Cassazione Civile, Sentenza n. 22700/2025 del 05/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato l'accoglimento del ricorso della contribuente contro un avviso di irrogazione di sanzioni ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.l. n. 16/2012 per deduzione di componenti negativi di reddito e detrazione IVA relative a fatture ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti nell'anno 2013. L'Agenzia contestava che Europe Energy faceva parte di una rete di società organizzata da Green Network che realizzava operazioni circolari di compravendita di energia (trading 'back to back') finalizzate solo ad esibire fatture per dedurre costi e detrarre IVA, senza reale scambio di energia, e deduceva che la CTR aveva erroneamente escluso valore probatorio agli indizi e non aveva valutato complessivamente gli elementi presuntivi prodotti dall'Ufficio
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo fondato il motivo relativo alla errata valutazione delle prove per presunzioni da parte della CTR. Ha rilevato che il giudice d'appello si era limitato ad affermare la normalità delle operazioni di trading nel mercato elettrico senza esaminare analiticamente e poi complessivamente gli elementi indiziari prodotti dall'Amministrazione (circolarità delle operazioni, preordinazione, assenza di struttura operativa, perfetta parità di quantità e corrispettivi). Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame e per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Fondamento della censura per violazione di legge nella valutazione della prova e nella motivazione della decisione impugnata
art. 2697 cod. civ.
Principio sulla ripartizione dell'onere della prova: una volta provata dall'Amministrazione l'inesistenza oggettiva mediante elementi indiziari, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni
art. 2729 cod. civ.
Regole sulla prova per presunzioni: il giudice deve valutare analiticamente gli indizi e poi la loro concordanza in sede di valutazione complessiva; la CTR non ha eseguito correttamente tale procedimento valutativo
art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012
art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012
Norma richiamata per l'irrogazione delle sanzioni in caso di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti; il provvedimento impositivo era motivato sulla base dell'esistenza di operazioni fittizie
artt. 75, 109, commi 1, 4 e 5 del TUIR
artt. 75, 109, commi 1, 4 e 5 del TUIR
Richiamati in relazione alla deducibilità dei costi e alla qualificazione fiscale delle componenti reddituali che sarebbero state indebitamente portate in deduzione se le operazioni fossero risultate inesistenti
Massime di principio
- Se l'Amministrazione finanziaria dimostra, anche mediante indizi concordanti, l'oggettiva inesistenza di operazioni, l'onere di provare l'effettiva realtà delle operazioni si sposta sul contribuente
- La prova per presunzioni richiede una valutazione in due tempi: analitica dei singoli indizi per scartare quelli irrilevanti e poi valutazione complessiva della loro concordanza e capacità probatoria
- La mera conformità formale delle fatture, delle scritture contabili o dei pagamenti non è di per sé idonea a dimostrare l'effettiva sussistenza dell'operazione quando siano presenti elementi indiziari di fittizietà
- La normale legittimità di un tipo di operazione nel mercato (es. operazioni 'back to back' nel mercato elettrico) non esclude in astratto la possibilità che, sulla base di specifici elementi, singole operazioni concrete siano riconosciute come fittizie
- In casi analoghi il giudice di merito deve motivare specificamente perché gli indizi prodotti dall'Amministrazione non sono gravi, precisi e concordanti, valutandoli nel loro insieme e con riferimento alle condotte concrete delle parti
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