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Sentenza

Sentenza n. 16872/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202311999

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione della Giunta regionale della Basilicata n. 207 del 30 marzo 2023, con i relativi allegati e atti presupposti, che ha determinato a carico della società la quota di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici nel quadriennio 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la deliberazione regionale che le attribuiva oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici nel quadriennio 2015-2018, deducendone l’illegittimità per vizi propri e in via derivata, contestando anche gli atti ministeriali presupposti: il decreto del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento dei tetti e il decreto del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per i provvedimenti regionali. Il testo non specifica ulteriormente i singoli vizi dedotti. In udienza la ricorrente ha dichiarato di avere aderito al meccanismo di risoluzione previsto dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 95/2025, come convertito, e di avere pagato l’importo ridotto; ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito le censure contro gli atti regionali e ministeriali. Ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché l’adesione al meccanismo di definizione e il pagamento dell’importo ridotto incidono sull’interesse alla decisione. Ha respinto la richiesta di cessazione della materia del contendere: dagli atti non risultava che l’amministrazione locale avesse accertato l’effettivo versamento degli importi ridotti secondo l’art. 7 del d.l. 95/2025. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il Collegio ritiene che - avendo la ricorrente evidenziato di aver provveduto al pagamento dell’importo ridotto ai sensi del richiamato dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l n. 95/2025, come convertito - il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del cod. proc. amm., perciò disattendendo la richiesta di declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, invece avanzata dalla ricorrente, non risultando agli atti di causa che l’amministrazione locale abbia accertato ai sensi del citato art. 7, l’avvenuto effettivo versamento da parte di Stallergenes degli importi pari alla quota ridotta ivi stabilita.

    La sopravvenuta adesione al meccanismo di definizione e il pagamento dichiarato dell’importo ridotto possono determinare la perdita dell’interesse alla decisione e quindi l’improcedibilità; in assenza dell’accertamento amministrativo dell’effettivo versamento non ricorrono invece i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.

  • art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 95/2025

    Il Collegio ritiene che - avendo la ricorrente evidenziato di aver provveduto al pagamento dell’importo ridotto ai sensi del richiamato dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l n. 95/2025, come convertito - il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del cod. proc. amm., perciò disattendendo la richiesta di declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, invece avanzata dalla ricorrente, non risultando agli atti di causa che l’amministrazione locale abbia accertato ai sensi del citato art. 7, l’avvenuto effettivo versamento da parte di Stallergenes degli importi pari alla quota ridotta ivi stabilita.

    Il meccanismo di definizione previsto dalla disposizione, se invocato dalla ricorrente, incide sull’interesse alla decisione; la cessazione della materia del contendere richiede tuttavia che risulti accertato l’effettivo versamento della quota ridotta.

Massime di principio

  • L’adesione sopravvenuta a un meccanismo legale di definizione della controversia, accompagnata dalla dichiarazione di avere effettuato il pagamento ridotto, può far venir meno l’interesse alla decisione e condurre all’improcedibilità del ricorso.
  • La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata quando non risulti accertato dall’amministrazione competente l’effettivo versamento dell’importo ridotto previsto dal meccanismo di definizione; in tale situazione la sopravvenienza incide sull’interesse processuale, ma non dimostra che la controversia sostanziale sia stata integralmente definita.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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