla comunicazione del nulla-osta alla Soprintendenza del 16 novembre 1993 e non dalla successiva trasmissione della documentazione al Ministero del 25 febbraio 1994; ha inoltre sostenuto che il nulla-osta comunale fosse adeguatamente motivato, anche mediante il richiamo al verbale della Commissione dei beni ambientali. Con il terzo motivo ha denunciato un errore della sentenza di primo grado, che aveva richiamato una questione di costituzionalità della legge Galasso non dedotta nel ricorso originario.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha rilevato che il certificato di destinazione urbanistica comprovava la sottoposizione dell’area a vincolo paesaggistico-ambientale e che il nulla-osta comunale era meramente descrittivo, senza spiegare perché la sopraelevazione fosse compatibile con il vincolo. Il potere ministeriale di annullamento non consente un riesame complessivo di merito né la sostituzione della valutazione comunale; tuttavia, tale limite presuppone che l’autorità delegata abbia adeguatamente motivato la compatibilità paesaggistica. In mancanza o insufficienza di motivazione, il Ministero può annullare l’autorizzazione per tale vizio e indicare le ragioni dell’incompatibilità dell’opera con i valori paesaggistici tutelati. Nel caso concreto il parere comunale non descriveva specificamente il contesto né valutava il rapporto tra l’intervento e il vincolo, sicché l’annullamento ministeriale era legittimo. Quanto al secondo motivo, il termine di sessanta giorni decorreva, secondo l’orientamento applicabile all’epoca, dalla ricezione da parte dell’autorità ministeriale della documentazione completa necessaria all’esercizio del potere; poiché il decreto ministeriale indicava la trasmissione al Ministero il 25 febbraio 1994 e l’adozione del decreto il 1° aprile 1994, il termine non risultava superato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il richiamo della sentenza alla questione di costituzionalità era ininfluente sulla legittimità degli atti e sulla decisione. L’appellante è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 6.000 oltre accessori, in favore del Comune di Terzigno.
Norme richiamate
art. 7 l. 1497/1939
Il nulla-osta paesaggistico comunale, rilasciato dall’autorità delegata, deve consentire la verifica della compatibilità dell’intervento con il vincolo paesaggistico.
art. 82, comma 9, d.P.R. 616/1977
La disposizione è richiamata in relazione al potere ministeriale di annullamento del nulla-osta paesaggistico e al termine per il suo esercizio.
art. 1-quinquies l. 431/1985 (legge Galasso)
La sentenza di primo grado aveva richiamato, in modo ritenuto ininfluente dal giudice d’appello, la questione della protrazione dell’immodificabilità dei territori sottoposti a tutela.
d.m. 7 agosto 1961
Ha dichiarato l’area di notevole interesse pubblico, determinando il vincolo paesaggistico richiamato per valutare la legittimità dell’intervento.
d.m. 28 marzo 1985
È richiamato quale ulteriore atto di tutela paesaggistica rispetto al quale il nulla-osta avrebbe dovuto motivare la compatibilità dell’intervento.
Massime di principio
- Il potere ministeriale di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica non consente un riesame complessivo delle valutazioni di merito compiute dall’autorità delegata né la loro sostituzione con una nuova valutazione ministeriale.
- Il divieto di sostituzione della valutazione ministeriale opera soltanto quando l’autorità delegata abbia motivato adeguatamente la compatibilità paesaggistica dell’intervento; in caso di motivazione assente o insufficiente, il Ministero può annullare l’autorizzazione per difetto di motivazione e indicare le ragioni dell’incompatibilità dell’opera con il vincolo.
- La motivazione dell’autorizzazione paesaggistica deve descrivere il contesto tutelato e valutare specificamente il rapporto tra l’intervento progettato e i valori paesaggistici oggetto di tutela; il mero richiamo all’urbanizzazione o all’antropizzazione dell’area non è sufficiente.
- Il termine di sessanta giorni per l’esercizio del potere ministeriale di annullamento del nulla-osta paesaggistico decorre dalla ricezione da parte dell’autorità ministeriale della documentazione completa necessaria per l’esercizio della funzione, non dalla mera comunicazione iniziale del nulla-osta alla Soprintendenza.
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