Cassazione Penale, Ordinanza n. 29899/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, pur rideterminando il trattamento sanzionatorio, aveva confermato nel resto la decisione di primo grado. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità penale, sostenendo che l'affermazione di colpevolezza fosse fondata su deduzioni indiziarie. Con il secondo e il terzo motivo ha censurato, rispettivamente, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena, lamentando una valutazione non corretta del trattamento punitivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e privo di puntuale critica alle argomentazioni della sentenza impugnata, che aveva motivato sulla responsabilità alla luce del compendio probatorio e, in particolare, dell'avvenuto riconoscimento dell'imputato. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, osservando che le censure riguardavano il trattamento sanzionatorio ma non si confrontavano con la congrua motivazione della Corte territoriale, fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità dell'imputato e sui numerosi precedenti penali, elementi ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti generiche e a una più favorevole commisurazione della pena. È stata inoltre disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice di merito evidenzi elementi sfavorevoli, come modalità del fatto, personalità dell'imputato e precedenti penali, senza che la decisione sia censurabile in cassazione se adeguatamente motivata.
art. 133 c.p.
La determinazione della pena deve essere sorretta da valutazione delle modalità del fatto e della personalità del reo, inclusi i precedenti penali, come criteri rilevanti per il giudizio di commisurazione.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure meramente assertive o generiche che non si confrontino specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando la decisione di merito sulla responsabilità penale è sorretta da un compendio probatorio individuato dal giudice, la critica difensiva deve indicare in modo puntuale quali passaggi argomentativi siano illogici o erronei; la mera prospettazione di una lettura alternativa degli indizi non basta.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena sono sindacabili in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o della violazione di legge, non potendo essere rimesse in discussione valutazioni discrezionali adeguatamente motivate dal giudice di merito.
- La presenza di modalità del fatto negative, di una personalità non meritevole e di numerosi precedenti penali può legittimare sia il diniego delle attenuanti generiche sia una determinazione della pena non mitigata.
Come è indicizzato
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