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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26317/2023 del 11/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso della maggiore IRPEF trattenuta su una quota di trattamento di fine rapporto liquidata in parte mediante buoni postali fruttiferi e relativi interessi. L’Agenzia delle entrate ha eccepito in appello la decadenza dal diritto al rimborso, sostenendo che il termine di 48 mesi ex art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 decorresse dalla data della liquidazione del trattamento e delle relative trattenute operate dal sostituto d’imposta, non dalla data di incasso dei buoni. La CTR Lazio ha invece ritenuto tempestiva l’istanza perché la maggiore tassazione sarebbe emersa solo all’incasso dei buoni. In cassazione l’Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, lamentando l’erronea individuazione del dies a quo della decadenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’indennità di fine rapporto corrisposta anche tramite buoni postali fruttiferi, e i relativi interessi, resta soggetta al regime di tassazione separata proprio del TFR; l’eventuale rimborso può riguardare solo la differenza tra l’imposta applicata sull’intero trattamento e la ritenuta già operata sugli interessi al momento dell’incasso dei titoli. Tuttavia, ai fini del termine di decadenza per chiedere il rimborso, rileva il momento in cui sono state operate le trattenute fiscali sul TFR, non quello successivo dell’incasso dei buoni. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; quelle del giudizio di legittimità sono poste a carico della parte soccombente.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il termine di 48 mesi per l’istanza di rimborso decorre dalla data in cui è stata operata la ritenuta/trattenuta fiscale, non dalla successiva data di incasso dei buoni postali fruttiferi.

  • artt. 16 e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti sono soggetti a tassazione separata.

  • d.l. 19 settembre 1986, n. 556, convertito nella legge 17 novembre 1986, n. 759

    Dalla data del 20 settembre 1986 gli interessi dei titoli sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo è stato prospettato come denuncia di violazione di legge processuale/sostanziale per l’erronea applicazione della disciplina sulla decadenza.

Massime di principio

  • Quando il trattamento di fine rapporto sia corrisposto anche mediante buoni postali fruttiferi, la relativa disciplina fiscale segue la tassazione separata propria del TFR, senza alterazione della natura dell’emolumento per il solo fatto della forma di pagamento.
  • Ai fini del rimborso di imposte indebitamente trattenute, il termine di decadenza decorre dal momento in cui la ritenuta è stata effettuata e non dal momento successivo in cui il contribuente incassa il titolo o i relativi interessi.
  • L’eventuale eccedenza d’imposta deriva soltanto dal confronto tra l’aliquota applicata sul TFR e la ritenuta già subita sugli interessi dei buoni, sicché il rimborso può riguardare solo la differenza effettiva.
  • Se la questione è risolvibile sulla base di un principio di diritto consolidato e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può accogliere il ricorso, cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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